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16.2001.00073 ΓÇó Cassation appeal null for insufficient reasoning
16.2001.00073Altro tribunale18 set 2001Inadmissible
The Civil Cassation Chamber of the Ticino Court of Appeal examined an appeal against a Lugano Pretura decision ordering payment of CHF 3,690 and definitive removal of opposition. The appellant argued that he had acted only as representative of his employer, but his written cassation filing did not set out specific factual or legal errors or identify a proper ground of cassation. The court held the appeal did not meet the formal requirements of Art. 329 CPC and therefore was null. Given the particular circumstances, the court also decided not to levy court costs.
Art. 329 cpv. 2-3 CPC; admissibility requirements of the cassation appeal; Art. 331 cpv. 1 and Art. 313 bis CPC. A cassation appeal must state the relief sought and set out, with sufficient precision, the factual and legal reasons and the specific ground of cassation invoked. A mere repetition of the arguments advanced on the merits, without pinpointing alleged errors in evidence assessment or legal application, is insufficient and renders the appeal null. Where the filing is inadmissible or manifestly unfounded, the court may decide by brief reasoning and without hearing the opposite party; in exceptional circumstances it may refrain from levying costs.
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.2001.00073
Data decisione, Autorità: 18.09.2001, CCC
Incarto n. 16.2001.00073
Lugano 18 settembre 2001/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 11 settembre 2001 presentato da
contro
la sentenza 7 settembre 2001 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 7 agosto 2001 da
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 3'690.– oltre accessori nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________ di Lugano, domande accolte dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con istanza 7 agosto 2001 la __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 3'690.– a saldo della fattura 2 aprile 2001 emessa per lavori eseguiti su incarico di quest'ultimo presso la piadineria "__________" a Lugano;
che il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria sostenendo di aver agito in rappresentanza della sua datrice di lavoro __________ __________, unica debitrice dell'importo rivendicato dall'istante;
che con il querelato giudizio il segretario assessore, accertata la legittimazione passiva del convenuto che ha conferito personalmente l'incarico all'istante circa l'esecuzione dei lavori oggetto della fatturazione controversa e mai contestati, ha accolto l'istanza;
che con scritto 11 settembre 2001 __________ è insorto contro il predetto giudizio;
che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv.3);
che nel caso concreto il contenuto dello scritto 11 settembre 2001 del ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;
che infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del segretario assessore relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o riguardanti l’applicazione di norme di diritto, il ricorrente si limita a ribadire di non essere debitore della pretesa rivendicata dall'istante avendo agito per conto della sua datrice di lavoro, rapporto di rappresentanza che il primo giudice ha escluso in quanto non comprovato;
che è quindi impossibile individuare e decidere i presupposti di un eventuale annullamento del giudizio impugnato, peraltro neppure richiesto;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che vista la particolarità della fattispecie, non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC
pronuncia: 1. Il ricorso 11 settembre 2001 __________ è nullo.
Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio.
Intimazione a:
–
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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