Cassation appeal declared null for insufficient grounds

16.2000.109Altro tribunale7 nov 2000Dismissed

Sintesi

The Civil Cassation Chamber of the Ticino Court of Appeal examined a cassation appeal against a Lugano Pretura judgment that had dismissed a claim for CHF 4,122.65 and refusal of definitive removal of an objection in debt enforcement. The appellant’s brief did not comply with the formal requirements for cassation, because it did not properly state the challenged grounds or develop factual and legal reasons; instead it only excused the absence at the hearing and restated the claim. The appeal was therefore declared null. In light of the circumstances, no court fees or costs were charged.

Regest

Art. 329 CPC; admissibility of a cassation appeal. A cassation appeal is void if it does not contain the requests for relief and the factual and legal reasons on which it relies, including an identifiable cassation ground; mere repetition of the merits position or explanations for non-attendance at the hearing do not suffice. Where the filing fails to meet these minimum requirements, the appellate court is unable to examine annulment grounds and must declare the appeal null. Under Art. 313 bis CPC, applied by reference via Art. 331 cpv. 1 CPC, a manifestly inadmissible or unfounded appeal may be disposed of by short reasoning and, in appropriate circumstances, without ordering costs.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.2000.109

Data decisione, Autorità: 07.11.2000, CCC

Incarto n. 16.2000.00109

Lugano 7 novembre 2000/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 27 ottobre 2000 presentato da


contro

la sentenza 9 ottobre 2000 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 10 luglio 2000 nei confronti di


patr. dall'avv. __________

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 4'122.65 nonché il rigetto in via

definitiva dell'opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell'UE di

Lugano, domande respinte dal primo giudice,

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 10 luglio 2000 __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 4'122.65 a saldo della fattura emessa il 15 dicembre 1999 per lavori di restauro di un pianoforte commissionatigli da quest'ultimo;

che il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestando in particolare la legittimazione attiva dell'istante, non avendo concluso alcun contratto con quest'ultima, nonché l'esistenza del credito fatto valere in giudizio avendo egli pagato l'intervento in discussione a __________ al quale era stato personalmente richiesto;

che con il querelato giudizio il segretario assessore ha respinto l'istanza non avendo l'istante, assente alla discussione, comprovato il suo credito;

che con atto ricorsuale 27 ottobre 2000, dal quale deve essere estromessa la documentazione prodotta per la prima volta in questa sede ricorsuale (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), __________, gerente della società istante, è insorto contro il predetto giudizio;

che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv. 3);

che nel caso concreto il contenuto dello scritto 27 ottobre 2000 del ricorrente alla Pretura (e da questa giustamente trasmesso alla Camera di cassazione civile) non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;

che infatti, invece di indicare le sue critiche alla decisione del segretario assessore relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o riguardanti l’applicazione di norme di diritto, il ricorrente si limita a scusare la propria assenza all'udienza e a ribadire la legittimità della sua richiesta di pagamento;

che pertanto questa Camera è nell’impossibilità di individuare e di decidere i presupposti per un eventuale annullamento del giudizio impugnato;

che il ricorso -a prescindere dalla legittimazione del ricorrente che appare agire in proprio nome- deve così essere respinto in quanto nullo ai sensi dell’art. 329 cpv. 3 CPC;

che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

che in considerazione della particolarità del caso non si prelevano tasse né spese di giustizia.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC

pronuncia: 1. Il ricorso 27 ottobre 2000 di __________ è nullo.

  1. Non si prelevano tasse né spese di giustizia.

  2. Intimazione a:


Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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