Cassation appeal void for lack of grounds

16.2001.00020Altro tribunale29 mar 2001Inadmissible

Sintesi

A worker appealed in cassation against a first-instance judgment in a wage dispute, after the Pretore had granted her claims only in part. The Civil Cassation Chamber held that the filing did not meet the formal requirements of Art. 329 cpv. 2 CPC because it contained no proper cassation grounds and merely repeated the substantive salary claims. As the court could not identify any basis for annulment, it declared the appeal null. The decision was issued without costs or judicial fees.

Regest

Art. 329 cpv. 2 CPC; cassation appeal admissibility and required substantiation: a cassation appeal is void if it does not contain the requested relief and, above all, the factual and legal reasons supporting the alleged ground of cassation. Merely rearguing the merits or repeating the parties' substantive claims is insufficient. The appellate court must be able to identify from the filing the concrete defect invoked and the reasons why the lower judgment is said to be arbitrary or unlawful; otherwise the appeal is inadmissible/null. Under Art. 313 bis CPC in conjunction with Art. 331 cpv. 1 CPC, manifestly inadmissible filings may be rejected by brief reasoned decision without inviting observations from the opposing party.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.2001.00020

Data decisione, Autorità: 29.03.2001, CCC

Incarto n. 16.2001.00020

Lugano 29 marzo 2001/dp

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 16 marzo 2001 presentato nella forma dell'appello da


contro

la sentenza 6 marzo 2001 del Pretore del Distretto di Bellinzona nella causa a

procedura speciale in materia di contratto di lavoro promossa con istanza 29 gennaio

2001 nei confronti di


con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 3'509.40 oltre interessi, domanda parzialmente accolta dal primo giudice,

esaminati gli atti.

Considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 29 gennaio 2001 __________ ha convenuto in giudizio __________, presso il quale ha lavorato in qualità di cameriera-barista dal 1° maggio al 30 agosto 2000 (doc. B e C), al fine di ottenere il pagamento di fr. 3'509.40 a saldo delle sue spettanze salariali relative al mese di agosto (dal 1° al 18 agosto), a due giorni di libero, a 9,32 giorni di vacanza non goduti, oltre a fr. 219.60 per gli assegni famigliari, fr. 200.-- per i giorni festivi e fr. 180.-- quale rimborso spese per il lavaggio di magliette;

che il convenuto ha riconosciuto la pretesa avversaria limitatamente al pagamento del salario per il mese di agosto (sino al 18 agosto), fr. 219.60 per gli assegni per i figli da calcolarsi pro rata temporis, fr. 175.-- per i giorni festivi e fr. 180.-- per il lavaggio delle magliette, mentre ha contestato la richiesta di pagamento di giorni di libero e vacanze avendo l'istante esaurito i medesimi durante il rapporto di lavoro; pure contestata è l'esecuzione di ore di lavoro straordinario da parte della dipendente;

che con il querelato giudizio il pretore, basandosi sulle prove documentali dalle quali ha dedotto che l'istante ha utilizzato tutti i giorni di libero e di vacanza di cui aveva diritto, ha accolto le ulteriori pretese della lavoratrice nella misura riconosciuta dal convenuto di complessivi fr. 2'374.60;

che con il presente tempestivo ricorso -che deve essere trattato quale ricorso per cassazione in virtù degli art. 400 per il rinvio di cui all'art. 418 CPC e 13 LOG, __________ è insorta contro il predetto giudizio;

che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato: caso contrario l’atto è nullo;

che in concreto il contenuto dello scritto 16 marzo 2001 della ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;

che infatti, invece di indicare a questo giudice le sue critiche alla decisione del pretore relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o riguardanti l’applicazione di norme di diritto, la ricorrente si limita a riproporre le proprie pretese salariali (peraltro riferendole a un periodo diverso rispetto a quello indicato nell'istanza), senza che ciò basti a dimostrare che le conclusioni del primo giudice sarebbero arbitrarie;

che questa Camera è quindi nell’impossibilità di individuare e di decidere i presupposti di un eventuale annullamento del giudizio impugnato;

che pertanto il ricorso, di natura sostanzialmente appellatoria, deve essere respinto in quanto nullo ai sensi dell’art. 329 CPC;

che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 417 lett. e CPC

pronuncia:

  1. Il ricorso 16 marzo 2001 __________ è nullo.

  2. Il presente giudizio è esente da tasse e spese giudiziarie.

  3. Intimazione a: - __________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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