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Numero d'incarto:
16.2000.79
Data decisione, Autorità:
12.10.2000, CCC
Incarto n.
16.2000.00079
Lugano
12 ottobre
2000/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 20
aprile 2000 presentato da
contro
la sentenza 14 aprile 2000 del Giudice di pace
supplente del circolo di Lugano nella causa a procedura inappellabile promossa
con istanza 22 marzo 1999 da
__________ patr. dall'avv. __________
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 485.70 oltre
accessori, nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal
convenuto al PE no. __________dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo
giudice,
esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con
istanza 22 marzo 1999 la Comunione dei comproprietari del condominio
__________d ha convenuto in giudizio __________ -titolare di una quota di PPP-
al fine di ottenere il pagamento di fr. 485.70 corrispondenti al saldo di spese
condominiali dallo stesso dovute;
che
con il querelato giudizio il primo giudice, giudicando sulla base della
documentazione prodotta dalla parte istante, ha accolto la domanda avendo
quest’ultima sufficientemente comprovato il suo credito;
con atto ricorsuale 20 aprile 2000 __________ è insorto contro il
predetto giudizio postulandone l’annullamento: il ricorrente lamenta la
violazione del suo diritto di essere sentito per non aver potuto partecipare al
contraddittorio non essendogli pervenuta la relativa citazione, erroneamente
notificata a _________ -dove egli possiede una residenza secondaria (nel
Condominio _________ appunto)- anziché al suo domicilio in Italia;
che con
osservazioni 25 agosto 2000, controparte postula la reiezione del gravame,
eccependone la nullità dal punto di vista formale ed esponendo i motivi a
sostegno del domicilio svizzero del ricorrente;
che per costante giurisprudenza di questa Camera, anche se carente
dell’indicazione del motivo di cassazione invocato così come lo prevede l’art.
329 cpv. 2 lett. d CPC, il ricorso è ricevibile se dalla sua motivazione si
individuano con sufficiente evidenza le ragioni a fondamento del medesimo, di
modo che il giudice possa distinguere il motivo di cassazione addotto o la
norma di legge ritenuta violata (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 329,
m. 2);
che,
in concreto, il gravame è ricevibile poiché oggetto del ricorso è la violazione
del diritto di essere sentito del ricorrente, di modo che il titolo di
cassazione implicitamente invocato è quello di cui all’art. 327 lett. e CPC;
che
giusta l’art. 327 lett. e CPC, disposto che censura la violazione del diritto
di essere sentito garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. (garanzia estesa anche ai
cittadini stranieri: cfr. Auer/Malinverni/Hottelier, Droit
constitutionnel suisse, vol. II, 2000, n. 1169), una sentenza del giudice di
pace o del pretore può essere annullata se una parte non è stata posta in grado
di far valere le proprie ragioni;
che
nel caso concreto, come risulta dalla sentenza impugnata, la citazione
all’udienza non è effettivamente giunta in possesso del convenuto, tant’è che è
stata ritornata alla Giudicatura di pace dal servizio postale;
che a
sostegno del suo ricorso __________ produce in questa sede un attestato di
residenza a __________, mentre controparte, affermando che l'eccezione in esame
rappresenta un tentativo di protrarre nel tempo il pagamento del dovuto,
evidenzia che il regolamento condominiale contempla la presunzione
dell'elezione di domicilio di ogni condomino nella località di situazione
dell'immobile di sua pertinenza; sostiene che il centro degli interessi del
ricorrente è _________ e che comunque, negli anni scorsi, egli ha sempre
ricevuto consenzientemente atti giudiziari ed esecutivi a __________, così come
ha fatto in questa stessa vertenza;
che il
Regolamento condominiale prodotto con le osservazioni al ricorso non è tuttavia
in grado di provare la validità della costituzione di domicilio a __________,
non tanto perché una norma in tal senso non vi sia contemplata, ma perché tale
versione del regolamento appare del tutto diversa dall'estratto prodotto al
giudice di pace (pure come regolamento "per l'uso e l'amministrazione del
Condomini __________ - Part. no. __________ del Comune di __________ ") al
fine di giustificare il diritto di esazione dei contributi e degli anticipi a
carico dei condomini: ciò che legittimamente fa sorgere dubbi sull'attualità
del regolamento prodotto in questa sede;
che se il
ricorrente in passato ha ricevuto a __________ determinati
atti giudiziari, ciò non prova che egli abbia sempre condiviso quella
designazione del suo domicilio: per quanto concerne questa Camera, con il suo
ricorso 14 maggio 1999 (inc. no. 16.99.48), già sosteneva di risiedere a
__________, esibendo lo stesso certificato prodotto in questa sede (questione
poi rimasta senza seguito poiché l'oggetto del gravame era diverso);
che la
prova del domicilio fuori Cantone incombe alla parte che se ne prevale (Cocchi/
Trezzini, CPC-TI, art. 16, m. 4);
che,
definendo "appartamento di vacanza" quello di __________, il
ricorrente sostiene implicitamente che il centro dei suoi interessi non è in
_________ ma a __________, mentre la prova di tale fatto non è immediata,
tenuto conto che il ricorrente -nato nel 1910- è molto verosimilmente persona
quiescente;
che la
circostanza che, proprio in questa stessa vertenza, egli abbia ricevuto senza
obiezioni a _________ il precetto esecutivo e abbia accettato la notifica nello
stesso luogo della sentenza del giudice di pace, potrebbe dimostrare un
atteggiamento meno ostruzionistico di quanto sostiene controparte;
che egli
comunque ha spontaneamente posto rimedio alle eventuali formalità di notifica
all'estero di futuri atti giudiziari, indicando un recapito a __________,
presso l'avv. __________;
che, data
l'imprescindibilità del diritto della parte di essere sentita, appare indicato
non disattendere l'eccezione di domicilio all'estero, tenuto conto anche della
fragilità dell'opposizione di parte istante, in particolare della mancata prova
di una pattuizione sull'elezione di domicilio a __________;
che, in
applicazione dell'art. 122 CPC, nei rapporti tra Svizzera e Italia, la notifica
di atti giudiziari a cittadini residenti in Italia deve essere eseguita secondo
le modalità previste dalla Convenzione dell’Aja del 15 novembre 1965, in vigore
dal 1° gennaio 1995, relativa alla notificazione e alla comunicazione
all’estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile o
commerciale (RU 0.274.131);
che ciò
implica l'invio dell'atto giudiziario (quindi anche di una citazione) per il
tramite del Tribunale di appello quale autorità preposta ai sensi dell'art. 2
della Convenzione e da lì il proseguimento all'autorità estera;
che, in
concreto, il mancato ossequio di questa procedura di notifica della citazione
alla discussione, oltre a comportare la nullità della notifica come tale (art.
124 cpv. 7 CPC), ha impedito al convenuto di tutelare i suoi legittimi
interessi, ciò che costituisce una lesione del suo diritto di essere sentito;
che la
sentenza così pronunciata è nulla sia in virtù dell'art. 142 cpv. 1 lett. b
CPC, sia per effetto della cassazione (art. 327 lett. e CPC);
che
l’incarto deve così essere ritornato al giudice di pace affinché proceda a un
nuovo giudizio, previa regolare convocazione delle parti all’udienza di
contraddittorio;
che -come
già accennato- avendo il convenuto designato l'avv. __________, quale persona
preposta al ricevimento della prossima citazione, ovvero alla stregua di un
rappresentante, questa potrà essergli notificata in Svizzera, presso
quest’ultimo (art. 120 cpv. 4 CPC);
che vista
la particolarità della fattispecie, non si prelevano tasse e spese di
giustizia, né si giustifica l'assegnazione di un'indennità al ricorrente a
dipendenza della concisione del suo scritto ricorsuale.
Per i quali motivi
richiamati gli art. 327 segg. CPC
pronuncia:
- Il
ricorso per cassazione 20 aprile 2000 di __________ è accolto.
§. Di
conseguenza la sentenza 14 aprile 2000 del Giudice di pace supplente del
Circolo di Lugano è annullata e gli atti sono rinviati al primo giudice
affinché proceda ai sensi dei considerandi.
-
Il presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia.
-
Intimazione
a:
–
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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