AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.2001.00006
Data decisione, Autorità:
29.03.2001, CCC
Incarto n.
16.2001.00006
Lugano
29 marzo 2001/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 26 gennaio 2001
presentato da
__________ (patr. dall'avv. __________
contro
la
sentenza 17 gennaio 2001 del Segretario assessore della Pretura del Distretto
di Bellinzona nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e
fallimenti promossa con istanza 12 dicembre 2000 da
con la
quale l’istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione
interposta dall’escussa al PE no. __________dell’UEF di Bellinzona, domanda
accolta dal primo giudice,
esaminati gli atti.
Considerato
in fatto e in diritto: che
con istanza 12 dicembre 2000 __________ ha chiesto il rigetto in via provvisoria
dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatole
per l'incasso di fr. 3'006.-- oltre accessori a saldo della fattura emessa il 3
agosto 2000 per la consulenza prestata a quest'ultima in relazione a un progetto
di insonorizzazione di un esercizio pubblico, prestazione espressamente
richiesta dalla convenuta sulla base di un contratto sottoscritto il 12 maggio
1999;
che a valere quale
riconoscimento di debito l’istante ha prodotto la fattura 3 agosto 2000 (doc.
B) e il contratto "di mandato" (doc. C);
che l'escussa si è
opposta all'istanza contestando l'esistenza agli atti di un valido
riconoscimento di debito;
che con il
querelato giudizio il segretario assessore, accertata la presenza di un valido
riconoscimento di debito nell’insieme della documentazione prodotta
dall’istante (doc. B e C) e respinte in quanto non rese sufficientemente verosimili
le contestazioni dell'escussa, ha accolto l’istanza;
che con il
presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con
decreto 8 febbraio 2001, __________ è insorta contro il predetto giudizio
postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art.
327 lett. g CPC: la ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente
applicato l'art. 82 LEF attribuendo alla documentazione prodotta dall'istante
la qualifica di valido riconoscimento di debito;
che con
osservazioni 14 febbraio 2001 la controparte ha postulato la reiezione del
ricorso;
che giusta l’art.
327 lett. g CPC una sentenza del pretore o del giudice di pace può essere
annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale
o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa
o di prove;
che secondo l’art.
82 LEF il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione se il
credito si fonda su di un riconoscimento di debito constatato mediante atto
pubblico o scrittura privata, dal quale risulti la volontà del debitore di
pagare una determinata somma di denaro;
che nel caso di
specie, come correttamente rilevato dalla ricorrente, dalla documentazione
prodotta dall’istante non è possibile concludere per l’esistenza di un valido
riconoscimento di debito per l’importo posto in esecuzione;
che infatti dalla
stessa non risulta la dichiarazione di volontà chiara, esplicita, non equivoca
e non soggetta a interpretazione della convenuta di riconoscersi debitrice nei
confronti dell’istante per l’importo da questa rivendicato (D. Staehelin, in Kommentar zum Bundesgesetz
über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 21 segg. ad art. 82);
che simile
riconoscimento non può in particolare essere dedotto dalla fattura 3 agosto
2000 (doc. C), documento allestito unilateralmente dall'istante e non firmato
dall'escussa;
che neppure il
contratto sottoscritto dalle parti (doc. B) può essere equiparato a un valido
riconoscimento di debito, ritenuto che nel medesimo non viene indicata nessuna
mercede (nemmeno a titolo di preventivo) per le prestazioni dell'istante (Staehelin, op.cit., n. 25 ad art.
82 LEF);
che, in
particolare, non è possibile individuare un riconoscimento di debito dall'insieme
dei due documenti prodotti, dal momento che non v'è nessuna relazione fra gli
stessi che concerna non tanto il rapporto contrattuale indicato, ma l'impegno
dell'escussa al versamento della somma posta in esecuzione (Panchaud / Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 6,
N. 4), rispettivamente non verificandosi che un chiaro impegno al pagamento,
risultante da un documento, trovi conferma e quantificazione nell'altro (Panchaud / Caprez, op. cit.,
ibidem, N. 6);
che alla luce di
quanto sopra esposto il giudizio impugnato, che ha erroneamente concluso
all’esistenza di un valido riconoscimento di debito, deve essere annullato
poiché frutto di una valutazione manifestamente errata degli atti di causa e di
una conseguente erronea applicazione del diritto sostanziale;
che in virtù
dell'art. 327 lett. g. CPC il ricorso dev'essere accolto e l'istanza decisa ai
sensi dell'art. 332 cpv. 2 CPC;
che le spese
seguono la soccombenza.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la
OTLEF
pronuncia: I. Il
ricorso per cassazione 26 gennaio 2001 __________ è accolto.
Di conseguenza la
sentenza 17 gennaio 2001 del Segretario assessore della Pretura di Bellinzona è
annullata e sostituita dal seguente giudicato:
-
L’istanza
è respinta.
-
La
tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 80.--, da anticipare
dall’istante, rimangono a suo carico, con l'obbligo di rifondere alla convenuta
fr. 50.-- per ripetibili.
II. Tasse e
spese del presente giudizio, per complessivi fr. 180.--, già anticipate dalla
ricorrente, sono poste a carico di __________ la quale rifonderà alla ricorrente
fr. 250.-- a titolo di ripetibili.
III. Intimazione
a: - __________;
Comunicazione alla
Pretura di Bellinzona.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster