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Numero d'incarto:
16.2001.94
Data decisione, Autorità:
17.04.2002, CCC
Incarto n.
16.2001.00094
Lugano
17 aprile
2002/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
Composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
Segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 3 dicembre 2001 presentato da
contro
la sentenza 19 novembre 2001 del Segretario assessore della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 5, nella causa a procedura sommaria in tema di
esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 1° marzo 2001 da
con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria
dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________ dell'UE di
Lugano, domanda accolta dal primo giudice,
esaminati
agli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con
istanza 1° marzo 2001 __________ ha chiesto il rigetto in via provvisoria
dell'opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli
per l'incasso di fr. 3'360.– oltre spese e tassa di diffida, corrispondenti al
premio rivendicato nei confronti di quest'ultimo sulla base del contratto di
assicurazione infortuni dallo stesso concluso, scaduto il 1° gennaio 2000;
che
a valere quale titolo esecutivo l'istante ha prodotto la proposta di
assicurazione sottoscritta dal convenuto il 15 marzo 1996;
che
il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestando l'esigibilità del
credito rivendicato dall'istante;
che
con il querelato giudizio il segretario assessore, accertata la presenza agli
atti di un valido riconoscimento di debito, ha accolto l'istanza;
che
con il presente tempestivo ricorso __________ insorge contro il predetto giudizio
postulandone l'annullamento: rimprovera al primo giudice di aver erroneamente
ritenuto esigibile il premio rivendicato dall'istante, nonostante questa avesse
disdetto il contratto già a far tempo dal 1° gennaio 1999;
che
al ricorso controparte non ha formulato osservazioni;
che
secondo l’art. 97 CPC il giudice esamina d’ufficio, in ogni stadio di causa, i
presupposti processuali tra i quali la capacità delle parti e la legittimazione
dei loro rappresentanti (art. 97 n. 4 CPC);
che
trattandosi di una persona giuridica, qual'è in concreto l'__________, con sede
a __________, essa agisce per mezzo dei suoi organi, iscritti a Registro di commercio
(art. 55 CC);
che
nella concreta fattispecie, dalle risultanze del Registro di commercio è emerso
che le persone che hanno sottoscritto l’istanza alla Pretura, tali __________ e
__________, non sono iscritte a registro e non sono pertanto legittimate a
vincolare né individualmente, né collettivamente la __________;
che,
ancorché il giudice sia tenuto ad esaminare la rappresentanza processuale nel
caso di dubbio, ciò non esclude che l'eventualità si attui anche in sede di
esame di un'impugnazione e anche in mancanza di una specifica invocazione delle
parti (Cocchi/ Trezzini, CPC–TI, ad art. 142, m. 4);
che
poiché l'assenza di un presupposto processuale comporta la nullità dell'atto
(art. 142 cpv. 1 lett. a CPC), questa Camera constatare la nullità dell’istanza
1° marzo 2001 siccome sottoscritta da persone prive di legittimazione alla
rappresentanza (art. 97 n. 4 CPC), nonché di ogni atto successivo, in
particolare della sentenza;
che
al ricorrente viene riconosciuta un'indennità ridotta per questa sede ritenuto
che l'esito del gravame è indipendente dai motivi proposti.
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la OTLEF
pronuncia: 1. L’istanza
1° marzo 2001 di __________ è nulla e, con essa, tutti gli atti di
procedura successivi, compresa la sentenza 19 novembre 2001 del Segretario
assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
-
Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.– già anticipate
dal ricorrente, sono poste a carico di __________ la quale rifonderà al
ricorrente un'indennità di fr. 30.– per questa sede.
Intimazione a :
–
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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