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Numero d'incarto:
16.2000.70
Data decisione, Autorità:
03.10.2000, CCC
Incarto n.
16.2000.00070
Lugano
3 ottobre
2000/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 19 giugno 2000 presentato da
(rappr. dall'avv. __________)
contro
la sentenza 26 maggio 2000 del Giudice di pace supplente del circolo
di Lugano nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 20 gennaio
1999 da
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 2'000.– oltre
accessori nonché il rigetto dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE
no. __________ dell'UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,
esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
-
Con
istanza 20 gennaio 1999 __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine
di ottenere il pagamento di fr. 2'000.– oltre accessori, a saldo delle fatture
22 aprile e 18 maggio 1998 emesse per la consulenza prestata alla convenuta in
relazione alla creazione di un sito Internet (__________). La convenuta si è
opposta alla pretesa avversaria contestando di aver conferito qualsiasi incarico
all'istante. Un contratto di servizio avente per oggetto la creazione di una
pagina web sarebbe invece stato concluso, e debitamente onorato, con la
ditta __________, che nulla ha a che vedere con l'istante.
-
Con
il querelato giudizio il giudice di pace supplente ha accolto l'istanza
ritenendo comprovata la conclusione di un contratto, con il quale la convenuta
ha richiesto la consulenza dell'istante per la creazione del sito Internet.
-
Con
il presente tempestivo gravame __________ insorge contro il predetto giudizio
postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art.
327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver
arbitrariamente valutato le prove ed erroneamente applicato il diritto, in
particolare per aver basato il proprio giudizio sulla versione dei fatti
fornita da persone non legittimate a rappresentare l'istante e che neppure sono
state sentite in qualità di testi, anziché sulle prove documentali che
conducono a una diversa soluzione, ovvero alla mancata conclusione del
contratto.
Al
ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.
-
Giusta
l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere
annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale
o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa
o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale una decisione è
arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed
indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della
giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi;
per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e
riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere
ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o
persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile
soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione
reale, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF
125 I 168 consid. 2a).
-
L’art.
8 CC impone a chi intende dedurre il proprio diritto da una circostanza di
fatto l’obbligo di provare detta circostanza.
In
materia contrattuale questa norma si concretizza nel senso che chi, come
l’istante, procede per ottenere l’adempimento di una pretesa contrattuale è
gravato dell’onere di dimostrare l’esistenza dell’asserito contratto nonché la
congruità della sua pretesa (II CCA 22 luglio 1998 in re B./F. SA),
mentre secondo l’art. 90 CPC il giudice valuta secondo il suo libero convincimento
quale sia la forza probatoria degli elementi forniti dalla parte tenuta a farlo
e, di conseguenza, se un certo fatto debba o meno ritenersi provato (Rep.
1989, pag. 440; Kummer, in Berner Kommentar, n. 64 ad art. 8 CC).
In
concreto, contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente, la conclusione del
primo giudice che ha ritenuto provato il perfezionamento di un contratto tra le
parti non è arbitraria poiché trova riscontro nelle prove documentali agli
atti. Dalle stesse è infatti emerso che tra la __________ e la __________ vi è
stato uno scambio di corrispondenza in relazione alla creazione di una pagina web
() ad opera della ditta istante la quale, in data 22 aprile e 18
maggio 1998, ha fatturato le proprie prestazioni per complessivi fr. 2'000.–.
Fatture che, ricevute dalla convenuta, sono state da lei contestate solo per
quanto riguarda il loro ammontare, ma non per essere state emesse da una persona
"estranea" a quel rapporto: in altre parole, con scritto 22 giugno
1998 inviato alla __________ la convenuta, richiamando accordi precedentemente
conclusi in merito al "progetto Web __________ " ha sostenuto che la
cifra concordata sarebbe stata di soli fr. 1'000.– anziché i pretesi fr.
2'000.–; nello stesso scritto la convenuta si è inoltre dichiarata pronta a
pagare alla controparte "l'importo pattuito". Questo scambio di
corrispondenza basta per non ritenere arbitraria, ovvero insostenibile, la sentenza
impugnata là dove conclude alla prova del contratto. D'altra parte, il fatto
che solo a lavori ultimati la convenuta abbia contestato l’importo fatturato
non deve significare offerta di un nuovo contratto –tesi peraltro tardiva in
quanto sollevata per la prima volta in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b
CPC)– bensì, al limite, proposta di modifica delle condizioni contrattuali che
l'istante, con l'invio del richiamo di pagamento 27 luglio 1998 per fr.
2'000.–, non ha accettato. Né l’accertamento del primo giudice in merito alla
prova del contratto fra le parti in causa, come detto desumibile dalle sole
prove documentali, risulta inficiato dalla mancata menzione fra gli scopi
sociali dell’istante della consulenza in campo informatico, e nemmeno dalla
diversa intestazione della corrispondenza e delle fatture (), la
quale non modifica la titolarità del rapporto contrattuale, trattandosi della
stessa persona giuridica. (II CCA 27 giugno 1997 in re J. SA/ S.M. SA),
Parimenti
non può essere accolta la censura della ricorrente in merito al fatto che la
persona che per lei ha intrattenuto i rapporti con l’istante, ossia __________,
non fosse organo di diritto della società, poiché questi, nell’ambito delle
trattative che hanno condotto alla conclusione del contratto, ha verosimilmente
agito in qualità di rappresentante della convenuta, ciò che basta per tutelare
la buona fede dell'istante (DTF 90 II 285 consid. 1b a pag. 289; Zäch,
Berner Kommentar, n. 45 ad art. 32 CO; Guhl, Das Schweizerische
Obligationenrecht, 8. ed., pag. 152; Von Thur/Peter, Allgemeiner Teil
del Schweizerischen Obligationenrechts, 3. ed., pag. 386 e segg.).
-
A
proposito delle ulteriori censure attinenti alla violazione di norme
procedurali da parte del primo giudice, va rilevato che quella relativa alla
carenza di legittimazione alla rappresentanza processuale dell'istante da parte
di __________ è infondata poiché dinanzi al giudice di pace sarebbe comunque
riconosciuta tale facoltà a tutte le persone ritenute dal giudice capaci di
proporre e discutere con la necessaria chiarezza la causa (art. 64bis cpv. 3
CPC), escluso unicamente il patrocinio ad opera di avvocati o licenziati in
legge (art. 301 CPC), ma soprattutto perché essa non ha mai compiuto
personalmente atti processuali: l'istanza è stata infatti firmata da __________
(procuratrice con diritto di firma individuale), mentre all'udienza di contraddittorio
erano presenti sia __________ che __________. Pure da respingere, siccome
ininfluente ai fini del giudizio che come detto trova riscontro nelle sole
prove documentali, è la censura ricorsuale attinente all’assunzione da parte
del giudice di pace di mezzi di prova non ammessi.
-
Alla
luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di
cassazione invocato, deve essere respinto.
Tasse
e spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Alla
controparte che non ha formulato osservazioni al ricorso non vengono assegnate
ripetibili di questa sede.
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: 1. Il ricorso
per cassazione 19 giugno 2000 di __________ è respinto.
- Le
spese del presente giudizio, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 100.–
b)
spese fr. 50.–
fr. 150.–
già
anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico.
- Intimazione
a:
–
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo di Lugano.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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