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16.2000.51 ΓÇó Cassation appeal declared null for insufficient grounds
16.2000.51Altro tribunale30 mag 2000Inadmissible
The Civil Cassation Chamber held that the cassation filing was null because it did not satisfy Art. 329(2) CPC. Instead of specifying reviewable factual or legal errors, the appellant merely restated the merits of its claim and challenged the opponent's defenses in general terms. The court therefore could not assess any ground for annulment and did not enter into the merits. Costs of CHF 80 were charged to the appellant.
Art. 329 cpv. 2 CPC; ricorso per cassazione nullo per difetto di motivazione e di conclusioni; il gravame deve contenere in modo comprensibile le domande di ricorso e i motivi di fatto e di diritto, con indicazione almeno sommaria del motivo di cassazione invocato. Non basta una mera riproposizione delle pretese di merito o una contestazione generica delle eccezioni avversarie. Se l’atto non consente di individuare i presupposti di un eventuale annullamento, esso è nullo; le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.2000.51
Data decisione, Autorità: 30.05.2000, CCC
Incarto n. 16.2000.00051
Lugano 30 maggio 2000/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 18 maggio 2000 presentato da
contro
la sentenza 19 aprile 2000 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 4 novembre 1999 nei confronti di
(patr. dall'avv. __________)
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 6'733.- oltre accessori nonché il rigetto dell'opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________dell'UE di Lugano, domande parzialmente accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con istanza 4 novembre 1999 la ditta __________, che si occupa di traslochi e trasporti, ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 6'733.- a saldo di diverse fatture emesse per il deposito di mobilio di appartenenza di quest'ultimo, per il periodo dal 1°gennaio 1995 al 31 agosto 1999;
che il convenuto ha riconosciuto la pretesa avversaria limitatamente a fr. 1'876.15 (importo corrispondente al deposito per il periodo 1995-ottobre 1996);
che con il querelato giudizio il segretario assessore, accertata la durata del contratto di deposito dal 1°gennaio 1995 al 31 ottobre 1997, ha condannato il convenuto a pagare i costi di deposito relativi a questo periodo, accogliendo di conseguenza l'istanza limitatamente a fr. 3'987.65 oltre interessi del 5% dal 4 ottobre 1999;
che con scritto 18 maggio 2000 la ditta __________ è insorta contro il predetto giudizio;
che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv.3);
che nel caso concreto il contenuto dello scritto 18 maggio 2000 della ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;
che infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del segretario assessore relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o riguardanti l’applicazione di norme di diritto, la ricorrente si limita a ribadire sommariamente il benfondato della sua pretesa e l'inammissibilità delle eccezioni di controparte;
che è quindi impossibile individuare e decidere i presupposti di un eventuale annullamento del giudizio impugnato, peraltro neppure richiesto;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC
pronuncia: 1. Il ricorso 18 maggio 2000 di __________ è nullo.
poste a carico del ricorrente.
–
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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