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Numero d'incarto:
16.2001.92
Data decisione, Autorità:
17.04.2002, CCC
Incarto n.
16.2001.00092
Lugano
17 aprile
2002/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 19 dicembre 2001 presentato da
contro
la sentenza 10 novembre 2001 del Giudice di pace del circolo di
Bellinzona nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti
promossa con istanza 4 ottobre 2001 da
(rappr. dal __________)
con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via definitiva
dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________ dell'UEF di Bellinzona,
domanda accolta dal primo giudice,
esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con
istanza 4 ottobre 2001 la __________ di __________ ha chiesto il rigetto
definitivo dell'opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato
notificatogli per l'incasso di fr. 1'823.60 corrispondenti all'imposta
parrocchiale per gli anni 1995–98 oltre alla tassa di diffida;
che
con il querelato giudizio il giudice di pace, considerata valido titolo
esecutivo la documentazione agli atti, ha accolto l'istanza;
che
con il presente tempestivo gravame __________ insorge contro questa decisione,
postulandone l'annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle
lett. e) e g) dell'art. 327 CPC;
che
il ricorrente lamenta innanzi tutto il mancato allestimento di un verbale del
contraddittorio tenutosi davanti al primo giudice dal quale poter dedurre le
contestazioni da lui sollevate;
che
nel merito rimprovera al giudice di pace di aver arbitrariamente valutato le
prove ed erroneamente applicato il diritto, riconoscendo nella documentazione
allegata all'istanza la qualifica di valido titolo esecutivo ai sensi dell'art.
80 LEF, e considerandolo iscritto nel catalogo tributario della __________;
che
con scritto 19 dicembre 2001 la parte istante chiede la reiezione del ricorso;
che
giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace
può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto
materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti
di causa o di prove;
che
nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta
d’ufficio e in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall’istante possiede
tutti i requisiti perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai
sensi dell’art. 80 LEF (Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über
Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 115 ad art. 80);
che
simile carattere è riconosciuto, oltre alle sentenze, anche alle decisioni di
autorità amministrative riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico
in quanto il diritto cantonale le parifichi a sentenze esecutive (art. 80 cpv.
2 n. 3 LEF);
che
nel nostro Cantone simile parificazione è prevista per le decisioni definitive
di autorità amministrative e giudiziarie cantonali, comunali o d’altra natura,
comunque riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico (art. 28 LALEF);
che,
impregiudicata la personalità giuridica di diritto pubblico riconosciuta alle
parrocchie e viceparrocchie cattoliche, nonché alla Chiesa evangelica riformata
del Canton Ticino, e la natura pubblica dei tributi prelevati in base al DL
concernente l'imposta di culto delle Parrocchie e delle Comunità regionali
della Chiesa evangelica riformata, il calcolo dell'imposta dev'essere intimato
per iscritto al suo destinatario, deve indicare almeno l'anno di calcolo,
l'ammontare dell'imposta cantonale ordinaria, l'aliquota applicabile,
l'ammontare dell'imposta di culto, la data d'intimazione e i rimedi giuridici
(art. 2 cpv. 2 Regolamento di applicazione del decreto legislativo sull'imposta
di culto);
che
debitori dell'imposta sono gli iscritti nel catalogo tributario,
rispettivamente coloro che non hanno fatto richiesta di esenzione (art. 6 e 8
del Regolamento);
che
nel caso di specie si può prescindere dalla verifica del contestato assoggettamento
del ricorrente all'imposta di culto per gli anni 1995–98, mancando comunque la
prova dell'intimazione a quest'ultimo della decisione 25 marzo 1993 sulla sua iscrizione
nel catalogo tributario della __________ di __________, ossia in conformità con
l'art. 5 del Regolamento;
che
infatti, per poter concedere il rigetto definitivo dell'opposizione, la
richiesta di pagamento deve fondarsi su una decisione, ossia un provvedimento
adottato dall'autorità iure imperii, (qui, nei confronti del
contribuente), inteso a costituire, modificare o sopprimere diritti e obblighi
dell'amministratore fondati sul diritto pubblico o per accertarne l'esistenza,
l'inesistenza o l'estensione (cfr. art. 55 cpv. 1 PAmm; RDAT II–1994, n.
8 e 16; Borghi/ Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese,
Lugano, 1997, n. 4 ad art. 1 Pamm; Scolari, Diritto amministrativo,
Parte generale, n. 200; Staehelin, op.cit., n. 112, 116 e 119);
che
questa decisione deve inoltre aver assunto carattere definitivo, nel senso che
contro la medesima non deve essere più proponibile un rimedio di diritto
ordinario;
che
l'indicazione di simile rimedio (come peraltro prevede l'art. 2 del
Regolamento) deve figurare nella decisione (Staehelin, op.cit., n. 127),
unitamente all'attestazione del suo passaggio in giudicato (Knapp/ Hertig
in BlSchK 1986, p. 131; Staehelin, op.cit., n. 110 e segg.);
che
contrariamente a quanto concluso dal giudice di pace, dalla documentazione
allegata all'istanza (doc. E–H) non risulta nessuno scritto al quale possa
essere attribuito carattere di decisione nei confronti del convenuto e
tantomeno che rechi qualsiasi indicazione circa i rimedi di diritto contro il
calcolo dell'imposta parrocchiale,
così da poter concludere al carattere definitivo del
medesimo;
che
trattasi di semplici richieste di pagamento alle quali non può in nessun caso essere
attribuita la qualifica di valido titolo esecutivo ai sensi dei principi sopra
esposti (Staehelin, op.cit., n. 120);
che
pertanto il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione di cui all'art.
327 lett. g CPC, ovvero l'errata applicazione dell'art. 80 LEF da parte del
giudice di pace, deve essere accolto;
che
a dipendenza dell'esito della lite può rimanere irrisolta la questione circa la
mancanza dell'autorizzazione a stare in lite a favore del Consiglio
parrocchiale da parte dell'Assemblea parrocchiale (art. 18 lett. d Legge sulla
libertà della Chiesa cattolica);
che
a titolo abbondanziale, ossia prescindendo dalla rilevanza giuridica della censura
sollevata dal ricorrente nel caso particolare, va ricordato al giudice di pace
l'obbligo di verbalizzare le allegazioni orali delle parti, unica esigenza
procedurale in grado di attestare l'avvenuto rispetto del contraddittorio e i
termini esatti della discussione (art. 298 CPC per il rinvio di cui all'art. 25
LALEF; Cocchi/ Trezzini, CPC–TI, ad art. 20 LALEF, m. 5 e 8);
che
tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza.
Motivi
per i quali,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la OTLEF
pronuncia: I. Il
ricorso per cassazione 19 novembre 2001 di __________ è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 10 novembre 2001 del Giudice di pace del Circolo di
Bellinzona è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
-
L'istanza
è respinta.
-
La
tassa di giustizia di fr. 200.–, da anticipare dalla parte istante, rimane a
suo carico con l'obbligo di versare al convenuto un'indennità di fr. 80.–.
II. Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr.150.–, già anticipate dal
ricorrente, sono poste a carico della __________ di __________ la quale verserà
al ricorrente un'indennità di fr. 60.– per questa sede.
III. Intimazione
a:
–
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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