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Numero d'incarto:
16.2000.44
Data decisione, Autorità:
27.06.2000, CCC
Incarto n.
16.2000.00044
Lugano
27 giugno
2000/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 2 maggio 2000 presentato da
(patr. dallo studio legale __________)
contro
la sentenza 3 aprile 2000 del Pretore della giurisdizione di
Mendrisio-Nord nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e
fallimenti promossa con istanza 17 febbraio 2000 (inc. EF.2000.82) nei
confronti di
(patr. dallo studio legale __________)
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria
dell’opposizione interposta dall’escusso al PE no. __________dell’UEF di
Mendrisio, domanda respinta dal primo giudice,
esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
-
Con
istanza 17 febbraio 2000 __________, ha chiesto il rigetto in via provvisoria
dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli
per l'incasso di fr. 4'198.- corrispondenti al premio assicurativo scaduto il
1° ottobre 1999 per l’assicurazione collettiva contro gli infortuni dallo
stesso stipulata. A valere quale riconoscimento di debito l’istante ha prodotto
la proposta di assicurazione sottoscritta dal convenuto il 27 novembre 1995
(doc. B). All’udienza di contraddittorio, durante la quale le parti hanno
discusso l'istanza in esame, nonché quella introdotta lo stesso giorno e avente
per oggetto premi assicurativi riferiti a un'altra polizza stipulata
dall'escusso (inc. EF.2000.81 oggetto di analoga procedura ricorsuale), quest'ultimo
si è opposto alla pretesa avversaria contestando l'identità tra il debito posto
in esecuzione e quello che risulta dal riconoscimento di debito,
l'applicabilità delle condizioni generali prodotte dall'istante nonché
l'autenticità della sua firma apposta in calce alla proposta di assicurazione.
Inoltre, ha sollevato l'eccezione di estinzione del debito per compensazione
con un proprio credito di importo superiore a quello preteso dall'istante e
corrispondente alla rendita per incapacità lavorativa dovutagli sulla base
dell'assicurazione sulla vita conclusa con l'istante e oggetto della polizza
n. __________ (doc. 1).
-
Con
il querelato giudizio il pretore, accertata la presenza agli atti di un valido
riconoscimento di debito nella proposta di assicurazione prodotta dall'istante
(doc. B), proposta che l'escusso non ha provato essere stata sottoscritta da
altra persona, ha nondimeno respinto l'istanza. Il primo giudice ha infatti
accolto l'eccezione di estinzione del debito per compensazione, avendo
l'escusso reso sufficientemente verosimile un proprio credito di importo
superiore nei confronti dell'istante.
-
Con
il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio
chiedendone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art.
327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al pretore di aver erroneamente
applicato il diritto materiale e arbitrariamente valutato le prove, in
particolare per aver accolto l'eccezione di estinzione del debito per compensazione
senza avvedersi del fatto che non vi è identità tra l'istante e la debitrice
dell'importo rivendicato dall'escusso (__________), e senza neppure verificare
l'esigibilità del credito posto in compensazione.
Con
osservazioni 22 maggio 2000 la controparte ha postulato la reiezione del ricorso
ritenendo tardive le contestazioni nello stesso sollevate.
-
Preliminarmente
si osserva che la documentazione prodotta con il ricorso deve essere estromessa
dall’incarto in virtù dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti di
addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni.
-
Giusta
l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere
annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale
o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa
o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è
arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed
indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia
e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta
da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 125 I 168 consid.
2a).
-
Secondo
l’art. 82 LEF il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione
se il credito si fonda su di un riconoscimento di debito constatato mediante
atto pubblico o scrittura privata, dal quale risulti la volontà del debitore di
pagare una determinata somma di denaro. Nel caso concreto, il titolo su cui si
basa l'esecuzione è la proposta d'assicurazione sottoscritta dalle parti il 27
novembre 1995 che di principio costituisce riconoscimento di debito per il
premio ivi menzionato di complessivi fr. 12'117.- annui (Panchaud/Caprez,
La mainlevée de l’opposition, 1980, § 94; Staehelin D., Kommentar zum
Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 143 ad art. 82 LEF).
-
In
virtù dell'art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio
dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente
eccezioni tali da invalidare il riconoscimento di debito; all’escusso incombe
l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in
giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere
proposte in modo convincente, ma devono anche essere sostanziate in modo
perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni debbono esserci
riscontri oggettivi (II Corte civile del Tribunale federale nella sentenza 13
ottobre 1986 in re H.B. c/ H.SA in Rep 1987 p. 150-151; Staehelin,
op.cit., n. 83 e 87 ad art. 82 LEF).
Trattandosi
come in concreto dell’eccezione di estinzione del debito per compensazione
-eccezione che il debitore può opporre anche con riferimento a un credito contestato
che egli ha contro il procedente- questa deve essere accolta nella misura in
cui il credito posto in compensazione sia reso attendibile (Panchaud/Caprez,
op.cit., § 36 n. 7 p. 80; Staehelin, op.cit., n. 83 ad art. 82 LEF; Aepli
V., in Comm. di Zurigo, 1991, premesse agli art. 120 - 126 CO, N. 169). A
tal fine spetta all’escusso rendere verosimile non solo il suo diritto a far
valere la compensazione, ma anche, sulla base di giustificativi, la causa e
l’importo del credito, ritenuto che la compensazione può avvenire solo nel caso
in cui l'importo e l'esigibilità della contropretesa risultano con sufficiente
chiarezza dalla documentazione agli atti
(Panchaud/Caprez,
op. cit., § 36 n. 1 e 2 p. 81).
- Oggetto
del ricorso in esame è un'ulteriore presupposto sostanziale della compensazione,
ossia la reciprocità dei crediti, indispensabile a tenore dell'art. 120 cpv. 1
CO. Essa è data se, nell'ambito di due obbligazioni, la posizione dei creditori
e dei debitori è ripartita fra due persone, in modo tale che ognuna di esse è
contemporaneamente creditrice dell'una e debitrice dell'altra obbligazione (Aepli,
op. cit., art. 120 CO, N. 21).
Nel
caso di specie, a sostegno dell’eccezione di compensazione l’escusso ha prodotto
i doc. 1, 2 e 5 dai quali risulta che egli ha concluso con la __________, un contratto
di assicurazione sulla vita (polizza di previdenza n. __________) sulla base
del quale in caso di incapacità al guadagno -attestata in concreto dai doc. 3 e
4 a far tempo dal 1° giugno 1993- egli avrebbe percepito una rendita annua di
fr. 30'000.- che è il credito posto in compensazione con quello vantato
dall'istante. Sennonché, già questa documentazione è intesa a provare un
credito dell'escusso nei confronti della __________ e non nei confronti
dell'istante, ossia la __________. Che si tratti di due persone giuridiche
distinte può essere facilmente verificato in base ai dati del Registro di
commercio; comunque, nelle osservazioni al ricorso, __________ non contesta la
rilevata carenza di reciprocità; egli vi oppone invece l'argomento processuale
secondo cui la censura rappresenterebbe un inammissibile fatto nuovo. A torto:
poiché l'elemento in esame costituisce un presupposto di diritto sostanziale
che il giudice è tenuto a esaminare d'ufficio, come premessa fondamentale
all'ammissibilità della proposta compensazione (Aepli, op. cit., art.
120 CO, N. 23; II CCA 2 ottobre 1997 in re F. / B., consid. 5). Premessa
che deve peraltro esistere anche in relazione alla proponibilità dell'eccezione
in sede di rigetto dell'opposizione (Panchaud / Caprez, op. cit.,
§ 36, n. 10).
Poiché
dalla documentazione agli atti (cfr. doc. B. e 5, nonché il doc. 2 dall'intestazione
del quale emerge chiaramente l'esistenza di due società distinte, la __________
e __________) il pretore avrebbe dovuto dedurre la carente reciprocità fra i
crediti posti in compensazione, il ricorso dell'istante dev'essere accolto, verificandosi
il motivo di cassazione previsto dall'art. 327 lett. g CPC, ovvero per la manifesta
errata applicazione di diritto sostanziale.
- In
forza dell'art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera è tenuta a decidere il merito della
controversia. Di conseguenza dev'essere verificata la validità del titolo di
credito, rappresentato dalla proposta d'assicurazione, e contestato
dall'escusso quanto all'importo oggetto dell'esecuzione. L'opposizione è
pertinente: infatti, mentre la cennata proposta (doc. B) prevede un premio annuo
forfettario di fr. 12'117.-, è chiaro che la procedente esige unicamente il pagamento
del premio per un trimestre (cfr. istanza e precetto esecutivo, doc. A) ciò che
correttamente l'escusso calcola in fr. 3'029.25. Che poi nel frattempo vi sia
stato un aumento dei premi e che l'importo posto in esecuzione corrisponda a
tale adeguamento è irrilevante in questa procedura, in particolare poiché i
titoli su cui si basa il credito corrispondente ai premi aumentati non sono
stati presentati in prima sede, né vi può supplire l'elenco dei solleciti
prodotto come doc. D. E' pertanto esclusivamente entro tali limiti che
l'istanza può essere accolta, osservando che la precettante non ha postulato il
pagamento di interessi di mora.
Il
giudizio su spese e ripetibili segue la soccombenza.
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese la OTLEF
pronuncia: I. Il
ricorso per cassazione 2 maggio 2000 di __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 3 aprile 2000 del Pretore della giurisdizione
di Mendrisio-Nord è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
- L'istanza
é parzialmente accolta.
Di
conseguenza è rigettata in via provvisoria l'opposizione interposta da
__________ al PE n. __________dell'UEF di Mendrisio, limitatamente all'importo
capitale di fr. 3'029.25.e alle spese esecutive.
- La
tassa di giustizia in fr. 150.-, comprensiva delle spese, è posta a carico di
__________ per fr. 100.- e per fr. 50.- a carico dell'istante. L'escusso
verserà all'istante la somma di fr. 80.- a titolo di indennità parziale.
II. Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.-, già anticipate dalla
ricorrente, restano a suo carico per 1/3 e per il rimanente sono poste a carico
di __________, che verserà alla controparte fr. 150.- a titolo di ripetibili di
questa sede.
III. Intimazione:
–
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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