Late civil cassation appeal declared inadmissible

16.2001.00032Altro tribunale16 mag 2001Dismissed

Sintesi

The Civil Cassation Chamber of the Ticino Court of Appeal rejected a cassation appeal against a Lugano district magistrate judgment ordering payment of CHF 5,655.45 and definitive removal of opposition. The appeal was held inadmissible because it was filed outside the 20-day deadline, calculated from deemed service of the first-instance judgment, and because it did not comply with the formal requirements for a cassation appeal. The appellant had essentially objected only to the proceedings being conducted in Italian. Costs of CHF 50 were imposed on him.

Regest

Art. 328 cpv. 1 and 329 cpv. 2 CPC; cassation appeal time limit and formal requirements; an appeal is inadmissible if filed after the 20-day period from service of the judgment, and it is likewise null when it fails to contain specific requests and reasoned legal and factual criticism identifying a cassation ground. Under Art. 117 CPC, cantonal proceedings may be conducted exclusively in the official cantonal language; a complaint limited to the language used by the court does not cure the absence of proper cassation submissions. Where the appeal is untimely, no grace period for translation need be granted (consid. in limine).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.2001.00032

Data decisione, Autorità: 16.05.2001, CCC

Incarto n. 16.2001.00032

Lugano 16 maggio 2001/kc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso 26 aprile 2001 presentato da


contro

la sentenza 21 febbraio 2001 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 30 gennaio 2001 da


con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 5'655.45 oltre accessori nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________dell’UE di __________, domande accolte dal primo giudice,

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto: che con istanza 30 gennaio 2001 __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 5'655.45 corrispondenti al saldo scoperto sull'utilizzo della carta __________ no. __________rilasciata a quest'ultimo;

che con sentenza 21 febbraio 2001 il pretore, ritenendo sufficientemente comprovato il credito dell’istante, rimasto incontestato dal convenuto che non ha presenziato all’udienza di contraddittorio, ha accolto l’istanza;

che con scritto 26 aprile 2001 __________ è insorto contro il predetto giudizio;

che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per essere considerato tale, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo;

che in concreto lo scritto 26 aprile 2001 di __________, non adempie i requisiti sopra menzionati poiché non contiene nessun addebito nei confronti dell’operato del primo giudice, limitandosi a contestare l’utilizzo da parte di quest'ultimo della lingua italiana a lui sconosciuta;

che per quanto attiene all’utilizzo della lingua italiana ad opera dei giudici del Canton Ticino, il Tribunale federale ha già statuito che il riconoscimento delle quattro lingue nazionali e delle tre lingue ufficiali vale solo nei rapporti con le autorità federali per cui il diritto processuale cantonale può prescrivere l’uso esclusivo della lingua ufficiale del Cantone per la stesura degli atti processuali (art. 117 CPC; Rep 1975, 302; 1987, 149; DTF 102 Ia 35; CCC 20 giugno 1990 in re E./E);

che l'art. 117 CPC, applicabile alla causa in esame, prescrive l'obbligo che il processo si svolga in lingua italiana;

che comunque il ricorrente nemmeno ha sollevato la questione davanti al primo giudice poiché si è disinteressato del procedimento, pur avendo capito -come ammette- di aver ricevuto scritti dall'autorità giudiziaria che verosimilmente lo concernevano;

che pertanto l'impugnazione in esame dovrebbe essere considerata nulla a causa del suo contenuto;

che anche il presente allegato ricorsuale è steso in lingua tedesca, ciò che in sé potrebbe comportarne la ricevibilità (a prescindere dal suo contenuto) con l'assegnazione di un termine per presentarne traduzione in lingua italiana;

che tuttavia ciò non avviene poiché tale assegnazione di termine ha luogo soltanto se il ricorso è tempestivo (Cocchi / Trezzini, CPC-TI, art. 117, m. 7), ciò che non è dato in concreto;

che infatti, giacché il ricorso è proponibile nel termine di 20 giorni dalla notifica della sentenza -art. 328 cpv. 1 CPC- avvenuta in concreto il 2 marzo 2001, ossia alla scadenza del termine di giacenza dell'invio raccomandato n. __________contente la sentenza di prima istanza, l'impugnativa del 28 aprile 2001 (data dell'invio postale LSI) è ampiamente tardiva e perciò irricevibile;

che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni, qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente infondato.

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG

pronuncia: 1. Il ricorso 26 aprile 2001 __________ è irricevibile poiché tardivo.

  1. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, sono poste a carico del ricorrente.

  2. Intimazione a:


Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

  |  Informazioni legali  |  Requisiti minimi  |  Contatta il webmaster

Parole chiave

cassation appealtime limitinadmissibilityformal requirementsservice of judgmentlanguage of proceedingscourt costs