Cassation appeal declared null for insufficient reasoning

16.2000.00113Altro tribunale10 gen 2001Inadmissible

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Civil Cassation Chamber of the Ticino Court of Appeal considered a cassation appeal against a summary enforcement judgment granting provisional relief from opposition in debt collection proceedings. The appellant’s filing did not contain specific objections to the pretore’s reasoning and instead set out general complaints. The court held that the appeal failed to satisfy the formal requirements of Art. 329 CPC and was therefore null. It also noted that the alleged payment of the debt had not been made credible and that the late health-related request for postponement could not be treated as valid. No fees or costs were imposed.

Massima Omnilex

Art. 329 cpv. 2-3 CPC; art. 331 cpv. 1 CPC; admissibility of a cassation appeal: the appeal must contain the relief sought and the factual and legal grounds supporting it, with specification or at least illustration of the invoked ground of cassation; otherwise it is null. General complaints unrelated to the challenged judgment do not satisfy the requirement. Under art. 313 bis CPC, the court may decide by brief reasoning and without hearing the other side where the appeal is inadmissible or manifestly unfounded. A belated request for postponement cannot be considered if it reaches the court only after the hearing has already taken place.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.2000.00113

Data decisione, Autorità: 10.01.2001, CCC

Incarto n. 16.2000.00113

Lugano 10 gennaio 2001/kc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso 1° novembre 2000 presentato da


contro

la sentenza 30 ottobre 2000 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5 nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 21 settembre 2000 da


con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta dall’escusso al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice,

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto: che con istanza 21 settembre 2000 __________ ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per l’incasso di fr. 4'950.55 corrispondenti al saldo scoperto sull'utilizzo della __________ no. __________ (doc. __________);

che a valere quale riconoscimento di debito l’istante ha prodotto l’attestato carenza beni rilasciatole dall’UE di Lugano il 5 agosto 1999 (doc. B);

che con il querelato giudizio il primo giudice ha accolto l'istanza, accertando la presenza agli atti di un valido titolo di rigetto dell’opposizione nell’attestato carenza beni al quale l'escusso non ha opposto nessuna valida eccezione, non avendo presenziato al contraddittorio;

che con atto ricorsuale 1° novembre 2000, trasmesso per competenza a questa Camera dalla Camera dei ricorsi penali alla quale il ricorso è stato erroneamente indirizzato, __________ è insorto contro il predetto giudizio;

che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv. 3);

che nel caso concreto il contenuto dello scritto 1° novembre 2000 del ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;

che infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche esclusivamente attinenti alla decisione del pretore, il ricorrente si duole di ingiustizie di vario genere che sostiene aver subito;

che è quindi impossibile individuare e decidere i presupposti di un eventuale annullamento del giudizio impugnato, tanto più che l'allegazione del ricorrente di cui al suo scritto 29 ottobre 2000 –a prescindere dalla sua proponibilità non essendo stata formalizzata al contraddittorio– secondo la quale egli avrebbe pagato il debito posto in esecuzione, non è stata minimamente resa verosimile;

che abbondanzialmente, in merito allo scritto 29 ottobre 2000 con il quale il ricorrente comunicava alla Pretura la propria impossibilità a partecipare al contraddittorio per motivi di salute, a prescindere dal fatto che la documentazione medica allegata a questo scritto non comprova che egli non potesse essere presente in Pretura il 30 ottobre 2000, va rilevato che è stato spedito solo il 30 ottobre 2000 ed è quindi pervenuto alla Pretura il giorno successivo, ovvero quando l'udienza aveva già avuto luogo, di modo che tale scritto non poteva neppure essere considerato come una valida richiesta di rinvio dell'udienza ai sensi dell'art. 136 CPC;

che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

che in considerazione della particolarità del caso non si prelevano, eccezionalmente, tasse né spese di giustizia.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC

pronuncia: 1. Il ricorso 1° novembre 2000 __________ è nullo.

  1. Non si prelevano tasse né spese per il presente giudizio.

  2. Intimazione a:

– __________.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

debt enforcementprovisional release from oppositioncassation appealadmissibilityformal requirementsnullitycost waiver

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the cassation appeal met the formal reasoning requirements under Art. 329 CPC

Decisione estratta

No. The filing did not set out specific criticisms of the challenged judgment and therefore could not be treated as a valid cassation appeal.

Motivazione estratta

The appellant raised general grievances instead of legal and factual grounds directed at the pretore's decision; the court could not identify any basis for annulment.

Questione giuridica chiave

Whether the costs and court fees should be charged

Decisione estratta

No. In view of the particular circumstances, no court fees or costs were levied.

Motivazione estratta

The chamber exercised its discretion to waive fees and costs exceptionally.

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