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Numero d'incarto:
16.2000.75
Data decisione, Autorità:
20.07.2000, CCC
Incarto n.
16.2000.00075
Lugano
20 luglio
2000/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per
giudicare il ricorso 19 giugno 2000 presentato da
contro
la
sentenza 30 maggio 2000 del Giudice di pace del circolo di Bellinzona nella
causa a procedura inappellabile promossa con istanza 6 maggio 1997 da
con la
quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 614.95 oltre interessi nonché il
rigetto dell'opposizione interposta al PE no. __________ dell'UEF di
Bellinzona, domande parzialmente accolte dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato che
con istanza 6 maggio 1997 __________ ha convenuto in giudizio __________, ora
__________, e __________, titolari del salone da parrucchiere __________, al
fine di ottenere il pagamento di fr. 614.95 oltre accessori a saldo della
fattura n. __________emessa il 12 novembre 1996 per la fornitura di prodotti;
che
le convenute si sono opposte all'istanza sostenendo che la merce fornita e oggetto
della fatturazione controversa, non corrispondeva a quella ordinata;
che
con il querelato giudizio il giudice di pace, addebitando ad entrambe le parti
una certa responsabilità (l'istante per non aver indicato chiaramente i termini
di reclamo, le convenute per non aver ritornato la merce a loro dire diversa da
quella ordinata) ha accolto l'istanza limitatamente a fr. 250.–;
che
con scritto 19 giugno 2000 __________ è insorta contro il predetto giudizio;
che
giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato
valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di
diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il
motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv.3);
che nel caso concreto il contenuto dello scritto 19 giugno
2000 della ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere
trattato come ricorso per cassazione;
che
infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del
giudice di pace relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle
prove) o riguardanti l’applicazione di norme di diritto, la ricorrente si
limita a riproporre la propria versione dei fatti a giustificazione del mancato
pagamento della pretesa avversaria;
che
pertanto questa Camera è nell’impossibilità di individuare e di decidere eventuali
presupposti per un eventuale annullamento del giudizio impugnato;
che
il ricorso deve così essere respinto in quanto nullo ai sensi dell’art. 329
cpv. 3 CPC;
che
giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione
in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere
con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte
per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente
infondato;
che
in considerazione della particolarità del caso non si prelevano tasse né spese
di giustizia.
Per i quali motivi,
richiamati gli art.
327 segg. CPC
pronuncia: 1. Il ricorso 19 giugno 2000 di __________ è
nullo.
-
Il
presente giudizio è esente da tasse e spese.
-
Intimazione:
–
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona.
Per la Camera di
cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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