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Numero d'incarto:
16.2000.90
Data decisione, Autorità:
26.09.2000, CCC
Incarto n.
16.2000.00090
Lugano
26 settembre
2000/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso 28 agosto 2000 presentato da
contro
la sentenza 2 agosto 2000 del Giudice di pace supplente del circolo
di Vezia nella causa a procedura speciale in materia di contratto di lavoro
promossa con istanza 20 giugno 2000 da
(rappr. __________)
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 541.60 lordi
oltre accessori, pretesa accolta dal primo giudice che ha invece respinto la
domanda riconvenzionale della convenuta,
esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con
istanza 20 giugno 2000 __________ ha convenuto in giudizio __________ A,
titolare della __________ di __________ presso la quale ha lavorato in qualità
di assistente di farmacia dal 1° dicembre 1999 al 20 febbraio 2000, al fine di
ottenere il pagamento di fr. 541.60 a saldo delle proprie pretese salariali;
che
con sentenza 2 agosto 2000 il Giudice di pace supplente del circolo di Vezia ha
accolto le pretese dell’istante, mentre ha respinto quelle fatte valere in via
riconvenzionale dalla datrice di lavoro a titolo salari pagati in eccedenza;
che
con scritto 28 agosto 2000, confermato il 12 settembre 2000, __________ è
insorta contro il predetto giudizio;
che
giusta l’art. 398 cpv. 1 CPC, applicabile per il rinvio di cui all'art. 418
CPC, il termine per ricorrere in cassazione contro una sentenza prolata
nell’ambito di una procedura per azioni derivanti dal contratto di lavoro è di
10 giorni, non sospesi dalle ferie giudiziarie (art. 398bis CPC);
che
quindi al momento dell’inoltro del ricorso 28 agosto 2000 il termine ricorsuale
di 10 giorni era già scaduto;
che
in merito alla mancata indicazione dei rimedi di diritto nella sentenza del
giudice di pace, occorre rilevare che, contrariamente a quanto vale -in linea
di principio- nell’ambito del diritto pubblico, l’indicazione dei rimedi di
diritto in procedura civile non è necessaria non trattandosi di un presupposto
formale della sentenza ai sensi dell’art. 285 cpv. 2 CPC (Cocchi/ Trezzini,
CPC-TI, art. 285, m. 22);
che
giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione
in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere
con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte
per le osservazioni qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente
infondato.
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 417 lett. e CPC
pronuncia: 1. Il
ricorso 28 agosto 2000 __________ è irricevibile in quanto tardivo.
-
Il
presente giudizio è esente da tasse e spese.
-
Intimazione:
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo di Vezia.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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