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16.2000.106 ΓÇó Exclusive venue in summary opposition proceedings under LEF
16.2000.106Altro tribunale23 nov 2000Dismissed
The Civil Cassation Chamber of the Ticino Court of Appeal rejected a debtor’s cassation appeal against provisional dismissal of an objection in debt enforcement for CHF 2,078.10. The appellant argued that a contractual forum clause in an earlier agreement deprived the Mendrisio court of territorial jurisdiction. The court held that the enforcement was based on a later direct acknowledgment of debt signed with the creditor and, in any event, that summary opposition proceedings fall under the exclusive forum of the debtor’s domicile. The appeal was dismissed as manifestly unfounded, and CHF 200 in costs were left to the appellant.
Art. 46 LEF; territorial jurisdiction in summary proceedings for provisional dismissal of opposition: the exclusive forum is the debtor’s domicile. A contractual prorogation agreed for ordinary proceedings does not extend to summary opposition proceedings. Where enforcement is based on a direct acknowledgment of debt, jurisdiction is determined by that title and not by an earlier contract. Under Art. 313 bis CPC in conjunction with Art. 331 cpv. 1 CPC, a cassation appeal that is manifestly unfounded may be dismissed by brief reasoning without inviting observations from the respondent.
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.2000.106
Data decisione, Autorità: 23.11.2000, CCC
Incarto n. 16.2000.00106
Lugano 23 novembre 2000/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
Segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 22 ottobre 2000 presentato da
Contro
la sentenza 10 ottobre 2000 del Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 5 settembre 2000 da
con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell'UEF di Mendrisio, domanda accolta dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con istanza 5 settembre 2000 __________ ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per l'incasso di fr. 2'078.10;
che con il querelato giudizio il segretario assessore, accertata la presenza agli atti di un valido riconoscimento di debito nello scritto 29 giugno 2000 con il quale l'escusso si è riconosciuto debitore nei confronti di __________ della somma posta in esecuzione, ha accolto l'istanza, peraltro rimasta incontestata dal convenuto che non ha presenziato al contraddittorio;
che con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento: il
ricorrente eccepisce soltanto l'incompetenza territoriale del giudice adito, ritenuto che nel contratto concluso con la ditta __________ di __________ -per conto della quale agirebbe l'istante- le parti hanno previsto quale foro competente quello di __________;
che la censura ricorsuale è del tutto infondata ritenuto che il riconoscimento di debito sul quale si basa la presente esecuzione non è il contratto che il ricorrente sostiene di aver concluso con la ditta __________ bensì l'impegno che lo stesso ha sottoscritto il 1° luglio 2000 direttamente con la procedente e nel quale ha riconosciuto di dovere a quest'ultima la somma di fr. 2'078.10 (importo esigibile a dipendenza del mancato puntuale pagamento delle rate pattuite);
che anche qualora l'esecuzione si fosse fondata su un contratto concluso con la ditta __________ che prevedesse il foro di __________, va rilevato che simile proroga varrebbe unicamente per le cause ordinarie, ma non per quelle sommarie di rigetto dell'opposizione per le quali l'art. 46 LEF prevede quale foro esclusivo quello del domicilio del debitore (D. Staehelin, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 18 e 19 ad art. 84 LEF);
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la OTLEF
pronuncia: 1. Il ricorso 22 ottobre 2000 di __________ è respinto.
Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 200.-, già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico.
Intimazione a:
–
Comunicazione alla Pretura della gurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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