Cassation appeal dismissed in definitive debt-enforcement release

16.2000.00124Altro tribunale10 gen 2001Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Civil Cassation Chamber of the Ticino Court of Appeal dismissed a cassation appeal against a peace judge decision granting definitive release of opposition in debt enforcement. The creditor relied on a prior judgment for salary claims. The court held that the prior judgment was a valid enforceable title, that the debtor had not proven any admissible objection under Art. 81 SchKG, and that the appeal did not raise any concrete challenge to the impugned judgment. Costs of CHF 60 were imposed on the appellant.

Massima Omnilex

Art. 80–81 SchKG; definitive release of opposition on the basis of a judgment title. In proceedings for definitive release, the judge examines only whether a valid enforceable title exists and whether the debtor proves, by documentary evidence, one of the exclusive objections under Art. 81 SchKG, namely extinction of the debt after the judgment, extension of time for payment, or prescription. Objections going to the merits of the underlying claim are inadmissible. A cassation appeal that contains no concrete criticism of the impugned judgment is manifestly unfounded and may be rejected by brief reasoning under Art. 313 bis CPC in conjunction with Art. 331 cpv. 1 CPC (consid. 1–3).

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Numero d'incarto: 16.2000.00124

Data decisione, Autorità: 10.01.2001, CCC

Incarto n. 16.2000.00124

Lugano 10 gennaio 2001/kc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 20 novembre 2000 presentato da


contro

la sentenza 11 novembre 2000 del Giudice di pace del circolo di Bellinzona nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 12 ottobre 2000 da

__________ (rappr. __________)

con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dall'escussa al PE no. 225561 dell'UEF di Bellinzona, domanda accolta dal primo giudice,

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto: che con istanza 12 ottobre 2000 __________ ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatole per l'incasso di fr. 1'776.75 oltre interessi;

che a valere quale titolo esecutivo l'istante ha prodotto la sentenza 6 luglio 2000 del Giudice di pace del Circolo di Bellinzona con la quale l'escussa è stata condannata a pagarle la somma di fr. 1'776.– oltre interessi del 5% dal 13 gennaio 2000 a saldo delle sue pretese salariali;

che l'escussa si è opposta all'istanza contestando il credito fatto valere dall'istante;

che con il querelato giudizio il giudice di pace, accertata la presenza agli atti di un valido titolo esecutivo, ha accolto l'istanza;

che con il presente tempestivo ricorso __________ è insorta contro il predetto giudizio;

che nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione, quale quella che oppone le parti, il giudice è tenuto a verificare l'esistenza di un valido titolo esecutivo (art. 80 LEF);

che in concreto la sentenza 6 luglio 2000 del Giudice di pace del circolo di Bellinzona ha tale caratteristiche avendo questa Camera dichiarati nullo (il 18 luglio 2000) rispettivamente tardivo (il 10 agosto 2000) i ricorsi inoltrati da __________ contro quella decisione;

che in presenza di un valido titolo esecutivo, l'escusso può unicamente opporre, comprovandole mediante documenti, le eccezioni indicate all'art. 81 LEF, ovvero di aver estinto il debito dopo la sentenza, di aver ottenuto una proroga del termine di pagamento o che il debito è prescritto;

che dinanzi al primo giudice l'escussa non ha provato nessuna di queste eccezioni essendosi limitata a contestare la sentenza 6 luglio 2000 e a riproporre contestazioni di merito, che il primo giudice non ha correttamente considerato in quanto irrilevanti ai fini di una procedura di rigetto definitivo dell'opposizione;

che il ricorso, che non ha evidenziato nessuna censura nei confronti del giudizio impugnato, deve così essere respinto;

che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

che le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese la OTLEF

pronuncia:

  1. Il ricorso per cassazione 20 novembre 2000 di __________ è respinto.

  2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 60.–, sono poste a carico della ricorrente.

  3. Intimazione:

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

debt enforcementdefinitive release of oppositionenforceable titledocumentary objectionscassation appealcourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the prior judgment constituted a valid enforceable title for definitive release of opposition.

Decisione estratta

Yes. The 6 July 2000 judgment was a valid enforceable title under Art. 80 SchKG.

Motivazione estratta

The court held that the debtor's earlier attacks on that judgment had already been declared null or late, so the title remained valid and enforceable.

Questione giuridica chiave

Whether the debtor proved any objection under Art. 81 SchKG that would bar definitive release.

Decisione estratta

No. The debtor proved none of the exhaustive objections permitted after a judgment title.

Motivazione estratta

Only extinction after judgment, extension of payment time, or prescription can be raised by documents; the debtor merely reargued the merits and challenged the prior judgment, which is irrelevant in this procedure.

Questione giuridica chiave

Whether the cassation appeal challenged the impugned judgment in a substantiated way.

Decisione estratta

No. The appeal raised no specific censures against the lower judgment.

Motivazione estratta

Because no reviewable error was indicated, the appeal was manifestly unfounded and had to be rejected.

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