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Numero d'incarto:
16.2001.00018
Data decisione, Autorità:
29.05.2001, CCC
Incarto n.
16.2001.00018
Lugano
29 maggio
2001/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 12 marzo 2001 presentato da
contro
la sentenza 21 febbraio 2001 del Giudice di pace del circolo di
Vezia nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 11 ottobre
2000 da
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 1'878.85 oltre
accessori nonché il rigetto dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no.
__________ dell'UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,
esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
Con istanza 11 ottobre 2000 Garage __________ ha convenuto in giudizio
__________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 1'878.85 a saldo delle
fatture emesse nei mesi di febbraio, aprile, agosto e novembre 1998 (cfr.
estratto conto 25 agosto 2000) per lavori di manutenzione e riparazione
eseguiti sulla vettura di quest’ultimo.
Il
convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestando l'effettiva
esecuzione di tutti i lavori fatturati nonché la loro esecuzione a regola
d'arte. A questa pretesa egli ha comunque opposto in compensazione un proprio
credito di fr. 3'977.- (cfr. fattura 9 maggio 2000 __________) per i danni
subiti a dipendenza di errori commessi dall'istante in relazione a interventi
dalla stessa eseguiti sul veicolo __________ di proprietà della società
__________ che gli ha ceduto queste sue pretese risarcitorie nei confronti
dell'istante (cfr. cessione scritta 1° settembre 2000).
-
Con
il querelato giudizio il giudice di pace, basandosi sulle risultanze
istruttorie dalle quali è emerso che tutti i lavori fatturati dall'istante sono
stati effettivamente eseguiti (cfr. deposizioni testimoniali) e che la loro
esecuzione è avvenuta a regola d'arte non avendo il convenuto notificato
tempestivamente eventuali difetti, ha accolto l'istanza. La pretesa
risarcitoria opposta in compensazione dal convenuto è invece stata respinta non
avendo quest'ultimo provato un nesso di causalità tra gli interventi eseguiti
dall'istante sul veicolo __________ e le riparazioni effettuate da terzi sul
medesimo veicolo.
-
Con
il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio
postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art.
327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver
arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie ed erroneamente applicato il
diritto, in particolare per aver ritenuto provata la pretesa dell'istante e non
quella da lui opposta in compensazione a titolo di risarcimento danni, e ciò
nonostante l'istante non l'abbia contestata rendendo così superflua ogni
ulteriore prova a suo carico.
Al
ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.
-
Giusta
l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere
annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale
o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa
o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è
arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed
indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della
giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi;
per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta
(o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta
da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 126 I 170 consid.
3a).
-
Contestato
dal ricorrente è avantutto il fatto per il primo giudice di aver accolto la
pretesa dell'istante nonostante egli abbia contestato la corretta esecuzione
dei lavori appaltati. La censura è manifestamente infondata. Infatti, come
correttamente rilevato dal primo giudice, mentre le prove documentali agli atti
(schede di lavoro) e le deposizioni testimoniali hanno confermato l'esecuzione
di tutti i lavori fatturati, il convenuto non ha dimostrato di aver
tempestivamente notificato eventuali difetti negli interventi eseguiti
dall'istante, in particolare che i pneumatici da questa montati sul suo veicolo
non fossero conformi e che l'impianto elettrico di un finestrino del veicolo
non funzionasse regolarmente. L'unica lamentela in merito a quest'ultimo
intervento fatturato nel novembre 1998 risale infatti al 30 agosto 1999 e deve
sicuramente essere considerata tardiva. Contrariamente a quanto preteso dal
ricorrente, che vorrebbe dedurre dalla mancata contestazione della tardività
della notifica dei difetti da parte dell'istante la loro ammissione, l’art. 367
cpv. 1 CO impone al committente, appena lo consente l’ordinario andamento degli
affari, l'onere di verificare lo stato dell'opera fornita e segnalarne i
difetti all’appaltatore (DTF 118 II 147, 107 II 176), salvo ovviamente
che si tratti di difetti irriconoscibili con l’ordinaria verifica all’atto del
ricevimento o che l’appaltatore li abbia scientemente dissimulati (art. 370
CO), ciò che non era manifestamente il caso in concreto. La mancata verifica o
il mancato avviso dei difetti all’appaltatore equivalgono quindi
all’approvazione tacita dell’opera consegnata, con la conseguente liberazione
dell’appaltatore da ogni sua responsabilità (DTF 64 II 257 e segg.; Gauch,
Der Werkvertrag, 4. ed., 1996, n. 2160).
-
A
totale estinzione di questa pretesa dell'istante, il convenuto ha opposto in compensazione
una sua contropretesa di fr. 3'977.- per prestazioni fatturate dalla ditta
__________ di __________ il 9 maggio 2000 e che secondo il convenuto si sono
rese necessarie per ovviare a errori commessi dall’istante nella riparazione e
manutenzione del veicolo __________ di proprietà della società __________ che
gli ha ceduto queste sue pretese risarcitorie. Su questa pretesa opposta in
compensazione dal convenuto l’istante non ha sollevato la benché minima
contestazione, omettendo addirittura di esprimersi sulla medesima. Infatti, dal
verbale di udienza 17 novembre 2000 si evince chiaramente che la parte istante
si è limitata a contestare le allegazioni del convenuto in merito alle sue
fatture e per l’incasso delle quali ha promosso la presente azione giudiziaria,
proponendo l’assunzione di due testi a conferma dell’esecuzione di tutti lavori
fatturati. In quella sede, e neppure successivamente, l’istante non ha per
contro fatto cenno alcuno alla pretesa per danni opposta in compensazione dal
convenuto. Come correttamente evidenziato dal ricorrente, così facendo
l'istante ha disatteso l’onere della contestazione impostole dall’art. 170 cvp.
2 CPC secondo il quale i fatti non chiaramente contestati si presumono ammessi.
Ciò significa che le tesi di fatto avversarie devono essere contestate in modo
esplicito e circostanziato, non valendo a tal fine generiche o implicite
contestazioni, caso contrario le stesse si ritengono ammesse. In concreto, come
detto, dal contenuto della replica dell’istante non può essere dedotta nessuna
contestazione della pretesa opposta in compensazione dal convenuto, tantomeno
una chiara contestazione ai sensi dell’art. 170 cpv. 2 CPC di modo che l’eccezione
di estinzione del debito del convenuto nei confronti dell’istante per
compensazione doveva essere accolta, senza la necessità di provare il credito.
Quindi, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di pace, l’assenza di
qualsiasi contestazione della pretesa, non imponeva al convenuto l’onere di
provare – come invece ha affermato il primo giudice – nesso causale tra le
prestazioni fatturate da __________ e i precedenti interventi eseguiti
dall'istante sul veicolo.
-
Alla
luce di quanto sopra esposto il ricorso, che ha evidenziato il titolo di
cassazione invocato in particolare l’errata applicazione dell’art. 170 cpv. 2
CPC da parte del primo giudice, deve essere accolto. Ricorrendo i presupposti
d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera è tenuta a decidere il
merito della controversia, con la conseguente integrale reiezione dell’istanza
per totale compensazione del credito dell'istante (art. 120 CO).
Tasse,
spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: I. Il
ricorso per cassazione 12 marzo 2001 __________ è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 21 febbraio 2001 del Giudice di pace del circolo di Vezia
è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
-
L’istanza
è respinta.
-
La
tassa di giustizia e le spese, ammontanti rispettivamente a fr. 190.- e a fr.
70.-, da anticipare dalla parte istante, rimangono a suo carico con l’obbligo
di rifondere al convenuto fr. 95.- a titolo di indennità.
II. Le spese del presente giudizio, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 120.-
b)
spese fr. 50.-
fr.
170.-
già
anticipate dal ricorrente, sono poste a carico di __________ la quale verserà
al ricorrente un’indennità di fr. 80.- per questa sede.
III. Intimazione
a:
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo di Vezia.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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