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Numero d'incarto:
16.2000.83
Data decisione, Autorità:
13.11.2000, CCC
Incarto n.
16.2000.00083
Lugano
13 novembre
2000/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per
giudicare il ricorso per cassazione 25 luglio 2000 presentato da
(rappr. dall'__________)
contro
la
sentenza 19 luglio 2000 del Giudice di pace del circolo di Bellinzona nella
causa a procedura speciale in materia di contratto di lavoro promossa con
istanza 16 gennaio 1997 nei confronti di
con la
quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 966.80 oltre interessi a titolo
di pretese salariali, domanda respinta dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in
diritto:
- Il
17 novembre 1995 __________, titolare di un negozio __________, ha assunto alle
proprie dipendenze __________, in qualità di apprendista di vendita.
Il
contratto di tirocinio, la cui durata era prevista dal 1° settembre 1995 al 31
agosto 1997 (doc. B), è stato disdetto anzitempo dall'apprendista, ossia il 22
giugno 1996 già per il successivo 28 giugno, senza addurre motivo alcuno, salvo
un vago riferimento "al suo esito scolastico" (doc. 1).
-
Con
istanza 16 gennaio 1997 __________ ha convenuto in giudizio il suo ex datore di
lavoro __________ (e non come erroneamente indicato dal primo giudice la ditta
__________) al fine di ottenere il pagamento di fr. 966.80 a saldo delle
proprie pretese salariali, ossia fr. 500.– pari al salario del mese di giugno
1996, fr. 116.80 per il periodo di malattia dal 20 al 25 maggio 1996, e fr.
350.– come indennità per vacanze non godute (doc. E). Il convenuto si è opposto
all'istanza, limitandosi tuttavia a rilevare come l'istante abbia abbandonato
prematuramente il posto di tirocinio; nei suoi confronti si è riservato inoltre
di far valere non meglio precisati danni ("morali e materiali") per
fr. 2'000.– (cfr. trascrizione del verbale 17 agosto 1999, richiesta da questa
Camera).
-
Con
il querelato giudizio il giudice di pace, ritenendo scorretto il comportamento
dell'apprendista che ha iniziato una nuova attività di tirocinio presso terzi
prima ancora di aver ottenuto la conferma della conclusione del contratto in
discussione, ha respinto l'istanza.
-
Con il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro
il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di
cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. Rimprovera al primo giudice di aver
arbitrariamente valutato le prove e gli atti di causa, in particolare di aver
respinto la sua pretesa benché la stessa non sia stata contestata. Di ogni
altro argomento si dirà, se necessario, nel seguito.
Al
ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.
-
Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice
di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di
diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata
di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale
una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio
giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il
sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non
vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere
manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può
essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe
immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta
solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione
palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di
un diritto certo (DTF 126 I 170 consid. 3a).
-
Il contratto di tirocinio è un contratto di durata determinata
(Streiff/von
Kaenel, Arbeitsvertrag, 1992, n. 1 ad art. 346 CO) che si distingue dal
contratto di lavoro, avendo per scopo la formazione adeguata dell'apprendista
in una determinata professione; da parte sua, questi si obbliga a lavorare per
il maestro di tirocinio (art. 344 CO). Dopo il periodo di prova, il contratto
può essere disdetto unicamente se è dato un motivo grave (Streiff/von Kaenel,
op.cit., n. 3 ad art. 346 CO; Rehbinder, in Commentario di Berna, art.
346 CO, N. 3 e 4): situazione che può attuarsi –in generale– in ogni
circostanza che non permetta per ragioni di buona fede di esigere da chi dà la
disdetta che abbia a continuare nel contratto (art. 337 cpv. 2 CO: Rehbinder,
op cit., ibidem, N. 4), oppure nei casi previsti dall'art. 346 cpv. 2 CO. Se,
per contro, l'apprendista disdice ingiustificatamente il contratto, il maestro
di tirocinio ha diritto al risarcimento dei danni conseguenti, nonché a
un'indennità pari a un quarto del salario mensile, valendo per analogia l'art.
337d CO. Di questo risarcimento non è necessaria prova alcuna (Streiff/von
Kaenel, op.cit., n. 7 ad art. 346 CO; Rehbinder, op. cit., ibidem,
N. 14 ).
- In
concreto, malgrado la motivazione della sentenza impugnata sia al limite dell'ammissibilità,
sembra di capire che il giudice di pace, da un lato, consideri inadeguato
("manifesto errore d'azione") il comportamento dell'apprendista e,
dall'altro, pur ammettendo che non esiste prova del danno enunciato dal
convenuto, ritenga equo tenerne conto almeno in misura tale da compensare ogni
pretesa dell'istante ("…le pretese della parte convenuta … sono per lo
meno da accettare per la loro realtà degli inconvenienti causati": sent.
p. 2).
Decidendo
in tal senso, il primo giudice presta però il fianco a parte almeno delle
censure ricorsuali. Non è vero –contrariamente a quanto sostiene la ricorrente–
che il giudice di pace non abbia tenuto conto della mancata contestazione
dell'istanza: egli infatti ha tacitamente ammesso quel credito (né avrebbe
potuto fare diversamente), verosimilmente proprio perché il convenuto non solo
non ha formulato il suo dissenso sulle poste del medesimo, ma –risulta dal
verbale– che si sia espresso così: "Il lavoro deve essere pagato, ma
?" e, in sede di audizione del responsabile della Divisione della
formazione professionale: "Se deve pagare, si farà viva, ecc. …".
D'altra parte, configura un'ovvietà che, se il giudice ha ritenuto estinto il
credito dell'istante per compensazione, vuol dire che lo ha considerato esistente.
Per
contro, dev'essere accolto l'argomento della ricorrente che rimprovera al
giudice di pace di non aver constatato l'assenza di prove a sostegno di un
credito del convenuto di pari importo a quello dell'istante (ricorso, consid.
6). Addirittura –sempre dal verbale a disposizione– non risulta in modo chiaro
la volontà del convenuto quanto alle proprie pretese: anzi, si potrebbe leggere
negli appunti del giudice (diversamente non possono essere definiti i verbali
d'udienza, nemmeno sottoscritti dai presenti, in contrasto con l'art. 119 cpv.
2 CPC) che il convenuto si riservasse di far valere in altra sede, o comunque
in futuro, il risarcimento di pregiudizi patiti (dattiloscritto, p. 2). Non si
può invece escludere che __________ abbia almeno saputo di poter avvalersi
della norma che gli garantiva un'indennità pari a un quarto del salario
mensile, tant'è che ripetutamente i rappresentanti dell'istante hanno preso
posizione al proposito: "attore…spiegazione del contratto di tirocinio …
il 25% può essere dedotto"; e ancora: "__________: Insiste sulla
questione salario che ne ha diritto. 25% di salario scioglimento anticipato,
ecc.". Pacifica l'intempestività e l'arbitrarietà della disdetta
dell'apprendista, dal suo credito complessivo dev'essere così dedotta la somma
di fr. 175.–, pari a un quarto del salario mensile. Gli interessi di mora sono
concessi dal 1° luglio 1996, data per la quale erano esigibili le pretese
salariali dell'istante (art. 339 cpv.1 CO).
Accogliendo
la censura, la sentenza impugnata dev'essere annullata e sostituita da altro
giudicato (art. 332 cpv. 2 CPC).
- Per
quanto attiene la conduzione del processo, oltre all'obbligo del giudice di
allestire un verbale d'udienza sottoscritto dalle parti (art. 298 CPC e
sentenze CCC in Cocchi / Trezzini, CPC–TI, art. 119, m 2), unico mezzo
processuale per attestare l'avvenuto contraddittorio e per conoscere in
particolare le tesi difensive di parte convenuta, appare inammissibile –in
materia di contratto di lavoro– che un'istanza per modesti fr. 966.– sia stata
decisa dopo ben tre anni e mezzo; e ciò tenuto conto che non v'è stata
istruttoria, all'infuori del contatto (processualmente irrito e inutile nel
merito) con l'autorità cantonale preposta alla formazione professionale. Non va
dimenticato al proposito che la procedura cantonale in materia (art. 416 e
segg. CPC), applicabile anche da parte del giudice di pace (art. 416 cpv. 1
CPC), è stata forgiata sulla base dell'art. 343 CO che impone ai Cantoni –ma ovviamente
anche ai giudici– di garantire un'evasione semplice e rapida delle
controversie. L'andamento di questo processo induce pertanto questa Camera a
richiamare seriamente il giudice di pace all'ossequio scrupoloso di questo
principio.
Per i quali motivi,
richiamati gli art.
327 segg. CPC, per le spese l'art. 417 lett. e CPC
pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 25 luglio 2000 di __________ è parzialmente
accolto.
Di
conseguenza la sentenza 19 luglio 2000 del Giudice di pace del Circolo di Bellinzona
è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
- L'istanza
è parzialmente accolta.
Di
conseguenza __________ è condannato a pagare ad __________ l'importo di fr.
791.80 oltre interessi del 5% dal 1° luglio 1996.
- Non
vengono prelevate tasse né spese di giustizia. __________ è tenuto a versare
all'istante un'indennità parziale, pari a fr. 100.–.
II. Il
presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia.
__________ è
tenuto a versare alla ricorrente un'indennità di fr.
80.– per
questa sede ricorsuale.
III. Intimazione a:
–
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona.
Per la Camera di
cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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