Mother’s illness did not justify absence from hearing

16.2000.100Altro tribunale18 ott 2000Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Civil Cassation Chamber of the Ticino Court of Appeal dismissed an appeal against a lower-court decision that had awarded CHF 2,150 and definitively lifted an objection. The appellant said she had missed the hearing because she had to travel urgently to Liguria for her mother's surgery. The court held that this circumstance did not amount to a valid excuse under the procedural rules, since illness as a reason for absence concerns the party or counsel, and no postponement request or timely notice had been made to the court. Costs of CHF 60 were charged to the appellant.

Massima Omnilex

Art. 136 cpv. 1 CPC; hearing absence and excusable impediment: the illness of a third person, including a close relative, does not in principle justify a party's non-appearance. An excuse is recognized only for illness affecting the party or its counsel, or, in exceptional cases, for other serious reasons if the party timely requests a postponement or at least notifies the court of the impediment. Absent such procedural initiative, no violation of the right to be heard is established (consid. 2).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.2000.100

Data decisione, Autorità: 18.10.2000, CCC

Incarto n. 16.2000.00100

Lugano 18 ottobre 2000/kc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso 29 settembre 2000 presentato da


contro

la sentenza 19 settembre 2000 del Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 11 luglio 2000 da


(patr. __________)

con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 2'150.– oltre accessori nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________dell’UEF di Mendrisio, domande accolte dal primo giudice,

esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto: che con istanza 11 luglio 2000 __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 2'150.– a saldo della nota emessa il 18 marzo 1999 per le prestazioni professionali svolte a favore di quest’ultima in relazione all’apertura di un esercizio pubblico a __________ (__________);

che con il querelato giudizio il segretario assessore della giurisdizione di Mendrisio–Sud, giudicando sulla base della documentazione prodotta dalla parte istante, ha accolto l'istanza avendo quest’ultima sufficientemente comprovato il suo credito, rimasto incontestato dalla convenuta che non ha presenziato alla discussione;

che con atto ricorsuale 29 settembre 2000 ____________________ è insorta contro il predetto giudizio: dopo aver descritto il rapporto sorto con la controparte, la ricorrente afferma di non aver potuto partecipare all’udienza del 13 settembre 2000, avendo dovuto partire urgentemente per la Liguria dove sua madre sarebbe stata sottoposta a un intervento chirurgico: in particolare espone che il suo stato d'animo, turbato a causa della salute della madre, è stato causa dell'omesso avvertimento alla Pretura (essa è partita il giorno 10 settembre) di non poter presenziare all'udienza;

che, non avendo potuto esporre al giudice le proprie ragioni e prove, ritiene "ingiusta" nei suoi confronti la sentenza impugnata;

che a prescindere dal rispetto dei presupposti formali per presentare ricorso per cassazione (art. 329 CPC), dal testo del medesimo è possibile stabilire che il motivo di cassazione implicitamente invocato è quello di cui all'art. 327 lett. e CPC;

che tuttavia –in linea di principio– la malattia dalla madre, con conseguente assenza della convenuta all’estero dal 10 al 15 settembre 2000, non costituisce un impedimento tale da giustificare la sua assenza all’udienza del 13 settembre 2000;

che infatti la malattia quale causa di assenza da un'udienza giudiziaria è, a determinate condizioni, solo quella che colpisce la parte stessa o il suo patrocinatore (art. 136 cpv. 1 CPC);

che ciò non esclude la possibilità che, in casi particolari, il giudice accordi il rinvio di un'udienza anche per altri motivi gravi, ma ciò presuppone in ogni caso la presentazione di una domanda processuale in tal senso o, al limite, la comunicazione dell'impedimento all'autorità giudiziaria (Cocchi / Trezzini, CPC–TI, art. 136, m. 1);

che poiché la ricorrente ammette di aver omesso ogni attività nei confronti della Pretura prima dell'udienza e poiché non sostiene di non essere stata citata regolarmente al contraddittorio, non sono dati i presupposti della lesione del diritto di essere sentita;

che, non essendosi attuato il motivo di cassazione invocato, il ricorso dev'essere respinto, mentre le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC);

che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente infondato.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 372 segg. CP, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG

pronuncia: 1. Il ricorso 29 settembre 2000 __________ è respinto.

  1. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 60.–, sono poste a carico della ricorrente.

  2. Intimazione a:


Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio–Sud.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

cassation appealright to be heardabsence from hearingpostponement requestexcusable impedimentcourt costsdefinitive lifting of opposition

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appellant's absence from the hearing due to her mother's illness justified cassation of the lower-court judgment for violation of the right to be heard.

Decisione estratta

No. Illness of a close relative does not, by itself, justify absence from a hearing; the appellant also failed to notify the court or request a postponement.

Motivazione estratta

Under Art. 136 CPC, illness as an excuse concerns the party or counsel, not a third person. A postponement for other serious reasons requires at least a procedural request or communication of the impediment, which was absent here. Therefore no denial of the right to be heard occurred.

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