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16.2001.00044 ΓÇó Cassation complaint transferred and treated as appeal
16.2001.00044Altro tribunale20 giu 2001Granted
The Civil Cassation Chamber of the Ticino Court of Appeal held that the remedy against the Lugano labor judgment was not cassation but appeal, because the amount in dispute, determined by the claimant's final submissions, exceeded CHF 8,000. It further held that a filing styled as cassation is not void and may be treated as an appeal when that is the proper and admissible remedy. The file was therefore transmitted ex officio to the Second Civil Chamber, which will decide it as an appeal.
Art. 13 LOG; Art. 15 CPC; Art. 126 CPC: appealability depends on the amount in dispute as determined by the claimant's last submissions before the court of first instance; in cases above the statutory threshold the ordinary remedy is appeal, while cassation is reserved to non-appealable cases. No special exception applies for employment disputes. A remedy filed in the wrong procedural form is not null if it corresponds to an admissible remedy; the court must, ex officio, transmit the file to the competent court and treat the submission according to its correct form, even absent an express appeal declaration or detailed conclusions.
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.2001.00044
Data decisione, Autorità: 20.06.2001, CCC
Incarto n. 16.2001.00044
Lugano 20 giugno 2001/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 15 giugno 2001 presentato da
__________ patr. dall'avv. __________
contro
la sentenza 1° giugno 2001 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 2 nella causa a procedura speciale in materia di contratto di lavoro
promossa con istanza 13 febbraio 2001 da
__________ rappr. __________
con la quale l'attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 8'176.- oltre interessi a titolo di pretese salariali, domanda accolta dal primo giudice nella misura limitata di fr. 6'806.30;
ricorrente la convenuta la quale, con atto ricorsuale 15 giugno 2001, ha richiesto la cassazione del giudizio impugnato con la conseguente integrale reiezione dell'istanza;
considerato che sono appellabili le sentenze riguardanti le procedure il cui valore di causa è superiore ai fr. 8'000.- mentre contro quelle di valore inferiore (procedure inappellabili) è ammesso il solo ricorso per cassazione (art. 13 LOG);
che tali principi non trovano eccezione alcuna per il fatto che la causa che ci occupa deriva da contratto di lavoro (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, ad art. 418, m. 1);
che, per l'art. 15 CPC, quando l'appellabilità dipende dal valore delle domande questo è determinato dalle conclusioni prese dall'appellante nell'ultimo atto di causa davanti al giudice di prima istanza;
che, con le conclusioni di causa, l'attore ha confermato il valore della sua domanda nella misura di fr. 8'176.-;
che quindi l'unico rimedio possibile contro la sentenza del Segretario assessore è l'appello;
che un atto formulato nella forma del ricorso per cassazione non é nullo ma può essere esaminato come appello se questa è la forma corretta ed ammissibile dell'impugnativa, anche se manca la dichiarazione esplicita di appellare e le domande precise (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 307, m. 22);
che il ricorso va quindi trasmesso d'ufficio alla II CCA per sua competenza (art. 126 CPC).
Per i quali motivi
decreta: 1. Il ricorso per cassazione 15 giugno 2001 __________ è trasmesso per competenza alla Seconda Camera civile del Tribunale d'appello
§. Esso verrà deciso come appello.
– __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 e alla Seconda Camera civile con la trasmissione dell’intero incarto.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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