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Numero d'incarto:
16.2000.00132
Data decisione, Autorità:
02.04.2001, CCC
Incarto n.
16.2000.00132
Lugano
02 aprile
2001/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 7 dicembre 2000 presentato da
(patr. dall’avv. __________)
contro
la sentenza 23 novembre 2000 del Giudice di pace del circolo di
Sonvico nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti
promossa con istanza 12 ottobre 2000 nei confronti di
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva
dell’opposizione interposta dall’escussa al PE no. __________dell’UE di Lugano,
domanda respinta dal primo giudice,
esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
-
Con
istanza 12 ottobre 2000 il __________ o ha chiesto il rigetto in via definitiva
dell'opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatole
per l’incasso di fr. 511.55 oltre interessi e spese, importo corrispondente a
quanto dalla stessa dovuto a titolo di conguagli e di anticipo sui contributi (fr. 450.– +
fr. 61.65) nell'ambito della procedura di raggruppamento terreni nel Comune di
__________ che ha interessato le sue particella n. __________ e . A
valere quale titolo esecutivo l’istante ha prodotto la risoluzione 20 agosto
1991 con la quale è stato approvato in via definitiva il progetto di nuovo
riparto dei fondi del raggruppamento terreni nel Comune (doc. C), l'estratto
del nuovo riparto relativo alle part (doc. E) e __________ (doc. H)
di proprietà dell'escussa, nonché le richieste di pagamento 24 marzo 2000 (doc.
D), 6 giugno (doc. F) e 15 giugno 2000 (doc. G). L'escussa si è opposta alla
pretesa avversaria contestando l'esistenza medesima del credito posto in esecuzione,
peraltro dalla stessa tempestivamente contestato.
-
Con
il querelato giudizio il primo giudice ha respinto l’istanza, non potendo
attribuire alla documentazione prodotta la qualifica di valido titolo esecutivo
ai sensi dell'art. 80 LEF.
-
Con
il presente tempestivo gravame il __________ è insorto contro il predetto giudizio
postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art.
327 lett. g CPC. Il ricorrente eccepisce innanzitutto la nullità della sentenza
in quanto non notificata per lettera raccomandata così come impone l'art. 124
CPC. Nel merito rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le
prove ed erroneamente applicato il diritto, non riconoscendo alla
documentazione allegata all'istanza la qualifica di valido titolo esecutivo al
quale l'escussa non ha opposto nessuna valida eccezione ai sensi dell'art. 81
LEF.
Con
osservazioni 8 gennaio 2001 la convenuta ha postulato la reiezione del ricorso
eccependone pure la nullità dal punto di vista formale.
-
Preliminarmente
va rilevato che gli errori di redazione e le imprecisioni contenute nel testo
del ricorso non sono di natura tale da pregiudicarne la comprensione o la ricevibilità,
ragione per la quale le censure sollevate dal ricorrente possono essere esaminate.
-
Per
quanto attiene alle modalità di notifica della sentenza, l'art. 124 cpv. 1 CPC
–che il ricorrente pretende essere stato violato dal primo giudice– prevede che
la stessa avvenga, di regola, mediante invio postale raccomandato. Poiché tale
modalità di notifica non è resa obbligatoria, non può certo essere censurato
l'operato del giudice di pace che ha spedito la sentenza con invio semplice.
Ciò a maggior ragione perché –nella fattispecie– la nullità della sentenza
(art. 124 cpv. 7 CPC) potrebbe essere sollevata unicamente dalla parte che
contesta di aver ricevuto l'atto senza che l’autorità riesca ad apportare la
prova contraria (Cocchi/ Trezzini, CPC–TI, ad art. 124 N. 427), ciò che
non è evidentemente il caso in concreto avendo il ricorrente ricevuto la
sentenza del giudice di pace, tant'è che contro la medesima ha interposto
tempestivo ricorso.
Su
questo punto il ricorso, manifestamente infondato, deve essere respinto senza
ulteriori approfondimenti.
-
Giusta
l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere
annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale
o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa
o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è
arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed
indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della
giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi;
per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta
(o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta
da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 126 I 170 consid.
3a).
-
Nella
procedura di rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio
ed in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall’istante possiede tutti i
requisiti perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi
dell’art. 80 LEF (D. Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über
Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 115 ad art. 80).
Simile
carattere è riconosciuto, oltre alle sentenze, anche alle decisioni delle
autorità amministrative riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico
in quanto il diritto cantonale le parifichi a sentenze esecutive (art. 80 cpv.
2 cifra 3 LEF). Nel nostro Cantone simile parificazione è prevista per le
decisioni definitive di autorità amministrative e giudiziarie cantonali,
comunali o d’altra natura riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico
(art. 28 LALEF).
-
Contrariamente
a quanto sembra pretendere il ricorrente, il fatto che l'art. 46 della Legge
sul raggruppamento e la permuta dei terreni (RL 7.3.2.1) parifichi a titolo esecutivo
le bollette d'incasso dei contributi e dei crediti risultanti dai conguagli,
non significa che queste bollette possano rivestire una qualsiasi forma, ovvero
che qualsiasi richiesta di pagamento del __________ costituisca titolo
esecutivo. Infatti, per poter giustificare il rigetto definitivo
dell'opposizione, la richiesta di pagamento dell'ente pubblico deve essere
oggetto di una decisione, ossia di un provvedimento adottato dall'autorità
"iure imperii", in un caso concreto, inteso a costituire, modificare
o sopprimere diritti e obblighi dell'amministratore fondati sul diritto
pubblico o per accertarne l'esistenza, l'inesistenza o l'estensione (cfr. art.
55 cpv. 1 PAmm; RDAT II–1994, n. 8 e 16; Borghi/ Corti, Compendio
di procedura amministrativa ticinese, Lugano, 1997, n. 4 ad art. 1 Pamm; Scolari,
Diritto amministrativo, Parte generale, n. 200; D. Staehelin, op.cit.,
n. 112, 116 e 119). Questa decisione deve inoltre aver assunto carattere
definitivo, nel senso che contro la medesima non deve essere più proponibile un
rimedio di diritto ordinario, ciò che deve risultare dall'attestazione del suo
passaggio in giudicato (Knapp/Hertig in BlSchK 1986, p. 131; D. Staehelin,
op.cit., n. 110 segg.).
-
Nel
caso concreto, come correttamente concluso dal primo giudice, dalla documentazione
prodotta dall'istante non risulta alcun documento che adempia ai requisiti
sopra menzionati.
Gli
estratti del nuovo riparto dei fondi doc. E (riferito alla part. __________ e
peraltro neppure intestato all'escussa) e doc. H (riferito alla part
__________), non possono essere considerati titoli esecutivi, trattandosi della
descrizione dell'estensione e del valore dei fondi dell'escussa dopo il RT,
mentre nei medesimi non figura nessuna indicazione atta ad orientare la
destinataria sul carattere vincolante del documento (D. Staehelin,
op.cit., n. 120). Inoltre, mancando negli estratti una qualsiasi indicazione
circa i rimedi di diritto contro il calcolo del conguaglio posto a carico dell'escussa, non è
neppure possibile concludere al carattere definitivo dei medesimi (Staehelin,
op.cit., n. 127). Lo stesso dicasi per la richiesta di pagamento 24 marzo 2000
(doc. D), alla quale non può essere attribuita la qualifica di valido titolo
esecutivo ai sensi dei principi sopra esposti (D. Staehelin, op.cit., n.
120). Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il fatto che la
procedura di raggruppamento terreni nel Comune di __________ si sia conclusa e
che l’assegnazione dei terreni abbia assunto carattere definitivo (doc. C, E e
F) come sembra essere il caso in concreto, non esonerava il Consorzio
dall'obbligo di munirsi di un valido titolo esecutivo prima di procedere nei
confronti dell'escussa, tant'è che lo stesso art. 46 della Legge sul
raggruppamento e la permuta dei terreni prevede la necessità di emanare una
bolletta per l'incasso dei contributi.
- Alla
luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo
di cassazione in particolare non quello dell'arbitraria valutazione delle prove
documentali e dell'errata applicazione dell'art. 80 LEF da parte del primo
giudice, deve essere respinto.
Tasse
e spese seguono la soccombenza.
- A
titolo abbondanziale, con riferimento alle disposizioni di legge indicate dal
primo giudice, va rilevato che indipendentemente dal richiamo all'art. 68 LEF
che non concerne la fattispecie, il primo giudice ha correttamente basato il proprio
giudizio sull'art. 80 LEF e, escludendo la presenza agli atti di un valido
titolo esecutivo, ha giustamente respinto l'istanza rendendo pertanto superfluo
l'esame del benfondato delle ulteriori eccezioni sollevate dall'escussa sulla
base dell'art. 81 LEF.
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 e la OTLEF
pronuncia: 1. Il ricorso
per cassazione 7 dicembre 2000 __________ è respinto.
-
Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.–, già anticipate dal
ricorrente, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere a __________ un'indennità
di fr. 50.– per questa sede.
Intimazione a:
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo di Sonvico.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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