Cassation appeal null for insufficient reasoning

16.2001.00039Altro tribunale8 giu 2001Dismissed

Sintesi

The Civil Cassation Chamber of the Ticino Court of Appeal dismissed as null an appeal filed by two liquidating parties against a judgment of the Pretore of Riviera. The first-instance court had ordered them jointly to pay CHF 6,000 as a contractual penalty for breaching a beer-supply agreement and had rejected their set-off defense. The cassation court held that the appeal did not satisfy the formal requirements of Art. 329 CPC because it failed to identify specific errors in fact-finding or law and did not properly formulate an annulment request. The request for witness evidence was also inadmissible in cassation. No fees or costs were charged.

Regest

Art. 329 CPC; requirements for a valid cassation appeal: the appeal must state the relief sought and the factual and legal grounds, specifying the alleged ground of cassation; otherwise the filing is null. Mere repetition of the merits of the opposing claim or of a set-off defense, without engaging with the challenged findings or legal reasoning, is insufficient. Requests for the taking of new evidence are inadmissible in cassation. Under Art. 313 bis CPC in conjunction with Art. 331 cpv. 1 CPC, the court may decide by brief reasoning without hearing the other party when the appeal is inadmissible or manifestly unfounded.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.2001.00039

Data decisione, Autorità: 08.06.2001, CCC

Incarto n. 16.2001.00039

Lugano 8 giugno 2001/kc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso 30 maggio 2001 presentato da


e


contro

la sentenza 16 maggio 2001 del Pretore del Distretto di Riviera nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 30 giugno 2000 da


e


(patr. dall'avv. __________)

con la quale la parte istante ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr. 6'000.- oltre interessi e spese nonché il rigetto in via definitiva delle opposizioni interposte ai PE n__________e __________dell'UEF di Riviera, domande accolte dal primo giudice,

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto: che con sentenza 16 maggio 2001 il Pretore del distretto di Riviera, accogliendo l'istanza presentata da __________ e ____________________ha condannato in solido __________ e __________ al pagamento di fr. 6'000.- corrispondenti alla penale dovuta per rottura del contratto concluso con l'istante per la fornitura di birra all'esercizio pubblico da loro gestito, mentre ha respinto siccome non provata l'eccezione di estinzione del debito per compensazione;

che con atto 30 maggio 2001 __________ e __________ in liquidazione sono insorti contro il predetto giudizio;

che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv.3);

che nel caso concreto il contenuto dello scritto 30 maggio 2001 dei ricorrenti non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;

che infatti, invece di indicare a questa Camera le loro critiche alla decisione del pretore relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o riguardanti l’applicazione di norme di diritto, i ricorrenti si limitano a ribadire sommariamente il benfondato della pretesa da loro opposta in compensazione al credito della parte avversaria, rispettivamente a specificare la quantificazione di tale credito;

che è quindi impossibile individuare e decidere i presupposti di un eventuale annullamento del giudizio impugnato, peraltro neppure chiesto nel petitum ricorsuale;

che la proposta di assunzione di alcuni testi contenuta nel ricorso non è ammissibile poiché estranea al rimedio della cassazione;

che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

che in considerazione della particolarità del caso non si prelevano tasse né spese per il presente giudizio.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC

pronuncia: 1. Il ricorso 30 maggio 2001 __________ e __________ in liquidazione è nullo.

  1. Non si prelevano tasse né spese di giustizia.

  2. Intimazione a:

– __________;

__________.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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