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Numero d'incarto:
16.2000.100
Data decisione, Autorità:
18.10.2000, CCC
Incarto n.
16.2000.00100
Lugano
18 ottobre
2000/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso 29 settembre 2000 presentato da
contro
la sentenza 19 settembre 2000 del Segretario assessore della Pretura
della giurisdizione di Mendrisio sud nella causa a procedura inappellabile promossa
con istanza 11 luglio 2000 da
(patr. __________)
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 2'150.– oltre
accessori nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla
convenuta al PE no. __________dell’UEF di Mendrisio, domande accolte dal primo
giudice,
esaminati
gli atti,
considerato
in fatto e in diritto: che con
istanza 11 luglio 2000 __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine
di ottenere il pagamento di fr. 2'150.– a saldo della nota emessa il 18 marzo
1999 per le prestazioni professionali svolte a favore di quest’ultima in
relazione all’apertura di un esercizio pubblico a __________ (__________);
che
con il querelato giudizio il segretario assessore della giurisdizione di Mendrisio–Sud,
giudicando sulla base della documentazione prodotta dalla parte istante, ha
accolto l'istanza avendo quest’ultima sufficientemente comprovato il suo
credito, rimasto incontestato dalla convenuta che non ha presenziato alla
discussione;
che
con atto ricorsuale 29 settembre 2000 ____________________ è insorta contro il
predetto giudizio: dopo aver descritto il rapporto sorto con la controparte, la
ricorrente afferma di non aver potuto partecipare all’udienza del 13 settembre
2000, avendo dovuto partire urgentemente per la Liguria dove sua madre sarebbe
stata sottoposta a un intervento chirurgico: in particolare espone che il suo
stato d'animo, turbato a causa della salute della madre, è stato causa
dell'omesso avvertimento alla Pretura (essa è partita il giorno 10 settembre)
di non poter presenziare all'udienza;
che,
non avendo potuto esporre al giudice le proprie ragioni e prove, ritiene
"ingiusta" nei suoi confronti la sentenza impugnata;
che
a prescindere dal rispetto dei presupposti formali per presentare ricorso per
cassazione (art. 329 CPC), dal testo del medesimo è possibile stabilire che il
motivo di cassazione implicitamente invocato è quello di cui all'art. 327 lett.
e CPC;
che
tuttavia –in linea di principio– la malattia dalla madre, con conseguente
assenza della convenuta all’estero dal 10 al 15 settembre 2000, non costituisce
un impedimento tale da giustificare la sua assenza all’udienza del 13 settembre
2000;
che
infatti la malattia quale causa di assenza da un'udienza giudiziaria è, a
determinate condizioni, solo quella che colpisce la parte stessa o il suo
patrocinatore (art. 136 cpv. 1 CPC);
che
ciò non esclude la possibilità che, in casi particolari, il giudice accordi il
rinvio di un'udienza anche per altri motivi gravi, ma ciò presuppone in ogni
caso la presentazione di una domanda processuale in tal senso o, al limite, la
comunicazione dell'impedimento all'autorità giudiziaria (Cocchi / Trezzini,
CPC–TI, art. 136, m. 1);
che
poiché la ricorrente ammette di aver omesso ogni attività nei confronti della
Pretura prima dell'udienza e poiché non sostiene di non essere stata citata
regolarmente al contraddittorio, non sono dati i presupposti della lesione del
diritto di essere sentita;
che,
non essendosi attuato il motivo di cassazione invocato, il ricorso dev'essere
respinto, mentre le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC);
che
giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione
in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere
con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte
per le osservazioni qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente
infondato.
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 372 segg. CP, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: 1. Il
ricorso 29 settembre 2000 __________ è respinto.
-
Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 60.–, sono poste a carico
della ricorrente.
-
Intimazione
a:
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio–Sud.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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