Tax invoice not a sufficient title for definitive debt enforcement opposition removal

16.2001.00035Altro tribunale30 ago 2001Dismissed

Sintesi

The Camera di cassazione civile reviewed a cassation appeal against a justice of the peace judgment that had refused definitive removal of opposition in a debt-collection matter concerning dog tax and placards. The appellant relied on a tax invoice and reminder as title. The court held that a mere invoice is not an enforceable title: for public-law claims, there must be a final administrative or judicial decision issued iure imperii and indicating the ordinary remedy and finality. Because no such decision was produced, the appeal failed. Costs of CHF 50 were charged to the appellant, and no party compensation was awarded to the silent respondent.

Regest

Art. 80 LEF; public-law claims; enforceable title for definitive removal of opposition. A mere invoice or payment reminder issued by a public authority does not constitute an enforceable title. For public-law debts, the claim must be embodied in a concrete decision adopted iure imperii which establishes, modifies or extinguishes rights or obligations, and which has attained finality. Finality presupposes that no ordinary remedy remains available and that the decision indicates the available remedy together with proof of entry into force. In the absence of such a final decision, definitive removal of opposition must be refused (consid. 2-4).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.2001.00035

Data decisione, Autorità: 30.08.2001, CCC

Incarto n. 16.2001.00035

Lugano 30 agosto 2001/kc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 15 maggio 2001 presentato da


(rappr. __________)

contro

la sentenza 7 maggio 2001 del Giudice di pace del circolo della Magliasina nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 10 aprile 2001 nei confronti di


con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dall'escusso al PE n. __________ dell'UE di Lugano, domanda respinta dal primo giudice,

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto: che con istanza 10 aprile 2001 lo __________, per il tramite della Sezione delle finanze, ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per l'incasso di fr. 151.50 oltre interessi, corrispondenti all'imposta dallo stesso dovuta per il 2000 quale proprietario di tre cani (fr. 150.-) e all'importo relativo al pagamento di tre placchette (fr. 1.50);

che a valere quale titolo esecutivo l'istante ha prodotto la fattura 14 gennaio 2000 (n. __________) e la relativa diffida di pagamento 7 marzo 2000 della Sezione cantonale delle finanze;

che al contraddittorio nessuno è comparso;

che con il querelato giudizio il giudice di pace ha respinto l'istanza non potendo desumere dalla documentazione prodotta dall'istante un valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 80 LEF;

che con il presente tempestivo gravame lo __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC: il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente negato alla documentazione prodotta carattere esecutivo e ciò nonostante l'importo rivendicato sia espressamente fissato in una norma di legge che impone al proprietario di cani l'obbligo di pagamento di una tassa annua di fr. 50.- per soggetto (art. 2 Legge concernente l'imposta sui cani);

che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;

che giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;

che nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall’istante possiede tutti i requisiti perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF (D. Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 115 ad art. 80);

che simile carattere è riconosciuto, oltre alle sentenze, anche alle decisioni delle autorità amministrative riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico in quanto il diritto cantonale le parifichi a sentenze esecutive (art. 80 cpv. 2 cifra 3 LEF);

che nel nostro Cantone simile parificazione è prevista per le decisioni definitive di autorità amministrative e giudiziarie cantonali, comunali o d’altra natura riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico (art. 28 LALEF);

che contrariamente a quanto sembra pretendere il ricorrente, il fatto che l'art. 2 della Legge concernete l'imposta sui cani preveda l'ammontare dell'imposta nonché la facoltà di incasso da parte del Cantone, non basta per attribuire a una semplice fattura carattere esecutivo;

che infatti per poter giustificare il rigetto definitivo dell'opposizione la richiesta di pagamento dell'ente pubblico deve essere oggetto di una decisione, ossia di un provvedimento adottato dall'autorità "iure imperii", in un caso concreto, inteso a costituire, modificare o sopprimere diritti e obblighi dell'amministratore fondati sul diritto pubblico o per accertarne l'esistenza, l'inesistenza o l'estensione (cfr. art. 55 cpv. 1 PAmm; RDAT II–1994, n. 8 e 16; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano, 1997, n. 4 ad art. 1 Pamm; Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, n. 200; D. Staehelin, op.cit., n. 112, 116 e 119);

che questa decisione deve inoltre aver assunto carattere definitivo, nel senso che contro la medesima non deve essere più proponibile un rimedio di diritto ordinario;

che l'indicazione di simile rimedio deve figurare nella decisione (D. Staehelin, op.cit., n. 127), unitamente all'attestazione del suo passaggio in giudicato (Knapp/Hertig in BlSchK 1986, p. 131; D. Staehelin, op.cit., n. 110 segg.);

che nel caso concreto, come correttamente concluso dal primo giudice, dalla documentazione prodotta dall'istante non risulta alcun documento che adempia ai requisiti sopra menzionati, non potendo a tal fine bastare la sola richiesta di pagamento costituita dalla fattura 14 gennaio 2000 (D. Staehelin, op.cit., n. 120);

che alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione in particolare non quello dell'arbitraria valutazione delle prove documentali e dell'errata applicazione dell'art. 80 LEF da parte del primo giudice, deve essere respinto;

che tasse e spese seguono la soccombenza mentre alla controparte che non ha formulato osservazioni al ricorso non vengono assegnate ripetibili.

Motivi per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la OTLEF

pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 15 maggio 2001 dello __________ o è respinto.

  1. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.–, sono poste a carico dello __________ o.

  2. Intimazione a:


Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo della Magliasina.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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