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Numero d'incarto:
16.2000.114
Data decisione, Autorità:
23.11.2000, CCC
Incarto n.
16.2000.00114
Lugano
23 novembre
2000/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso 8 novembre 2000 presentato da
contro
la sentenza 3 novembre 2000 del Giudice di pace del circolo di
Mendrisio nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti
promossa con istanza 28 settembre 2000 da
(rappr. dalla __________)
con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via definitiva
dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UEF di
Mendrisio, domanda accolta dal primo giudice,
esaminati
gli atti,
considerato
in fatto e in diritto: che con
istanza 28 settembre 2000 lo __________ ha chiesto, per il tramite della
__________, il rigetto dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra
menzionato notificatole per l'incasso di fr. 200.–, importo corrispondente alle
tasse e spese di giustizia poste a carico di quest'ultima con decreto 7
febbraio 2000 del Pretore del distretto di Lugano, sezione 4, regolarmente
passato in giudicato;
che
con il querelato giudizio il giudice di pace, accertata l’esistenza di un
valido titolo esecutivo al quale l'escussa non ha opposto nessuna valida
eccezione non essendosi presentata all’udienza di contraddittorio, ha accolto
l’istanza;
che
con atto ricorsuale 8 novembre 2000 __________ è insorta contro il predetto
giudizio postulandone l'annullamento;
che
giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato
valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di
diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il
motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv.3);
che
nel caso concreto il contenuto dello scritto 8 novembre 2000 della ricorrente
non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso
per cassazione;
che
infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del
giudice di pace censura la decisione e il comportamento del Pretore, propone
cioè questioni che esulano sia dal merito della decisione impugnata, sia dalle
competenze di questa Camera;
che
per quanto attiene alle contestazioni circa presunti vizi nella notifica del PE
–che la ricorrente ammette comunque di aver ricevuto ancorché "in modo
coatto"– queste andavano se del caso proposte mediante reclamo alla
Camera di esecuzione e fallimenti;
che
pertanto questa Camera è nell’impossibilità di individuare e di decidere eventuali
presupposti per l'annullamento del giudizio impugnato nell'ambito dell'art. 327
CPC;
che
il ricorso deve così essere respinto in quanto nullo ai sensi dell’art. 329
cpv. 3 CPC;
che
giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione
in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere
con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte
per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente
infondato;
che
in considerazione della particolarità del caso non si prelevano tasse né spese
di giustizia.
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC
pronuncia: 1. Il
ricorso 8 novembre 2000 di __________ è nullo.
-
Non
si prelevano tasse e spese per il presente giudizio.
-
Intimazione:
–
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo di Mendrisio.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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