Cassation appeal void for lack of representative standing

16.2001.00071Altro tribunale8 ott 2001Inadmissible

Sintesi

The Civil Cassation Chamber of the Ticino Court of Appeal declared the cassation appeal void because it had been filed by the appellant’s father, who lacked standing to represent an adult in cassation proceedings. The court noted that only lawyers admitted to practice in the canton may act as representatives in such proceedings. It added, in the alternative, that the appeal would also fail on the merits because the lower court relied on a valid, final tax-court judgment as an enforcement title and no documentary post-judgment objection was shown. No costs were levied.

Regest

Art. 64 CPC, art. 142 cpv. 1 lett. a CPC; cassation appeal filed by a person without standing to represent a natural person is void. In cassation proceedings, representation of a private party is reserved to lawyers admitted to free practice in the canton; lack of representative capacity constitutes an ex officio procedural defect at any stage. Where the appeal is inadmissible for this reason, the court may reject it summarily under art. 313 bis CPC in conjunction with art. 331 cpv. 1 CPC. A valid, final enforcement title for definitive dismissal of opposition remains effective unless the debtor proves by documents a subsequent extinction, extension, or prescription of the debt (consid. in fatto e in diritto).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.2001.00071

Data decisione, Autorità: 08.10.2001, CCC

Incarto n. 16.2001.00071

Lugano 8 ottobre 2001/kc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 12 giugno 2001 presentato da


(rappr. __________)

Contro

la sentenza 5 giugno 2001 del Giudice di pace del circolo di Bellinzona nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 8 maggio 2001 da


(rappr. __________)

con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dall'escusso dal PE n. __________ dell'UEF di Bellinzona, domanda accolta dal primo giudice,

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto: che con istanza 8 maggio 2001 lo __________, per il tramite del Tribunale d'appello, ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per l'incasso di fr. 180.– oltre accessori, corrispondenti agli oneri processuali posti a carico di quest'ultimo con sentenza 7 novembre 2000 della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello prodotta a valere quale titolo esecutivo;

che l'escusso, rappresentato dal padre, si è opposto all'istanza;

che con il querelato giudizio il primo giudice, accertata la presenza di un valido titolo esecutivo nella documentazione prodotta dall'istante, ha accolto l'istanza;

che con il presente tempestivo gravame __________ -per il tramite del padre __________ - è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento;

che tra i presupposti processuali che il giudice esamina d’ufficio e in ogni stadio di causa vi è quello della capacità delle parti e della legittimazione dei loro rappresentanti (art. 97 cifra 4 CPC);

che per le cause di competenza del giudice di pace è riconosciuta la rappresentanza processuale da parte di persone ritenute dal giudice capaci di proporre e discutere con la necessaria chiarezza la causa (art. 64bis cpv. 3 CPC), di modo che dinanzi a quel giudice la parte può essere assistita da qualsiasi persona in grado di difenderla (Verbali del Gran Consiglio, sessione autunnale 1990, vol. 4, pag. 1660), escluso essendo solo il patrocinio di avvocati iscritti all’Albo e di persone in possesso della licenza o del dottorato in giurisprudenza (art. 301 CPC);

che per contro, legittimati a presentare ricorso per cassazione per conto di una persona fisica sono solo gli avvocati ammessi al libero esercizio della professione nel Cantone (art. 64 CPC);

che __________ non rientra nella categoria di persone sopra menzionate legittimate alla rappresentanza processuale, in particolare egli non può agire quale rappresentante legale del figlio maggiorenne;

che quindi, in considerazione della sanzione prevista dall’art. 142 cpv. 1 lett. a CPC per il caso di mancanza di un presupposto processuale, il ricorso presentato da __________ per conto del figlio __________ è nullo per carenza di legittimazione del rappresentante;

che a titolo abbondanziale va comunque rilevato che anche nel merito il ricorso sarebbe sprovvisto di fondamento;

che infatti, di fronte a un valido titolo esecutivo, quale era indubbiamente la sentenza 7 novembre 2000 della Camera di diritto tributario poiché passata in giudicato (Panchaud/Caprez, La mainlevée de l'opposition, 1980, § 109; Staehelin, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 7 e 8 ad art. 80 LEF), indipendentemente dall'inoltro della domanda di revisione peraltro proponibile unicamente nei confronti di decisioni o sentenze passate in giudicato (art. 232 cpv. 1 Legge tributaria), il giudice deve pronunciare il rigetto definitivo dell'opposizione a meno che l'escusso non provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto, che è stato prorogato il termine per il pagamento oppure che è prescritto, eccezioni che l'escusso non ha nemmeno sollevato;

che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

che vista la particolarità della fattispecie, eccezionalmente si prescinde dal prelevare tasse e spese per il presente giudizio, ragione per la quale la richiesta di pagamento dell'anticipo 12 settembre 2001 diviene priva d'oggetto.

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 327 segg. CPC

pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 12 giugno 2001 di __________ è nullo.

  1. Non si prelevano tasse né spese per il presente giudizio.

  2. Intimazione a:

__________.

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

  |  Informazioni legali  |  Requisiti minimi  |  Contatta il webmaster

Parole chiave

debt enforcementdefinitive dismissal of oppositionrepresentationcassation admissibilityprocedural capacityenforcement titlecost waiver