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Numero d'incarto:
16.2001.83
Data decisione, Autorità:
15.03.2002, CCC
Incarto n.
16.2001.00083
Lugano
15 marzo 2002/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 22
ottobre 2001 presentato da
contro
la
sentenza 2 ottobre 2001 del Giudice di pace del circolo di Agno nella causa a
procedura inappellabile promossa con istanza 21 febbraio 2001 da
rappr. dal __________
con la
quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 1'517.15 oltre accessori, nonché
il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE n.
__________ dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,
esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
-
Con istanza 21 febbraio 2001 la ditta di
trasporti __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere
il pagamento di fr. 1'517.15 a saldo della fattura emessa il 6 settembre 1999
per l'incasso dell'IVA dovuta da quest'ultimo su un acquisto di merce
effettuato presso la ditta di arredamenti __________ di __________ e del cui
sdoganamento essa si era occupata. Il convenuto si è opposto alla pretesa
avversaria contestando di aver conferito un qualsiasi incarico alla ditta
istante, le operazioni di sdoganamento della merce acquistata presso la ditta
__________ dovendo essere effettuate da quest'ultima con la quale era stata pattuita
la consegna "franco destino sdoganato IVA esclusa" (cfr. fattura 1°
settembre 1999 prodotta dall'istante).
-
Con
il querelato giudizio il primo giudice, sulla base della documentazione prodotta
dalla parte istante, ha accolto l'istanza. In sostanza ha considerato che, nonostante
non vi sia stata nessuna pattuizione fra le parti, l'istante ha effettivamente
sopportato nell'interesse del primo il pubblico tributo di cui chiede in causa
la rifusione.
-
Con
il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio
postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art.
327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente
valutato le prove ed erroneamente applicato il diritto sostanziale, in particolare
per aver accolto l'istanza nonostante l'accertata assenza di qualsiasi pattuizione
tra le parti relativamente alle operazioni di sdoganamento della merce acquistata
presso la __________, operazioni che -secondo gli accordi- avrebbero dovuto
essere assunte dalla venditrice e non dall'istante con la quale non vi è stato
nessun tipo di rapporto giuridico. Nello stesso senso afferma -almeno in questa
sede- che il rappresentante della venditrice gli avrebbe confermato di aver
provveduto lui allo sdoganamento e al pagamento dell'IVA (ricorso, pag. 3).
Al
ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.
-
Preliminarmente
si osserva che la documentazione prodotta con il ricorso deve essere estromessa
dall’incarto in virtù dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti la
facoltà di produrre in questa sede nuovi mezzi di prova.
-
Giusta
l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può
essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale
o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa
o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è
arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro e
indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della
giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi:
per essere definita arbitraria una violazione dev’essere manifesta e
riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere
ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o
persino preferibile, così che è possibile scostarsi da questa scelta solamente
se la soluzione censurata appare insostenibile, in contraddizione palese con la
situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto
certo (DTF 126 I 170 consid. 3a).
-
Pacifica in causa l'assenza di pattuizioni fra le parti, la decisione
impugnata non è comunque arbitraria sia perché trova sostegno nella
documentazione prodotta, sia perché è sostenibile in diritto. In particolare,
la pattuizione con la ditta __________, così come indicata nell'accennata
fattura 1° settembre 1999, era quella che, esclusa l'imponibilità in Italia,
trattandosi di merce destinata all'esportazione (doc. cit., in calce), la
consegna dei mobili (ossia il luogo dell'adempimento per la venditrice) era
indicato al destino, ossia al domicilio svizzero dell'acquirente,
tuttavia IVA esclusa, ciò che non può significare altro
che l'esclusione di quell'imposta dalle prestazioni della venditrice. D'altra
parte, l'istante ha provato di aver provveduto a quel pagamento -corripondente all'IVA-
in quanto riferito a quella stessa fornitura di mobili, dichiarata alla Dogana
svizzera lo stesso 1° settembre da parte di __________, e trasportata su un
autocarro della venditrice. Ciò che attesta non solo l'importo del credito, ma
anche l'esecuzione delle pratiche di sdoganamento da parte dell'istante,
verosimilmente (ma non è rilevante) così incaricata da __________. Né è messo
in dubbio che contribuente nei confronti dell'Amministrazione federale delle
dogane, ossia debitore dell'imposta, sia per legge il convenuto. Infatti, l'imposta
sull'importazione qui in discussione, è dovuta sulla base dell'art. 73 della
Legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto e nasce
simultaneamente nonché a carico della stessa persona soggetta all'obbligo di
pagare il dazio (art. 75 cpv. 1 e 78 LIVA), laddove il pagamento del dazio, che
comprende i diritti e le spese inerenti le operazioni doganali (art. 10 Legge
federale sulle dogane), compete alle persone per conto delle quali le merci
sono state importate (art. 13 della stessa legge).
Inoltre,
il pagamento di questi tributi all'autorità doganale svizzera deve di regola
avvenire in contanti (art. 61 cpv. 1 LD) subito dopo ultimate le operazioni
doganali (art. 62 cpv. 1 LD). Ciò che in pratica dice che, venendo meno quei
pagamenti, la merce non verrebbe sdoganata. Ma allora l'intervento dell'istante
che ha versato all'autorità fiscale null'altro che quanto dovuto dal convenuto
per poter ottenere la fornitura e lo sdoganamento della merce e che gliene
chiede ora la rifusione potrebbe ben costituire una gestione d'affari senza
mandato (un quasi-mandato: cfr. Weber,
in Comm. di Basilea, ed. 2, premesse agli art. 419 - 424 CO, N. 2), preso atto
che l'attività dell'istante è stata resa nell'esclusivo interesse del convenuto
(art. 419 CO), che la prestazione non era soltanto utile, ma era oggettivamente
richiesta dagli interessi di questi e che in sé il pagamento dell'imposta all'autorità
doganale non era, né è contestata dal medesimo contribuente (Weber, op. cit., art. 419 CO, N. 10
e N. 11). Situazione giuridica che dà diritto al gestore di chiedere alla
controparte la rifusione di tutte le spese necessarie o utili, imposte dalle circostanze,
sulla base dell'intervenuto arricchimento di chi ha goduto della prestazione (Weber, op. cit., premesse, N. 14;
art. 422 CO, N. 8).
- Preso così atto della sostenibilità -per diversi motivi- della
decisione del giudice di pace ed esclusa ogni censura ricorsuale che si fondi
su allegazioni non proposte in prima sede (art. 321 CPC), né potendo dare
risposta concreta alla lamentela riguardante la mancata assunzione di prove
(testimoni) poiché non sostanziata e tantomeno formalizzata, il ricorso
dev'essere respinto. Tasse e spese seguono la soccombenza, mentre alla
resistente, che non ha formulato osservazioni al ricorso, non vengono assegnate
ripetibili di questa sede.
Motivi
per i quali,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
-
Il
ricorso per cassazione 22 ottobre 2001 di __________ è respinto.
-
La
tassa di giustizia e le spese del presente giudizio per
complessivi
fr. 100.--, già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico.
- Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Agno.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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