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16.2000.116 ΓÇó Cassation appeal invalid for lack of grounds
16.2000.116Altro tribunale24 nov 2000Inadmissible
The Civil Cassation Chamber of the Ticino Court of Appeal held that the defendant's written submission of 8 November 2000 was not a valid cassation appeal because it contained no identifiable requests and no factual or legal grounds. It merely indicated an intention to appeal, making it impossible to assess any basis for annulment. The appeal was therefore declared void, and costs of CHF 50 were imposed on the appellant.
Art. 329 cpv. 2 e 3 CPC; requisiti formali del ricorso per cassazione; un atto è nullo se non contiene le domande di ricorso né i motivi di fatto e di diritto, con sufficiente individuazione del motivo di cassazione invocato. Un mero annuncio di voler ricorrere non soddisfa tali esigenze e non consente il vaglio dei presupposti di annullamento. In caso di inammissibilità manifesta, la Camera può statuire con motivazione succinta e senza osservazioni della controparte (art. 313 bis CPC in relazione con art. 331 cpv. 1 CPC). Le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.2000.116
Data decisione, Autorità: 24.11.2000, CCC
Incarto n. 16.2000.00116
Lugano 24 novembre 2000/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
Segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il "ricorso" 8 novembre 2000 presentato da
contro
la sentenza 25 ottobre 2000 del Giudice di pace del circolo di __________ nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 27 settembre 2000 da
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 1'015.90 oltre interessi nonché il rigetto dell'opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell'UE di Blenio, domande accolte dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con istanza 27 settembre 2000 l'impresa di costruzioni __________ di __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 1'015.90 a saldo della fattura 12 aprile 1999 emessa per le proprie prestazioni in relazione alla sistemazione della tomba della defunta __________;
che con il querelato giudizio il primo giudice, giudicando sulla base della documentazione prodotta dalla parte istante, ha accolto la domanda avendo quest’ultima sufficientemente comprovato il suo credito, rimasto incontestato dal convenuto che non ha presenziato al contraddittorio;
che con scritto 8 novembre 2000 __________ è insorto contro il predetto giudizio;
che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv. 3);
che nel caso concreto il contenuto dello scritto 8 novembre 2000 del ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;
che infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del giudice di pace il ricorrente si limita a manifestare la propria intenzione di ricorrere;
che è quindi impossibile individuare e decidere i presupposti di un eventuale annullamento del giudizio impugnato;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che le spese del presente giudizio seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: 1. Il ricorso 8 novembre 2000 di __________ è nullo.
Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.–, sono poste a carico del ricorrente.
Intimazione a:
–
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di __________.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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