Cassation appeal is null if it lacks reasons and requests

16.2001.00043Altro tribunale3 lug 2001Inadmissible

Sintesi

The Civil Cassation Chamber of the Ticino Court of Appeal held that the appellant's filing against the order granting definitive removal of opposition was not a valid cassation appeal. The submission did not contain concrete legal or factual objections to the first-instance judgment and merely asked for a new hearing, which is not sufficient under Art. 329 CPC. The appeal was therefore declared null/inadmissible. Given the circumstances, the court ordered no judicial fees or costs.

Regest

Art. 329 cpv. 2 e 3 CPC; validità del ricorso per cassazione; il ricorso deve contenere conclusioni e motivi di fatto e di diritto, con specificazione del motivo di cassazione invocato. L'atto che si limita a una generica richiesta di nuova udienza, senza critica alla motivazione o agli accertamenti della sentenza impugnata, è nullo e va dichiarato inammissibile. In tal caso la Camera può statuire con motivazione sommaria ai sensi dell'art. 313 bis CPC, rinviato dall'art. 313 cpv. 1 CPC, senza invitare la controparte a osservazioni; le spese possono essere poste a zero secondo le circostanze del caso.

Testo completo

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.2001.00043

Data decisione, Autorità: 03.07.2001, CCC

Incarto n. 16.2001.00043

Lugano 3 luglio 2001/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 15 maggio 2001 presentato da


contro

la sentenza 14 maggio 2001 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Città nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 4 aprile 2001 da


rappr. __________

con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta

dall'escusso al PE no. __________dell'UEF di Locarno, domanda accolta dal primo giudice,

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 4 aprile 2001 lo __________, per il tramite dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per l'incasso di fr. 4'278.60 oltre accessori, corrispondenti al saldo degli alimenti arretrati dovuti dall’escusso per la figlia __________ e anticipati a quest’ultima dall’istante;

che con il querelato giudizio il pretore, accertata la legittimazione ad agire dell’istante in virtù della cessione di credito sottoscritta dalla madre di __________ (minorenne, cfr. doc. C), nonché la presenza agli atti di un valido titolo esecutivo nella sentenza di divorzio 7 maggio 1997 dei coniugi __________ (doc. B), alla quale l’escusso non ha opposto nessuna valida eccezione non avendo partecipato al contraddittorio, ha accolto l'istanza;

che con scritto 15 maggio 2001 __________ è insorto contro il predetto giudizio;

che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv. 3);

che nel caso concreto il contenuto dello scritto 15 maggio 2001 del ricorrente, non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;

che infatti, invece di indicare a questa Corte le sue critiche alla decisione del pretore relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o riguardanti l’applicazione di norme di diritto, il ricorrente si limita a formulare una richiesta di convocazione a una nuova udienza;

che la richiesta di una nuova udienza è improponibile in questa sede, non contestando il ricorrente di aver ricevuto la citazione per il contraddittorio del 10 maggio 2001;

che quindi il ricorso, che non muove nessun addebito all'operato del primo giudice, deve essere respinto in quanto nullo ai sensi dell’art. 329 cpv. 3 CPC;

che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente infondato;

che in considerazione della particolarità della fattispecie non si prelevano tasse né spese di giustizia.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 372 segg. CPC

pronuncia: 1. Il ricorso 15 maggio 2001 __________ è nullo.

  1. Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio.

  2. Intimazione a:

– __________.

Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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