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Numero d'incarto:
16.2002.10
Data decisione, Autorità:
25.02.2002, CCC
Incarto n.
16.2002.00010
Lugano
25 febbraio
2002/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 4 febbraio 2002
presentato da
contro
la sentenza 15 gennaio 2002 del Giudice di pace del
circolo di __________ nella causa a procedura inappellabile promossa con
istanza 14 dicembre 2001 da
rappr. da __________
con la quale l’istante ha chiesto la condanna del convenuto al
pagamento di fr. 166.35.-oltre interessi nonché il rigetto in via definitiva
dell'opposizione da questi interposta al PE no. __________ dell’UEF di
Acquarossa, domande accolte dal primo giudice,
esaminati
gli atti,
considerato
in fatto e in diritto: che con
istanza 14 dicembre 2001 __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine
di ottenere il pagamento di fr. 166.35 oltre interessi corrispondenti al saldo
della fattura emessa il 14 marzo 2001 per l'allacciamento alla TV via cavo per
il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2001 (fr. 76.35), oltre alle spese di
incasso sostenute (fr. 90.-);
che
il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria sostenendo di aver
verbalmente notificato la disdetta del contratto concluso con l'istante a un
dipendente di quest'ultima, e ciò a far tempo dal 1° aprile 2001 a seguito del
suo cambiamento di domicilio, disdetta che l'istante contesta di aver ricevuto;
che
con il querelato giudizio il giudice di pace ha accolto l'istanza non avendo il
convenuto provato che la sua disdetta sia giunta a destinazione e non aver
tempestivamente reagito al ricevimento della fattura;
che
con scritto 4 febbraio 2002 __________ è insorto contro il predetto giudizio;
che
giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato
valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di
diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno descrivendo) il
motivo di cassazione invocato: caso contrario l’atto è nullo (cpv. 3);
che
nel caso concreto il contenuto dello scritto 4 febbraio 2002 del ricorrente non
supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per
cassazione;
che
infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del
giudice di pace relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle
prove) o all’applicazione di norme di diritto, il ricorrente si limita a
ribadire la propria opposizione alla richiesta di pagamento avversaria,
ripetendo di aver notificato la disdetta dell'allacciamento alla via cavo a un
dipendente dell'istante;
che
pertanto questa Camera è nell’impossibilità di individuare e di giudicare i
presupposti per un eventuale annullamento della sentenza dedotta in cassazione;
che
il ricorso deve così essere respinto in quanto nullo ai sensi dell’art. 329
cpv. 3 CPC;
che
comunque l'esito del ricorso non potrebbe essere favorevole al convenuto, dal
momento che egli non ha nemmeno tentato di provare la validità della pretesa
disdetta dell'abbonamento litigioso;
che
giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per
cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera
può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica
alla controparte per le osservazioni, qualora si riveli inammissibile o
manifestamente infondato;
che
le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Motivi
per i quali,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC
pronuncia: 1. Il
ricorso 4 febbraio 2002 di __________ è nullo.
-
Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, sono poste a carico
del ricorrente.
-
Intimazione
a:
– __________
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del Circolo di __________.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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