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Numero d'incarto:
16.2000.73
Data decisione, Autorità:
26.09.2000, CCC
Incarto n.
16.2000.00073
Lugano
26 settembre
2000/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 10 luglio 2000 presentato da
(patr. dall'avv. dott. __________)
contro
la sentenza 19 giugno 2000 del Segretario assessore della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3, nella causa a procedura inappellabile
promossa con istanza 10 giugno 1999 nei confronti di
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 2'817.– oltre
accessori nonché il rigetto dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE
no. __________ dell'UE di Lugano, domande respinte dal primo giudice,
esaminati
gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
- Il
24 dicembre 1996 __________ e __________ hanno sottoscritto un contratto denominato
"d'acquisto" con il quale _________ si era impegnata a fornire 90
trattamenti cosmetici per la cura del cuoio capelluto da utilizzarsi a
domicilio, oltre a 20 applicazioni e controlli da effettuarsi presso il suo
istituto, per un costo complessivo di fr. 3'220.– (doc. B). Il 13 febbraio 1997
__________, sostenendo di essere stata indotta in errore circa il costo
complessivo del trattamento, ha disdetto il contratto non ritenendosi più
vincolata al medesimo (doc. E). Con istanza 10 giugno 1999 __________, contestando
la validità della disdetta, non potendosi il contratto di compravendita essere
disdetto unilateralmente, ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere
il pagamento di fr. 2'817.–, a saldo del prezzo pattuito, dedotti gli acconti
già versati.
La
convenuta si è opposta alla pretesa avversaria ribadendo la legittimità della
sua disdetta del contratto –dalla stessa considerato un mandato– notificata a
dipendenza della mancata indicazione da parte dell'istante del costo
complessivo della cura, per lei insostenibile.
-
Con
il querelato giudizio il segretario assessore, dopo aver qualificato come mandato
il contratto concluso dalle parti e pertanto disdicibile in ogni momento (art.
404 CO), ha respinto l'istanza ritenendo che gli acconti versati dalla
convenuta fossero sufficienti a coprire le prestazioni avvenute.
-
Con
il presente tempestivo gravame _________ è insorta contro il predetto giudizio
postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art.
327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera in particolare al primo giudice di
aver erroneamente applicato il diritto sostanziale relativamente alla qualifica
del contratto le cui caratteristiche sono quelle della compravendita.
Al
ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.
-
Giusta
l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere
annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale
o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa
o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è
arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed
indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della
giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi;
per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta
(o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta
da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 125 I 168 consid.
2a).
-
Controversa
tra le parti è la qualifica dell’impegno da loro sottoscritto. Sorgendo
divergenze in merito alla definizione del contenuto di un contratto, la stessa
dev'essere effettuata sulla reale e concorde volontà delle parti al momento
della conclusione dell’accordo, non essendo a tal proposito determinante
l’eventuale denominazione attribuita al contratto (art. 18 cpv. 1 CO;
Schluep, Innominatveträge, in Schweizerisches Privatrecht, VII/2, pag.
781–782). In quest'ottica, la denominazione di "contratto d'acquisto"
di cui al doc. B non ne esclude un diverso contenuto (mandato o comunque
contratto misto al quale tornino applicabili gli art. 394 segg. CO), a seconda
che un esame del merito permetta di accertare il prevalere del carattere di
compravendita, piuttosto che di mandato (cfr. al proposito Weber in
Commentario di Basilea, 1996, n. 2 e 3 ad art. 394 CO).
Trattandosi
come in concreto di un contratto misto con componenti sia della vendita
(fornitura di prodotti) che del mandato (applicazioni da parte del personale
dell'istante, controlli e consulenza personalizzata), per qualificare il
medesimo occorre riferirsi alla prestazione caratteristica (Engel,
Contrats de droit suisse, 2.ed, 2000, pag. 740; Schluep, op.cit., pag.
772; Schluep/Amstutz, in Commentario basilese, 1996, n. 7 Einleitung vor
art. 184 segg. CO).
- Contrariamente
a quanto preteso dalla ricorrente, qualificando di mandato il contratto 24
dicembre 1996 il segretario assessore non ha oltrepassato i limiti del suo potere
di apprezzamento.
Oggetto
del contratto stipulato dalle parti sono infatti cure per il trattamento del
cuoio capelluto, destinate a normalizzare l'eccessiva seborrea e forfora, la
caduta di capelli e a rafforzare i capelli esistenti (doc. B). La cura è
composta dell'uso di prodotti forniti dall'istante, da impiegare conformemente
alle sue istruzioni (tant'è che nel contratto è espressamente previsto
l'impegno del contraente a osservare diligentemente la frequenza di applicazioni
in base alle istruzioni fornite dall'istante e ad attenersi alle modalità
prescritte per il programma igienico), nonché di applicazioni e controlli da
effettuarsi ad opera del personale dell'istante presso la sede di quest'ultima
(doc. I).
Non
si tratta quindi della semplice vendita di prodotti cosmetici, bensì di una
cura vera e propria prestata dalla ditta __________
Valutando
queste prestazioni nel loro complesso, il segretario assessore ha potuto, senza
incorrere nell'arbitrio, considerarle come servizi, ai quali meglio si adatta
la normativa del mandato, compresa quindi la possibilità per le parti di
disdire il contratto in ogni tempo (art. 404 CO) come ha fatto la convenuta (CCC
9 giugno 1987 in re S./T.). La diversa opinione della ricorrente, secondo la
quale oggetto del contratto è principalmente la vendita di prodotti, anche
perché prestazione numericamente più rilevante, costituisce un'interpretazione
di parte, non atta a inficiare d'arbitrio il convincimento maturato dal
segretario assessore, fondato su elementi oggettivi chiari.
- Alla
luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di
cassazione invocato, deve essere respinto.
Alla
controparte che non ha presentato osservazioni al gravame non vengono assegnate
ripetibili di questa sede.
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione 10 luglio 2000 di __________ è respinto.
-
Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 200.–, già anticipati dalla
ricorrente, restano a suo carico.
-
Intimazione
a:
–
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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