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16.2001.00090 ΓÇó Revision request rejected as time-barred
16.2001.00090Altro tribunale4 dic 2001Inadmissible
The Civil Cassation Chamber of the Cantonal Court of Appeal held that a revision request filed on 19 November 2001 against a judgment of 25 October 2000 was manifestly late under Art. 342 CPC, which requires filing within 20 days of notification. Invoking Art. 313 bis CPC, applicable in cassation by Art. 331 cpv. 1 CPC, the court rejected the request without hearing the opposing party. In view of the case’s particular circumstances, it ordered that no court fees or costs be charged.
Art. 342 CPC; Art. 313 bis CPC; revision request filed out of time and manifestly inadmissible; summary rejection without hearing the opposing party. The revision remedy must be lodged within the statutory 20-day period from notification of the judgment. A filing made after expiry of that period is inadmissible and may be dismissed by brief reasoning without transmission to the adversary where the inadmissibility is manifest. Art. 313 bis CPC applies in cassation proceedings by virtue of Art. 331 cpv. 1 CPC. Where the case so justifies, the court may waive court fees and costs (consid. 1-2).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.2001.00090
Data decisione, Autorità: 04.12.2001, CCC
Incarto n. 16.2001.00090
Lugano 4 dicembre 2001/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare la domanda di revisione 19 novembre 2001 presentata da
contro
la sentenza 25 ottobre 2000 del Pretore della giurisdizione di Locarno–Città nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 31 agosto 2000 da
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 6'730.55 oltre accessori nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell'UEF di Locarno, domande accolte dal primo giudice,
esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto: che con sentenza 25 ottobre 2000 (intimata lo stesso giorno) il Pretore della giurisdizione di Locarno–Città, in accoglimento dell'istanza 31 agosto 2000 promossa da __________ nei confronti di __________, ha condannato quest'ultimo al pagamento di fr. 6'730.55 per prestazioni fornitegli dall'istante;
che con scritto 19 novembre 2001 –ossia oltre un anno dopo la sentenza– __________ chiede la revisione del predetto giudizio;
che giusta l'art. 342 CPC la domanda di revisione si propone entro il termine di 20 giorni dalla notificazione della sentenza;
che nel caso di specie la domanda di revisione 19 novembre 2001, con invio postale del giorno seguente, a prescindere dalla sua redazione in lingua tedesca e quindi in contrasto con quanto dispone l’art. 117 CPC, è manifestamente tardiva;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione della domanda di revisione senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questa si rilevi inammissibile o manifestamente infondata;
che in considerazione della particolarità del caso non si prelevano tasse né spese di giustizia.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 340 segg. CPC
pronuncia: 1. La domanda di revisione 19 novembre 2001 di __________ è irricevibile in quanto tardiva.
Non si prelevano tasse né spese per il presente giudizio.
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno–Città.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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