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16.2001.00009 ΓÇó Cassation appeal null for insufficient reasoning
16.2001.00009Altro tribunale19 feb 2001Inadmissible
The Civil Cassation Chamber of the Ticino Court of Appeal dismissed as null a cassation appeal against a peace judge's order granting provisional release of objection in debt enforcement for unpaid rent. The appellant had argued set-off for damages allegedly caused by a defective electrical installation, but his filing did not meet the formal requirements of a cassation appeal and did not adequately challenge the lower court's findings. The court also noted that the asserted damage claim was not made plausible. No fees or costs were charged.
Art. 329 CPC; admissibility requirements of a cassation appeal; sufficiency of reasoning. A cassation complaint must contain the relief sought and the factual and legal reasons relied upon, with identification and substantiation of the invoked cassation ground; otherwise it is null. A mere reiteration of one’s position in the merits, without confronting the challenged findings on evidence or law, is insufficient. In the context of provisional release of objection, an asserted set-off defence must at least be rendered plausible; absent proof of the counterclaim and of a causal link, the lower court's decision cannot be annulled. Under Art. 313 bis CPC by analogy, an inadmissible or manifestly unfounded appeal may be disposed of summarily without observations and, exceptionally, without fees.
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.2001.00009
Data decisione, Autorità: 19.02.2001, CCC
Incarto n. 16.2001.00009
Lugano 19 febbraio 2001/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 4 febbraio 2001 presentato da
contro
la sentenza 27 gennaio 2001 del Giudice di pace del circolo della Rovana nella causa
a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza
7 dicembre 2000 da
con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta
dall'escusso al PE no. __________dell'UEF di Cevio, domanda accolta dal primo
giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 7 dicembre 2000 __________ ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta da __________ __________ al PE sopra menzionato notificatogli per l'incasso di fr. 888.- a saldo della pigione dallo stesso dovuta per il mese di novembre 1999 (di totali fr. 1'200.-);
che in sede di contraddittorio l’escusso, pur riconoscendo di dovere all’istante fr. 1'200.- per la pigione del mese di novembre 1999, ha giustificato la deduzione dell’importo posto in esecuzione a compensazione dei danni dallo stesso patiti per aver dovuto sostituire apparecchi elettrici danneggiati dall'impianto elettrico difettoso della casa dell’istante;
che con il querelato giudizio il primo giudice, accertata la presenza agli atti di un valido riconoscimento di debito, respinte in quanto non comprovate le eccezioni sollevate dall'escusso, ha accolto l'istanza;
che con atto ricorsuale 6 febbraio 2001, dal quale deve essere estromessa la documentazione prodotta per la prima volta in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), __________ è insorto contro il predetto giudizio;
che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv. 3);
che nel caso concreto il contenuto dello scritto 4 febbraio 2001 del ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;
che infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del giudice di pace relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove documentali) o riguardanti l’applicazione del diritto, il ricorrente si limita a ribadire la legittimità della sua trattenuta sulla pigione a compensazione dei danni subiti per difetti presenti nell’ente locato;
che quindi questa Camera è nell’impossibilità di individuare e di decidere i presupposti di un eventuale annullamento del giudizio impugnato, tanto più che il ricorrente non ha reso verosimile l'esistenza del credito opposto in compensazione alla pigione;
che a tal proposito, fosse anche ricevibile in ordine, il ricorso -ancorché faccia riferimento al rapporto di controllo dell'installazione elettrica dell'ente locato (doc. 2)- non potrebbe su quella sola base pretendere la nullità della sentenza impugnata, non essendo comunque stato provato alcun nesso fra lo stato della casa e i danni pretesi dal ricorrente, di cui alle fatture 9 novembre 1999;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che in considerazione della particolarità del caso non si prelevano, eccezionalmente, tasse né spese di giustizia.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC
pronuncia: 1. Il ricorso 4 febbraio 2001 __________ è nullo.
Non si prelevano tasse né spese per il presente giudizio.
Intimazione a:
–
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo della Rovana.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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