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Numero d'incarto:
16.2001.80
Data decisione, Autorità:
08.03.2002, CCC
Incarto n.
16.2001.00080
Lugano
8 marzo 2002/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 5
ottobre 2001 presentato da
patr. dall'avv. __________
Contro
la sentenza 26 settembre 2001 del Pretore del
Distretto di Bellinzona nella causa a
procedura speciale in materia di contratto di
lavoro promossa con istanza 4 luglio 2001
nei confronti di
rappr. dall'__________
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di
fr. 6'400.- oltre interessi nonché il rigetto
in via
definitiva dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________ dell'UEF
di Bellinzona, domande respinte dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
-
Il
17 agosto 2000 __________ e __________ hanno sottoscritto un contratto di
lavoro a tenore del quale quest'ultimo veniva assunto in qualità di impiegato
di commercio dal 1°ottobre 2000 per una durata indeterminata. Contestualmente a
questa pattuizione la datrice di lavoro confermava al dipendente di assumersi i
costi relativi a corsi di tedesco, a condizione che la formazione "sia
seguita con successo e che il rapporto di lavoro continui per almeno due anni
oltre il termine degli studi" (doc. E). Poiché il rapporto di lavoro si è
concluso già il 31 maggio 2001 a seguito del licenziamento effettuato dalla
datrice di lavoro il 23 aprile 2001 (doc. 1), quest'ultima, con istanza 4
luglio 2001, ha preteso dal dipendente la restituzione dell'importo di fr.
6'400.- da lei pagato per la partecipazione a due sessioni di corsi di tedesco
presso la __________ (doc. F). Il convenuto si è opposto alla pretesa
avversaria, sostenendo che l'obbligo di restituzione di questi costi era da
intendersi solo nel caso in cui il rapporto di lavoro fosse stato interrotto
prematuramente dal lavoratore e non, come in concreto, da parte della datrice
di lavoro.
-
Con
il querelato giudizio il pretore ha respinto l'istanza, considerando che
l'obbligo di restituzione delle spese controverse poteva essere imposto al
lavoratore solo nel caso fosse stato lui a porre fine anzitempo al contratto,
mentre una disdetta ad opera della datrice di lavoro non le dava diritto al
rimborso di quanto pagato, osservando in particolare che l'interpretazione
contraria metterebbe la ditta in una posizione di forza ingiustificata.
3.Con il presente tempestivo gravame
__________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento
sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. La
ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le
prove ed erroneamente applicato il diritto, in particolare per non essersi
attenuto al testo chiaro della clausola contrattuale che non presta il fianco a
nessun tipo di interpretazione, nel senso che l'obbligo di restituzione dei costi
di formazione -in caso di rottura anticipata del contratto- sussiste
indipendentemente da chi lo disdice. Comunque sostiene che il primo giudice non
ha avvertito che la disdetta è stata giustificata dal comportamento
anticontrattuale del dipendente, così come emerge dagli atti della causa. A
questo proposito l’insorgente rimprovera al pretore anche di aver disatteso il
principio indagatorio che regola la procedura nelle cause derivanti da
contratto di lavoro e che nel caso specifico gli imponeva, se necessario, di
indagare sulla causa del licenziamento.
Con
osservazioni 11 ottobre 2001 controparte postula la reiezione del ricorso.
-
Giusta
l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può
essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto
materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti
di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una
decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio
giuridico chiaro e indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il
sentimento della giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non
vanno confusi: per essere definita arbitraria una violazione dev’essere
manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può
essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe
immaginabile o persino preferibile, così che è possibile scostarsi da questa
scelta solamente se la soluzione censurata appare insostenibile, in
contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione
oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 126 I 170 consid. 3a).
-
Elementi
di giudizio sul carico delle spese di formazione del personale sono offerti
dalla dottrina relativa all'art. 327a CO che formula il principio secondo cui è
obbligo del datore di lavoro di rimborsare al lavoratore tutte le spese rese
necessarie dall'esecuzione del lavoro (Rehbinder, in Comm. di Berna,
1985, art. 327a CO, N. 3; Streiff/ von Kaenel, Arbeitsvertrag, 1992,
art. 327a CO, N. 2 e 7; Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag,
1996, art. 327a CO, N. 1). Nel caso concreto le parti non hanno dibattuto
questo aspetto della vertenza, né la datrice di lavoro -vantando il proprio credito-
ha sostenuto che la frequenza dei corsi di tedesco fosse stata richiesta dal
lavoratore; d'altra parte, dalla lettera 17 agosto 2000, contemporanea quindi
alla stipulazione del contratto di lavoro, risulta il programma stabilito dalla
datrice di lavoro per lo studio della lingua tedesca da parte del lavoratore,
suddiviso in due cicli di lezioni il superamento dei quali era posto come
condizione per due successivi aumenti salariali: la prima volta da fr. 3'575.-
a fr. 3'900.- e la seconda a fr. 4'100.- (doc. E). Se ne potrebbe quindi
dedurre che, se i corsi in questione non sono stati una condizione per
concludere il contratto, essi lo erano per ottenere condizioni salariali
migliori; in altre parole, la datrice di lavoro ha scelto questo tipo di incentivo,
nell'implicita necessità di disporre di personale che sapesse il tedesco. Si
tratta pertanto almeno di una formazione nell'interesse dell'impresa, ancorché
non indispensabile per la prestazione dell'attività lavorativa (Rehbinder,
op. cit., ibidem, pag. 396), né (verosimilmente) imposta al lavoratore.
Dimostrato
l'obbligo generico della datrice di lavoro di assumersi le spese
corrispondenti, la soluzione impugnata, ossia la reiezione della domanda di
__________ di vedersi rifuse le spese dei corsi per complessivi fr. 6'400.- non
può essere considerata arbitraria, malgrado la lettera della pattuizione che
vincola l'impegno a una certa durata del rapporto di lavoro (doc. E). Appare
infatti sostenibile che la stessa pattuizione, così come formulata, potrebbe
persino non essere valida, mancando di un elemento fondamentale per il
lavoratore, ossia il costo che gli sarebbe stato accollato nel caso in cui il
rapporto di lavoro fosse cessato anzitempo (com'è infatti avvenuto) (Streiff/
von Kaenel, op. cit., art. 327a CO, N. 7).
Ma ancora
la sentenza pretorile non è arbitraria laddove corrisponde a una regola
fondamentale del diritto contrattuale secondo cui il debitore obbligato sotto
condizione, finché questa è pendente, non può fare alcunché che possa impedire
il debito adempimento della sua obbligazione (art. 152 cpv. 1 CO). In concreto,
l'impegno preso dalla datrice di lavoro in relazione ai costi dei corsi di
tedesco, obbligazione vincolata a una durata minima del rapporto di lavoro, non
avrebbe potuto essere vanificata dalla stessa debitrice dando fine
prematuramente a tale rapporto nei termini contrattuali, e comunque senza
addurre e provare motivi tali da rendere legittimo quel comportamento. Stando
così le cose, ossia mancando l'accertamento che la società debitrice
-licenziando il lavoratore- abbia agito per difendere propri interessi
preponderanti (Ehrat, in Comm. di Basilea, ed. 2, art. 156 CO, N. 6),
sarebbe sostenibile l'applicabilità dell'art. 156 CO secondo cui la condizione
si ha per verificata se il suo adempimento sia stato da una delle parti
impedito in urto con la buona fede.
-
Nell'ambito
dell'accertamento di questo aspetto della fattispecie non può essere accolta
nemmeno l'ultima censura del ricorso poiché, contrariamente a quanto preteso
dalla ricorrente, il principio indagatorio che regge la procedura nelle
controversie derivanti da contratto di lavoro (art. 417 lett. c CPC) non esime
le parti da una conduzione diligente del processo, segnatamente dall'obbligo di
proporre i fatti, di sostanziarli e di indicarne i mezzi di prova (Cocchi/
Trezzini, CPC-TI, ad art. 417, m. 1, 2, 4 e 6). Per contro la ricorrente, a
fronte delle tesi difensive del convenuto, ma ancor prima conoscendo la
problematica sorta attorno ai motivi del licenziamento (doc. 1 e 3), non ha
ritenuto di fondarsi sui motivi di tale provvedimento estremo (doc. 1)
per sostenere il proprio diritto alla rifusione delle spese: né nello scritto
esplicativo dell'istanza (doc. A), né in sede di replica. Il tema delle cause
legittime della disdetta del rapporto di lavoro, proposto per la prima volta in
questa sede, rappresenta così un inammissibile fatto nuovo (art. 321 CPC) e la
pretesa mancata attività del primo giudice non può che essere addossata
all'inattività della stessa ricorrente.
-
Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato
il titolo di cassazione invocato, deve così essere respinto, con il carico
delle ripetibili alla parte resistente (art. 148 e art. 417 lett. e CPC).
Motivi per i quali,
richiamati gli
art. 327 segg. e 417 CPC
pronuncia:
-
Il
ricorso per cassazione 5 ottobre 2001 di __________ è respinto.
-
Il
presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia. __________ verserà a
__________ l’importo di fr. 150.-- a titolo di ripetibili della sede
ricorsuale.
-
Intimazione
a:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di cassazione civile del
Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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