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Numero d'incarto:
16.2001.78
Data decisione, Autorità:
21.02.2002, CCC
Incarto n.
16.2001.00078
Lugano
21 febbraio
2002/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 25 settembre 2001 presentato da
contro
la sentenza 19 settembre 2001 del Giudice di pace del circolo di
Agno nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 29 maggio 2001
nei confronti di
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di Lit. 800'000 oltre
fr. 50.– e le spese a titolo di risarcimento danni, domanda parzialmente
accolta dal primo giudice,
esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con
istanza 29 maggio 2001 __________ ha convenuto in giudizio la __________ sita
nel __________ di __________, al fine di ottenere il pagamento di Lit. 800'000
corrispondenti al valore di un coprimaterasso che l'istante sostiene essere
stato danneggiato durante le operazioni di lavaggio da parte della convenuta;
che
con il querelato giudizio il giudice di pace, preso atto del riconoscimento
delle proprie responsabilità da parte della convenuta che si è limitata a
contestare l'ammontare del danno, ha accolto l'istanza limitatamente a Lit.
400'000 oltre fr. 50.– per le spese di lavaggio;
che
con il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto
giudizio postulandone l'annullamento: la ricorrente si duole del mancato
integrale accoglimento della sua pretesa risarcitoria ritenendo arbitraria la
quantificazione del danno effettuata dal primo giudice;
che
al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che
il giudice esamina d’ufficio, in ogni stadio di causa, se esistono i
presupposti processuali, in particolare la capacità delle parti (art. 97 cifra
4 CPC);
che
la capacità processuale è riconosciuta alle persone fisiche e alle persone giuridiche
(art. 38 CPC) come espressione dell'esercizio dei diritti civili (art. 12 CC);
nel
caso di specie la convenuta __________ non risulta avere personalità giuridica
propria, in particolare non essendo iscritta a Registro di commercio in nessuna
delle forme consentite, né conoscendosene persone fisiche responsabili qualora
si trattasse di ditta individuale;
che
pertanto questa Camera non può che accertare d’ufficio la nullità dell’intero
procedimento svoltosi dinanzi al giudice di pace, in particolare dell'istanza e
della sentenza, destinate a un’entità che difetta della capacita processuale
(art. 142 cpv. 1 lett. a CPC);
che
le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Motivi
per i quali,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: I. In
evasione del ricorso per cassazione 25 settembre 2001 di __________ è accertata
la nullità dell'istanza 29 maggio 2001 e di tutti gli atti di procedura
successivi, compresa la sentenza 19 settembre 2001 del Giudice di pace del
Circolo di Agno.
II. Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.–, già anticipate dalla
ricorrente, rimangono a suo carico.
III. Intimazione
a:
–
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del Circolo di Agno.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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