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Numero d'incarto:
16.2000.101
Data decisione, Autorità:
30.10.2000, CCC
Incarto n.
16.2000.00101
Lugano
30 ottobre
2000/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 6
ottobre 2000 presentato da
Contro
la sentenza 22 settembre 2000 del Giudice di pace del
circolo del Ceresio nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 10
dicembre 1999 nei confronti di
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di
fr. 900.- oltre accessori, domanda
respinta dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con
istanza 10 dicembre 1999 __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine
di ottenere il pagamento di fr. 900.- a titolo di risarcimento danni in
relazione alla rescissione anticipata da parte del convenuto del contratto
avente per oggetto la locazione di una casa di vacanze di proprietà
dell'istante, situata a __________;
che il
convenuto, ancorché regolarmente citato, non è comparso all'udienza;
che con
il querelato giudizio il giudice di pace, accertato che tra le parti non si è
perfezionato nessun contratto e che l'istante neppure ha provato il danno fatto
valere in causa, ha respinto l'istanza;
che con
il presente tempestivo ricorso __________ è insorto contro il predetto giudizio
postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art.
327 lett. g CPC: il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver
arbitrariamente valutato le prove, in particolare per non aver ritenuto
provata la conclusione di un contratto tra le parti e l'intempestiva
rescissione del medesimo da parte del convenuto;
che
secondo l'art. 5 della Convenzione di Lugano il convenuto domiciliato nel
territorio di uno Stato contraente (quale lo è la __________) può essere citato
in un altro Stato contraente;
che è
pertanto data la competenza dei Tribunali svizzeri a dirimere la vertenza, non
essendo comunque stato contestato il foro del Circolo del Ceresio;
che
giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace
può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto
materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti
di causa o di prove;
che,
contrariamente a quanto preteso dal ricorrente, nella sentenza del giudice di
pace non sono ravvisabili gli estremi del motivo di cassazione invocato;
che
infatti la conclusione del primo giudice, che ha respinto le pretese
dell'istante non avendo questi comprovato la violazione del contratto, mancando
in particolare la prova del medesimo, nonché il danno fatto valere in giudizio,
trova puntuale riscontro nelle risultanze istruttorie, in specie nelle prove
documentali;
che dalle
stesse, in particolare dallo scritto 12 marzo 1999 dell'istante, risulta che il
perfezionamento del contratto di locazione era condizionato a due condizioni:
alla firma da parte dell'inquilino del formulario contrattuale e dalla notifica
di quella sottoscrizione il giorno stesso per fax;
che con
questa clausola l'istante ha voluto assoggettare il contratto alla forma
scritta;
che non avendo
il convenuto ossequiato a tale requisito di forma, il contratto non si è
perfezionato, da qui la corretta reiezione da parte del giudice di pace della
pretesa risarcitoria dell'istante per violazione contrattuale;
che per
quanto attiene alla censura ricorsuale secondo la quale il primo giudice
avrebbe erroneamente omesso di accertare una responsabilità pre-contrattuale a
carico del convenuto, la stessa deve essere disattesa siccome proposta per la
prima volta in questa sede, quindi in contrasto con l'art. 321 cpv. 1 lett. b
CPC che vieta alle parti la facoltà di addurre in questa sede nuovi fatti,
prove o eccezioni;
che il
ricorso deve così essere respinto;
che
giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per
cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera
può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica
alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o
manifestamente infondato;
che le
spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 6 ottobre 2000 di __________ è
respinto.
-
Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.-, sono poste a carico
del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo del Ceresio
Per la Camera di cassazione civile del
Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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