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Numero d'incarto:
16.2000.00124
Data decisione, Autorità:
10.01.2001, CCC
Incarto n.
16.2000.00124
Lugano
10 gennaio
2001/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 20 novembre 2000 presentato da
contro
la sentenza 11 novembre 2000 del Giudice di pace del circolo di
Bellinzona nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti
promossa con istanza 12 ottobre 2000 da
__________ (rappr. __________)
con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via definitiva
dell'opposizione interposta dall'escussa al PE no. 225561 dell'UEF di Bellinzona,
domanda accolta dal primo giudice,
esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con
istanza 12 ottobre 2000 __________ ha chiesto il rigetto in via definitiva
dell'opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatole
per l'incasso di fr. 1'776.75 oltre interessi;
che
a valere quale titolo esecutivo l'istante ha prodotto la sentenza 6 luglio 2000
del Giudice di pace del Circolo di Bellinzona con la quale l'escussa è stata
condannata a pagarle la somma di fr. 1'776.– oltre interessi del 5% dal 13
gennaio 2000 a saldo delle sue pretese salariali;
che
l'escussa si è opposta all'istanza contestando il credito fatto valere
dall'istante;
che
con il querelato giudizio il giudice di pace, accertata la presenza agli atti
di un valido titolo esecutivo, ha accolto l'istanza;
che
con il presente tempestivo ricorso __________ è insorta contro il predetto giudizio;
che
nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione, quale quella che oppone
le parti, il giudice è tenuto a verificare l'esistenza di un valido titolo
esecutivo (art. 80 LEF);
che
in concreto la sentenza 6 luglio 2000 del Giudice di pace del circolo di
Bellinzona ha tale caratteristiche avendo questa Camera dichiarati nullo (il 18
luglio 2000) rispettivamente tardivo (il 10 agosto 2000) i ricorsi inoltrati da
__________ contro quella decisione;
che
in presenza di un valido titolo esecutivo, l'escusso può unicamente opporre,
comprovandole mediante documenti, le eccezioni indicate all'art. 81 LEF, ovvero
di aver estinto il debito dopo la sentenza, di aver ottenuto una proroga del
termine di pagamento o che il debito è prescritto;
che
dinanzi al primo giudice l'escussa non ha provato nessuna di queste eccezioni
essendosi limitata a contestare la sentenza 6 luglio 2000 e a riproporre
contestazioni di merito, che il primo giudice non ha correttamente considerato
in quanto irrilevanti ai fini di una procedura di rigetto definitivo
dell'opposizione;
che
il ricorso, che non ha evidenziato nessuna censura nei confronti del giudizio impugnato,
deve così essere respinto;
che
giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione
in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere
con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte
per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente
infondato;
che
le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese la OTLEF
pronuncia:
-
Il
ricorso per cassazione 20 novembre 2000 di __________ è respinto.
-
Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 60.–, sono poste a carico
della ricorrente.
-
Intimazione:
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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