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Numero d'incarto:
16.2000.95
Data decisione, Autorità:
18.10.2000, CCC
Incarto n.
16.2000.00095
Lugano
18 ottobre
2000/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 18 settembre 2000 presentato da
contro
la sentenza 13 settembre 2000 del Giudice di pace del circolo di
Vezia nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti
promossa con istanza 13 giugno 2000 da
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva
dell’opposizione interposta dall’escusso al PE n. __________ dell’UE di Lugano,
domanda accolta dal primo giudice,
esaminati
gli atti,
considerato
in fatto e in diritto: che con
istanza 13 giugno 2000 __________ ha chiesto il rigetto in via definitiva
dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli
per l’incasso di fr. 2'000.– oltre accessori a saldo delle ripetibili alla
stessa riconosciute con sentenza 17 giugno 1999 della Pretura del distretto di
Lugano, sezione 1, regolarmente passata in giudicato;
che
con il querelato giudizio il primo giudice, accertata l’esi–stenza agli atti di
un valido titolo esecutivo al quale l’escusso non ha contrapposto nessuna
eccezione non avendo partecipato al contraddittorio, ha accolto l’istanza;
che
con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio
postulandone l’annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere
e) e g) dell’art. 327 CPC: il ricorrente si duole della lesione del suo diritto
di essere sentito per non aver potuto partecipare al contraddittorio non essendogli
pervenuta la relativa citazione;
che
giusta l’art. 327 lett. e CPC, disposto che censura la violazione del diritto
di essere sentito garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost., una sentenza del giudice
di pace o del pretore può essere annullata se una parte non è stata posta in
grado di far valere le proprie ragioni;
che
nella concreta fattispecie con ordinanza 6 luglio 2000, spedita mediante invio
raccomandato no. __________, il giudice di pace ha citato le parti all’udienza
del 9 settembre 2000 per la discussione;
che
la raccomandata destinata a __________ non è stata ritirata dall’interessato e,
scaduto il periodo di giacenza, è stata rinviata al mittente;
che
il ricorrente sostiene di non aver ricevuto né la citazione né tantomeno
l’invito di ritiro dell'ufficio postale;
che
quando, come in concreto, il destinatario di una raccomandata contesta di aver
ricevuto l’avviso di ritiro e la prova del contrario non può essere portata,
non è corretto parlare di notifica conforme, atteso che non si può escludere un
errore da parte del funzionario postale (Cocchi/Trezzini, CPC–TI, ad
art. 124, m. 6);
che
quindi, sia in applicazione dell’art. 142 cpv. 1 lett. b CPC sia per effetto
della cassazione (art., 327 lett. e CPC) la sentenza impugnata è nulla;
che
l’incarto deve così essere ritornato al giudice di pace affinché proceda a un
nuovo giudizio previa riconvocazione delle parti all’udienza di
contraddittorio;
che,
rilevata d’ufficio l’irregolarità del giudizio, la notifica del ricorso alla
controparte per eventuali osservazioni perde significato e il ricorso può
essere evaso senz’altro (CCC 7 gennaio 2000 in re Q./G.);
che
vista la particolarità del caso non si prelevano spese né tassa di giustizia,
né si giustifica l’assegnazione di un’indennità al ricorrente.
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC,
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione 18 settembre 2000 __________ è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 13 settembre 2000 del Giudice di pace del Circolo di
Vezia è annullata e gli atti sono rinviati al primo giudice affinché proceda ai
sensi dei considerandi.
-
Il
presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia.
-
Intimazione
a:
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo di Vezia.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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