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Numero d'incarto:
16.2000.78
Data decisione, Autorità:
26.09.2000, CCC
Incarto n.
16.2000.00078
Lugano
26 settembre
2000/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 14 giugno 2000 presentato da
contro
la sentenza 15 maggio 2000 del Pretore della giurisdizione di
Mendrisio sud nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e
fallimenti promossa con istanza 19 ottobre 1999 da
con
la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione
interposta
dall'escussa
al PE no. __________ dell'UEF di Mendrisio, domanda accolta dal primo
giudice,
letti
ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con
istanza 19 ottobre 1999 __________ ha chiesto il rigetto dell’opposizione
interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatole per l'incasso di
fr. 7’369.54 oltre accessori, corrispondenti alle spese di riparazione di un
computer, domanda avversata dall'escussa;
che
con sentenza 15 maggio 2000 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Sud,
accertata la presenza agli atti di un valido riconoscimento di debito al quale
l'escussa non ha opposto nessuna valida eccezione, ha accolto l’istanza;
che
con atto ricorsuale 14 giugno 2000, genericamente indirizzato al Tribunale d'appello,
__________ è insorta contro il predetto giudizio;
che
al ricorso, intimatole dalla Camera esecuzione e fallimenti (non competente per
valore), la controparte non ha formulato osservazioni;
che
giusta l’art. 22 cpv. 1 della Legge concernente l'adeguamento del diritto
esecutivo cantonale alla revisione del 16 dicembre 1994 della LEF (LALEF) il
termine per impugnare una sentenza di rigetto dell’opposizione è di 10 giorni,
sia in sede d'appello che di ricorso per cassazione;
che
la sentenza impugnata è stata intimata alle parti il 18 maggio 2000;
che
al momento dell’inoltro del ricorso (data del timbro postale 14 giugno 2000) il
termine di 10 giorni -pur calcolandone la decorrenza dopo la scadenza
dell'eventuale termine di giacenza postale di sette giorni- era già inequivocabilmente
scaduto;
che
alla controparte che non ha formulato osservazioni al ricorso non vengono assegnate
ripetibili di questa sede.
Per
questi motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese la OTLEF
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione 14 giugno 2000 di __________ è irricevibile in quanto
tardivo.
-
Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, sono poste a carico
della ricorrente.
-
Intimazione
a:
–
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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