Cassation appeal dismissed as time-barred in tax debt enforcement

16.2001.00036Altro tribunale3 lug 2001Dismissed

Sintesi

The Civil Cassation Chamber of the Ticino Court of Appeal dismissed two cassation writings filed against judgments of the Lugano Pretore granting definitive release from objection in cantonal tax enforcement proceedings. The court held that service by registered mail had been validly effected despite the debtor's failure to collect the envelope, so the 10-day cassation deadline had expired long before the later filing. It further noted, alternatively, that the prescription objection was new and could not be raised for the first time on cassation review. As an exceptional measure, no court costs were charged.

Regest

Art. 124 cpv. 1 CPC; art. 22 cpv. 1 LALEF; art. 131 cpv. 1 e 3 CPC; art. 321 cpv. 1 lett. b CPC; art. 313 bis CPC: notifica mediante invio raccomandato e decorrenza del termine di ricorso per cassazione; un invio giudiziario si considera notificato alla consegna effettiva oppure, se non ritirato, all’ultimo giorno di giacenza postale. Il mancato ritiro non è imputabile all’autorità e non sospende né proroga il termine. Nel ricorso per cassazione non sono ammissibili fatti, prove o eccezioni nuovi; l’eccezione di prescrizione deve essere sollevata in prima sede. Se il gravame è inammissibile o manifestamente infondato, la camera può statuire con motivazione abbreviata senza osservazioni della controparte (consid. 1-3).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.2001.00036

Data decisione, Autorità: 03.07.2001, CCC

Incarto n. 16.2001.00036

Lugano 3 luglio 2001/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare gli "atti ricorsuali" 12 maggio e 28 giugno 2001 presentati da


contro

le sentenze 8 maggio 2001 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5 nelle cause a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promosse con istanze 23 febbraio 2001 (inc. 152/2001 ACC e 153/2001 ACC) da

__________ rappr. __________

con le quali l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva delle opposizioni interposte dall'escusso ai PE no. __________ e __________dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,

esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanze 23 febbraio 2001 lo Stato del Cantone Ticino, per il tramite dell'Ufficio esazione e condoni, ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta da __________ ai PE sopra menzionati notificatigli per l'incasso dell'imposta cantonale 1997 e 1998 oltre interessi e tasse di diffida;

che a valere quale titolo esecutivo l’istante ha prodotto la notifica di tassazione 26 luglio 1999 relativa all’imposta cantonale 1997-98 (doc. C) regolarmente passata in giudicato e il conteggio degli interessi allestito il 7 gennaio 2001 (doc. B);

che in sede di contraddittorio il convenuto si è opposto alle istanze a motivo delle irregolarità commesse nell’allestimento delle notifiche di tassazione e nella loro notifica;

che con sentenze 8 maggio 2001 il pretore, accertata la presenza di un valido titolo esecutivo, ha accolto le istanze poiché l’escusso non ha sollevato nessuna valida eccezione ai sensi dell’art. 81 LEF: prova dell’estinzione del debito, della proroga del termine di pagamento o della prescrizione.

che con scritto 12 maggio 2001 __________ lamentava il mancato accertamento da parte del primo giudice dell'intervenuta prescrizione dei crediti fiscali;

che a questo scritto è stata data evasione dalla Pretura medesima non potendo questa Camera considerarlo quale ricorso per cassazione, siccome __________ non aveva nemmeno ancora ritirato la raccomandata n. __________contenente le sentenze;

che con scritto 28 giugno 2001 __________ ha interpellato questa Camera chiedendo l’annullamento delle sentenze pretorili;

che innanzi tutto, per quanto attiene alla pretesa violazione di diritti del ricorrente a dipendenza del mancato ricevimento delle sentenze, va rilevato che l’art. 124 cpv. 1 CPC impone la notifica degli atti giudiziari mediante invio raccomandato, formalità che in concreto è stata ossequiata dalla pretura;

che il mancato ritiro della raccomandata, con conseguente rinvio della medesima al mittente, non può essere addebitato alla pretura e tantomeno può influire sul termine di notifica della medesima;

che infatti, per costante giurisprudenza del Tribunale federale, un invio dell’autorità spedito per lettera raccomandata vale come notificato al destinatario al momento della consegna effettiva oppure, se l’invio non è recapitato a domicilio né ritirato alla posta, l’ultimo dei sette giorni durante i quali rimane depositato presso l’ufficio postale (DTF 123 III 492, 113 Ib 89 consid. 2b; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 124, m. 1);

che quindi il ricorrente non può dolersi in questa sede della mancata notifica delle sentenze pretorili;

che giusta l’art. 22 cpv. 1 LALEF il termine per ricorrere in cassazione contro una sentenza prolata nell’ambito di una procedura sommaria di rigetto dell'opposizione è di 10 giorni;

che nel caso concreto, poiché la busta contenente le sentenze è rimasta in giacenza presso l'ufficio postale sino al 17 maggio 2001 (cfr. timbro che figura sulla medesima), il termine ricorsuale è venuto a scadere il 28 maggio 2001 (art. 131 cpv. 1 e 3 CPC);

che quindi al momento dell'inoltro del ricorso 28 giugno 2001 di __________, il termine ricorsuale era ampiamente scaduto, donde la tardività del gravame;

che in ogni caso, a titolo del tutto abbondanziale, va rilevato che lo stesso è pure infondato nel merito in quanto propone un'eccezione, quella di prescrizione del credito fiscale, che doveva essere proposta dinanzi al primo giudice, ritenuto che l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vieta alle parti la facoltà di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;

che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

che in considerazione della particolarità del caso e a titolo del tutto eccezionale, non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio;

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 327 segg. CPC

pronuncia: 1. I ricorsi 12 maggio/28 giugno 2001 __________ sono irricevibili.

2.Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio.

3.Intimazione a:

– __________.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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