AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.2001.00021
Data decisione, Autorità:
22.05.2001, CCC
Incarto n.
16.2001.00021
Lugano
22 maggio
2001/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 26
marzo 2001 presentato da
patr. __________
contro
la sentenza 13 marzo 2001 del Segretario assessore
della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 3, nella causa a procedura
speciale in materia di contratto di lavoro,
promossa con istanza 20 giugno 2000 nei confronti di
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di
fr. 4'476.60 oltre accessori a titolo di
pretese salariali oltre al rilascio del
certificato di lavoro, domande parzialmente
accolte dal primo giudice che ha pure accolto la
pretesa riconvenzionale della
convenuta tendente a riavere gli abiti di lavoro
ancora in possesso dell'istante;
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in
diritto:
-
__________ è stata assunta in qualità di telefonista-ricezionista presso la
__________ o, gestita da __________. Il rapporto di lavoro, che ha avuto inizio
il 12 aprile 1996 è stato disdetto dalla datrice di lavoro con comunicazione 21
febbraio 2000 per il successivo 30 aprile (doc. D). Il 20 giugno 2000
__________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento
di fr. 4'476.60, corrispondenti alla tredicesima mensilità pro rata per l'anno
2000, nonché alle vacanze non godute nel 1999 e nel 2000. La convenuta ha
riconosciuto di dovere alla lavoratrice il credito posto a giudizio nella
misura di fr. 4'277.50, opponendovi tuttavia in compensazione un credito
proprio di fr. 1'003.80, pari a un quarto del salario mensile. A sostegno di
questa sua pretesa, basata sull'art. 337d cpv. 1 CO, essa imputa all'istante di
essersi rifiutata di presentarsi al posto di lavoro al termine del periodo di
malattia, iniziato il 6 marzo 2000, nonostante fosse stata informata sul
prolungamento del termine di disdetta oltre il 30 aprile 2000 (a seguito della
sospensione di cui all'art. 336c cpv. 2 CO) e nonostante le fossero state
formulate proposte per facilitare la ripresa del lavoro. Il credito della
datrice di lavoro è stato contestato dalla lavoratrice la quale ha sostenuto di
non aver potuto riprendere l'attività lavorativa presso la convenuta in quanto
incompatibile con il suo stato di salute, il tutto come attestato dai
certificati medici agli atti (doc. P e R)
-
Con
il querelato giudizio il segretario assessore, preso atto che la fine del
contratto di lavoro, prevista per il 30 aprile 2000, è stata prorogata per un
periodo uguale alla durata della malattia in virtù dell'art. 336c cpv. 2 CO, ha
posto a carico della lavoratrice l'obbligo di fornire le proprie prestazioni
lavorative al termine di quello stesso periodo, obbligo al quale quest'ultima
non ha dato seguito, e ciò nonostante la convenuta le avesse offerto proposte
di reinserimento al posto di lavoro, proposte che egli ha considerato
compatibili con il certificato medico della dott. __________ (doc. R), ossia
non pregiudizievoli al suo stato psichico invalidante. Ritenendo ingiustificato
il rifiuto dell'istante di riprendere l'attività lavorativa, il primo giudice
ha così riconosciuto alla convenuta il diritto all'indennità prevista dall'art.
337d CO e ricalcolata in fr.884.35 , di modo che l'istanza è stata accolta
nella misura ridotta di fr. 3'393.15.
-
Con
il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio
postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art.
327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver
arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie, in particolare per aver
ammesso il verificarsi in concreto dei presupposti dell'art. 337d cpv. 1 CO,
addebitandole la mancata ripresa del lavoro al termine della malattia e ciò
malgrado che i certificati medici agli atti attestino una sua incapacità
lavorativa illimitata, riferita segnatamente al lavoro presso la convenuta.
Con
osservazioni 2 aprile 2001 la controparte ha postulato la reiezione del ricorso
eccependone innanzi tutto la nullità dal punto di vista formale.
-
Contrariamente
a quanto allega la resistente, il ricorso è ricevibile poiché adempie i
requisiti formali di cui all'art. 329 cpv. 2 lett. e CPC: in particolare, pur
diffondendosi sul merito della controversia, indica chiaramente sia il titolo
che i motivi di cassazione invocati, ovvero l'arbitraria valutazione delle
prove ai sensi dell'art. 327 lett. g CPC (cfr. in particolare pag. 5, in fine).
-
Giusta
l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può
essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale
o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa
o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è
arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro e
indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della
giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi;
per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta
(o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta
da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 126 I 170 consid.
3a).
-
Nella
fattispecie è pacifica l'applicabilità dell'art. 336c cpv. 2 CO in virtù del
quale la disdetta data prima di un periodo di malattia è valida, ma se il
relativo termine non è ancora giunto a scadenza all'inizio del periodo di
malattia, è sospeso e riprende a decorrere soltanto dopo la fine del periodo di
inabilità al lavoro; in tal modo la fine del rapporto di lavoro è ricondotta di
una durata equivalente a quella del periodo di protezione (Rehbinder, in
Comm. di Berna, 1992, art. 336c CO, N. 7). In concreto, la disdetta per il 30
aprile 2000 è stata data alla lavoratrice prima dell'inizio del periodo di
malattia, ossia prima del 6 marzo, che si è protratto per tutto il mese di
aprile. Pacifico è quindi anche l'obbligo della lavoratrice di offrire o di
prestare la sua attività alla fine della malattia.
La
vertenza in esame è fondata sull'art. 337d CO che, nell'ambito della
risoluzione immediata del rapporto di lavoro, regola le conseguenze del mancato
inizio o dell'abbandono ingiustificato dell'impiego da parte del lavoratore. In
concreto, accertato il perdurare del contratto, la convenuta considera il
rifiuto della lavoratrice di prestare la propria attività presso di lei come un
abbandono ingiustificato del lavoro. In questa fattispecie, a fronte della
contestazione della datrice di lavoro, incombeva alla lavoratrice di provare
che la sua mancata prestazione lavorativa non configurava disdetta immediata a
causa dello stato invalidante (cfr. Rehbinder, op. cit., art. 337d CO,
N. 1). E' ciò che l'istante ha fatto in causa all'appoggio dei certificati
medici del dott. Spirig (doc. O) che concernono il periodo 6 marzo - 30 aprile
2000 e, per il seguito, con i certificati 19 aprile 2000 dello stesso medico
(doc. P) e 3 maggio 2000 della psichiatra dott. __________ (doc. R) che
escludono entrambi la ripresa del lavoro presso la __________, pur ammettendo
-il certificato della specialista- un'abilità al lavoro del 100%. A conferma
della propria attestazione la dott. __________ sentita come teste, ha precisato
di aver esaminato la paziente in qualità di medico di fiducia della Cassa
malati __________ (che assicura collettivamente contro le malattie i dipendenti
della convenuta: cfr. anche doc. Q) e di aver riscontrato nella paziente uno
stato ansioso depressivo in parte reattivo; poiché al momento della visita la
lavoratrice stava abbastanza bene, ha ritenuto di esprimere una prognosi
favorevole per sbloccare la situazione, prevedendo la ripresa del lavoro
per il 1°maggio 2000, mentre -a dipendenza della causa della status della
paziente- ha ritenuto indicato che l'attività lavorativa fosse svolta presso
un altro datore di lavoro (teste __________).
-
E'
pertanto a ragione che l'appellante rimprovera al primo giudice di aver
disatteso queste risultanze dell'istruttoria, peraltro non contestate dalla
convenuta che, in sede di discussione finale, ha esplicitamente affermato di
non aver mai preteso che l'istante fosse abile al lavoro. Ne consegue che
il segretario assessore, argomentando che la lavoratrice non aveva rispettato i
suoi obblighi, rifiutando qualsiasi accomodamento consensuale e non
fornendo le sue prestazioni almeno durante i turni meno gravosi e
giudicando che la soluzione alternativa offerta dalla convenuta si sarebbe
sicuramente conciliata con la sintomatologia psicologica accertata nei
certificati medici, è andato ben oltre il suo potere di apprezzamento delle
prove; egli infatti non disponeva né di alcun dato certo per farsi un'idea
delle condizioni di lavoro vissute, rispettivamente prospettate all'istante, né
-in particolare- non avendo assunto accertamenti medici relativi alla pretesa
conciliabilità delle attività offerte alternativamente alla lavoratrice con il
suo stato psichico. In particolare, così facendo, ha concluso in aperto
contrasto con le risultanze istruttorie che escludevano del tutto l'impiego
ulteriore presso la convenuta e che rappresentano per l'istante la prova di
aver avuto un valido motivo per non offrire la sua prestazione contrattuale. Al
proposito, non è calzante alla fattispecie l'opinione della resistente che un
apprezzamento non è cassabile. Se l'affermazione può essere genericamente
condivisa, non è tuttavia permesso al giudice, ancorché nell'ambito del suo
potere di valutazione delle prove (art. 90 CPC), di fondare il suo giudizio su
impressioni o supposizioni meramente soggettive, contrarie o non confermate
dalle risultanze di causa poiché egli è tenuto a un esame oggettivo degli
elementi pertinenti al fine di giungere soprattutto a una soluzione
giustificata dalle risultanze del procedimento (Cocchi / Trezzini,
CPC-TI, art. 327, m. 29).
-
Alla
luce di quanto sopra esposto il ricorso, che ha evidenziato il titolo di
cassazione invocato, in particolare l'arbitraria valutazione delle prove da
parte del primo giudice, dev'essere accolto.
Ricorrendo
i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera è tenuta a
decidere il merito della controversia con il conseguente accoglimento
dell'istanza nella misura riconosciuta dalla convenuta e ammessa dal primo
giudice di fr. 4'277.50, rispettivamente non oggetto d'impugnazione.
- Non
si prelevano tasse o spese. Le ripetibili seguono la soccombenza della
resistente (art. 148 CPC).
Motivi per i quali,
richiamati gli art.
327 segg., l’art. 417 lett. e CPC e la TOA
pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 26 marzo 2001
__________ è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 13 marzo 2001 del segretario assessore della pretura di
Lugano, sezione 3, limitatamente ai dispositivi n. 1, 2.1 e 4, è
annullata e sostituita dal seguente giudicato:
L'istanza è accolta.
2.1
Di conseguenza __________, __________ è
condannata a versare a __________, __________
l'importo
di fr. 4'277.50 oltre interessi del 5% dal 1°
maggio
2000.
- Non si prelevano né tasse né
spese. La parte convenuta
rifonderà all'istante l'importo
di fr. 350.- a titolo di indennità.
II. Il presente giudizio è esente da tassa e spese. __________
verserà a __________ fr. 300.- a titolo di ripetibili per questa sede.
III. Intimazione a:
–
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la Camera di
cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster