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Numero d'incarto:
16.2001.96
Data decisione, Autorità:
23.05.2002, CCC
Incarto n.
16.2001.00096
Lugano
23 maggio
2002/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 12
dicembre 2001 presentato da
patr. dall'avv. __________
contro
la sentenza 20 novembre 2001 del Segretario assessore
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 nella causa a procedura
inappellabile promossa con istanza 25 ottobre 2000 nei confronti di
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 6'000.- oltre
accessori nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dal
convenuto al PE n. __________ dell'UE di Lugano, domande parzialmente accolte
dal primo giudice,
esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che
nel 1999 __________, cittadino italiano, che esercitava un'attività lavorativa
dirigenziale in Italia, si è rivolto all'avv. __________ per ottenere
informazioni sugli aspetti finanziari, assicurativi e fiscali di una sua
eventuale occupazione nel nostro Paese, avendo ricevuto un'offerta di impiego
che intendeva valutare attentamente;
che
fornita la consulenza richiesta, l'avv. __________ ha emesso il 14 dicembre
1999 la propria nota professionale per complessivi fr. 6'000.- (IVA compresa)
di cui fr. 5'000.- a titolo di onorario, fr. 510.70 di spese vive e fr. 76.-
per esborsi esenti da IVA (doc. L), importo che __________ non ha pagato;
che
con istanza 25 ottobre 2000 l'avv. __________ ha quindi adito le vie
giudiziarie al fine di ottenere il pagamento della mercede rivendicata, pretesa
alla quale il convenuto si è opposto ritenendo l'onorario esposto eccessivo
rispetto alla consulenza da lui richiesta e fornita dall'avvocato;
che
con il querelato giudizio il segretario assessore, condividendo le
contestazioni del convenuto in merito all'ammontare dell'onorario, lo ha
ridotto a fr. 1'800.-, accogliendo così l'istanza limitatamente a fr. 2'560.-,
le spese non essendo controverse;
che
con il presente tempestivo gravame l'avv. __________ insorge contro il giudizio
pretorile, postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di
cui all'art. 327 lett. g CPC: il ricorrente eccepisce innanzi tutto la nullità
della sentenza per carenza di motivazione con particolare riferimento
all'assenza di qualsiasi indicazione circa i motivi che hanno determinato la
decurtazione del suo onorario, mentre nel merito rimprovera al segretario
assessore di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie, ossia di
non aver tenuto conto delle prove (documentali e testimoniali) che attestano la
conformità dell'onorario con le prestazioni effettivamente svolte;
che
al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che
prima di procedere all'esame delle censure d'arbitrio, dev'essere verificato il
contenuto minimo della decisione impugnata, nell'ottica dell'art. 285 cpv. 2
lett. e CPC -applicabile alla procedura inappellabile in base al rinvio
dell'art. 299 CPC- che prevede la nullità delle sentenze (art. 142 cpv. 1 lett.
c CPC) che non contengono i motivi di fatto e di diritto che hanno indotto il
giudice a determinarsi nel senso indicato;
che
per non incorrere in questa sanzione, il giudice deve spiegare, ancorché
succintamente, perché si risolve a dar torto, totalmente o parzialmente, a una
parte piuttosto che all'altra, essendo sufficiente ma necessario, per quanto
riguarda i motivi di diritto, che il giudice indichi sommariamente le ragioni
della sua decisione, riferendosi a disposizioni legali, regole professionali o
usi commerciali (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, art. 285, m. 2), con
l'osservazione che proprio laddove il giudice gode di un maggior margine
d'apprezzamento, la motivazione dev'essere dettagliata (Cocchi/Trezzini,
op. cit., ibidem, m. 3);
che,
in concreto, accertato come la contestazione non attenesse all'esecuzione, né
alla corretta esecuzione del mandato di consulenza (sentenza, pag. 2 in alto),
compito del giudice era quello di stabilire se l'onorario controverso fosse
conforme al mandato svolto dall'avvocato, con particolare riguardo ai parametri
da questi adottati per il calcolo del suo credito: la tariffa oraria adottata e
il conteggio delle ore;
che
al proposito il segretario assessore, ancorché affermi che la tariffa oraria di
fr. 350.- porti a una sopravvalutazione almeno di talune prestazioni
(menzionate a titolo di esempio: sentenza, pag. 3) e genericamente che la
consulenza fornita non sia stata particolarmente impegnativa, non dà ragione
della sua decisione di accogliere solo parte della domanda, ossia in misura di
fr. 1'800.- invece di fr. 5'000.-;
che,
mentre si limita ad affermare che le obiezioni mosse dal convenuto alla
fatturazione vanno condivise, pur facendo riferimento alle norme della TOA
per il calcolo dell'onorario d'avvocato, non decide né quale tariffa oraria
sarebbe stata conforme alle prestazioni fornite, né quante ore sarebbe bastate
per svolgere adeguatamente il mandato (art. 10 TOA), così da giungere
all'importo ammesso;
che
pertanto, come correttamente evidenziato dal ricorrente, la sentenza risulta
priva di motivazione sufficiente, sconfinando peraltro nell'arbitrio;
che
l'accertata nullità della sentenza (art. 142 cpv. 1 lett. c CPC) esime la
Camera dall'esame delle censure ricorsuali;
che
a dipendenza dell'esito del gravame e della particolarità della fattispecie,
non si prelevano spese né tassa di giustizia, né possono essere assegnate
ripetibili (I CC TF 5.5.1997 in re avv. C./M.).
Motivi per i quali,
richiamati per le spese
gli art. 148 segg. CPC
pronuncia: 1. La sentenza 20 novembre 2001 del
Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 è
nulla.
-
Non
si prelevano spese, né tassa di giustizia.
-
Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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