Cassation appeal null for lack of motivation

16.2001.50Altro tribunale18 set 2001Inadmissible

Sintesi

An employer appealed in cassation against a partial labor judgment ordering payment of unpaid salary and a thirteenth salary. The appeal filing only announced that reasons would follow later and no motivated appeal was submitted within the legal deadline. The Civil Cassation Chamber held that the filing failed to satisfy the mandatory content requirements for a cassation appeal and therefore was null. The chamber decided the matter summarily and exempted the proceeding from fees and costs.

Regest

Art. 329 cpv. 2-3 CPC; admissibility of a cassation appeal: the remedy must, within the appeal period, contain the prayers for relief and the factual and legal grounds, with at least an indication of the invoked ground of cassation. A mere notice of appeal announcing later motivation is insufficient and renders the filing null. Under Art. 313 bis CPC, the appellate court may dispose of an inadmissible cassation appeal by summary motivation without hearing the opposing party; costs may be waived according to the applicable cost rule.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.2001.50

Data decisione, Autorità: 18.09.2001, CCC

Incarto n. 16.2001.00050

Lugano 18 settembre 2001/kc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

Segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il "ricorso" 5 luglio 2001 presentato da


Contro

la sentenza 25 giugno 2001 del Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud nella causa a procedura speciale in materia di contratto di lavoro promossa con istanza 4 aprile 2000 da


(rappr. dall'__________)

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 5'980.85 oltre interessi a titolo di pretese salariali, domanda parzialmente accolta dal primo giudice,

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto: che con istanza 4 aprile 2000 __________ a ha convenuto in giudizio la ditta __________ di __________, presso la quale ha lavorato in qualità di aiuto contabile, al fine di ottenere il pagamento di fr. 5'980.85 corrispondenti al salario relativo al mese di dicembre 1999 e alla tredicesima per il 1999, pretesa alla quale la convenuta si è opposta contestando la tempestività della disdetta notificata dal lavoratore, la cui partenza prematura le avrebbe cagionato un danno pari a fr. 5'848.60 che ha opposto in compensazione;

che con sentenza 25 giugno 2001 il segretario assessore ha accolto l'istanza limitatamente a fr. 5'650.- lordi oltre interessi del 5% dal 31 dicembre 1999;

che con scritto 5 luglio 2001 __________ ha espresso la propria intenzione di impugnare il predetto giudizio ritenuto che "il ricorso verrà dettagliatamente motivato al rientro del nostro legale dalle vacanze";

che contrariamente a quanto preannunciato da __________, entro il termine ricorsuale di 10 giorni dalla notifica della sentenza (art. 398 cpv. 1 per il rinvio di cui all'art. 418 CPC), a questa Camera non è pervenuta nessuna motivazione del ricorso;

che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv.3);

che nel caso concreto, la dichiarazione di ricorso 5 luglio 2001 della ricorrente, unico atto pervenuto a questa Camera, non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattata come ricorso per cassazione;

che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. e per le spese l'art. 417 lett. e CPC

pronuncia: 1. Il ricorso 5 luglio 2001 di __________ è nullo.

  1. Il presente giudizio è esente da tasse e spese.

  2. Intimazione a:


Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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