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Numero d'incarto:
16.2002.1
Data decisione, Autorità:
21.01.2002, CCC
Incarto n.
16.2002.00001
Lugano
21 gennaio
2002/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 17 dicembre 2002 presentato da
contro
la sentenza 4 dicembre 2001 del Giudice di pace del circolo della
Maggia nella causa a procedura speciale in materia di contratto di lavoro
promossa con istanza 10 ottobre
2001 da
(rappr. dall'__________)
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 1'283.50 oltre
accessori, domanda ridotta a fr. 961.50 e così accolta dal primo giudice,
esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con
istanza 10 ottobre 2001 __________ e ha convenuto in giudizio __________ presso
la quale ha lavorato in qualità di impiegato d'ufficio nei mesi da giugno ad
agosto 2001, al fine di ottenere il pagamento di fr. 1'283.50 a saldo delle
proprie pretese salariali, credito in seguito ridotto a fr. 961.50;
che
con sentenza 4 dicembre 2001 il Giudice di pace del circolo della Maggia ha
accolto le pretese dell’istante nella misura di fr. 961.20 oltre interessi del
5% dal 1° settembre 2001;
che
con scritto 17 dicembre 2001 __________ è insorta contro il predetto giudizio
postulandone l'annullamento;
che
con osservazioni 14 gennaio 2002 la controparte ha postulato la reiezione del ricorso
contestando preliminarmente la tempestività del gravame;
che
giusta l’art. 398 cpv. 1 CPC, applicabile per il rinvio di cui all'art. 418
CPC, il termine per ricorrere in cassazione contro una sentenza prolata
nell’ambito di una procedura per azioni derivanti dal contratto di lavoro è di
10 giorni, non sospesi dalle ferie giudiziarie (art. 398bis CPC);
che
al momento dell’inoltro del ricorso per cassazione in oggetto (data del timbro
postale 21 dicembre 2001) il termine ricorsuale di 10 giorni era già scaduto,
avendo la ricorrente ricevuto la sentenza dedotta in cassazione il 5 dicembre
2001 (verifica postale);
che
il presente giudizio è esente da tasse e spese mentre le ripetibili seguono la
soccombenza della ricorrente.
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 417 lett. e CPC
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione 17 dicembre 2001 di __________ è irricevibile in quanto
tardivo.
-
Il
presente giudizio è esente da tasse e spese. La ricorrente verserà ad
__________ un'indennità di fr. 50.-.
-
Intimazione
a:
–
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo della Maggia.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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