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Numero d'incarto:
16.2000.00107
Data decisione, Autorità:
10.01.2001, CCC
Incarto n.
16.2000.00107
Lugano
10 gennaio
2001/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 25 ottobre 2000
presentato nella forma dell'appello da
(rappr. __________)
contro
la sentenza 17 ottobre 2000 del Pretore del Distretto di Bellinzona
nella causa a procedura speciale in materia di contratto di lavoro promossa con
istanza 21 febbraio 2000 nei confronti di
(patr. dall'avv. __________)
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 4'566.70 oltre
interessi a titolo di pretese salariali, domanda parzialmente accolta dal primo
giudice,
esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con
istanza 21 febbraio 2000 __________ ha convenuto in giudizio il suo ex datore
di lavoro __________, alle dipendenze della quale ha lavorato in qualità di
aiuto medico dal 1° marzo 1995 al 31 dicembre 1999, al fine di ottenere il
pagamento di fr. 3'462.79 –domanda estesa in prosieguo di causa a fr. 4'566.70–
a saldo delle proprie pretese per il pagamento integrale del salario durante il
periodo di congedo maternità (settembre/dicembre 1999), delle vacanze non
godute e delle ore di lavoro straordinario effettuate;
che
il convenuto si è opposto alle pretese avversarie sostenendo di aver saldato
tutte le spettanze salariali della dipendente, in particolare quelle relative
al periodo di congedo maternità durante il quale ha versato alla dipendente
quanto di sua spettanza sulla base del contratto di lavoro sottoscritto dalle
parti;
che
con il querelato giudizio il pretore, accertato il regolare pagamento del
salario per il periodo di congedo maternità e quindi l'infondatezza della
rivendicazione dell'istante a questo titolo, ha riconosciuto a quest'ultima
unicamente l’importo di fr. 1'678.30 pari al saldo delle vacanze non godute,
mentre ha respinto in quanto non comprovata l'ulteriore pretesa di pagamento
delle ore di lavoro straordinario;
che con il presente tempestivo ricorso, che deve essere trattato
quale ricorso per cassazione in virtù dei combinati disposti di cui agli art.
418 e 400 CPC, __________ è insorta contro il predetto giudizio;
che
con osservazioni 4 novembre 2000 la controparte ha postulato la reiezione del
ricorso;
che
giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato
valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di
diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il
motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv.3);
che
nel caso concreto il contenuto del ricorso 25 ottobre 2000 non supera la soglia
imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;
che
infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del
pretore relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o
riguardanti l’applicazione di norme di diritto, la ricorrente si limita a
riproporre la propria versione dei fatti contrapponendola a quella del
convenuto e a manifestare il proprio disaccordo in merito all'accoglimento da
parte del pretore della tesi difensiva di quest'ultimo piuttosto che della sua;
che
le sue allegazioni risultano difformi dallo scopo di sostanziare la presenza di
uno dei motivi di cassazione previsti dalla legge già a dipendenza del fatto
che la ricorrente ha quasi integralmente riprodotto –parola per parola– il suo
esposto scritto 11 settembre 2000, consegnato al pretore e divenuto parte integrante
del verbale (di ugual data) del dibattimento finale;
che
così facendo, la ricorrente non ha in pratica manifestato nessuna critica nei
confronti del giudizio pretorile (Cocchi/Trezzini, CPC–TI, ad art. 329,
m. 5);
che,
al proposito e dal punto di vista formale, se la giurisprudenza ha lasciata indecisa
la questione a sapere se l'appello che riproduce l'allegato conclusionale, testualmente
o quasi, sia o no ricevibile (Cocchi/Trezzini, op.cit., ad art. 309, m.
22), il problema si pone ben diversamente e dev'essere risolto negativamente
per il ricorso in cassazione, laddove la seconda istanza non ha pieno potere
cognitivo, ma è limitata all'esame dei motivi sollevati dalla parte ricorrente;
che
il ricorso è pure carente dal punto di vista dell’indicazione delle domande di
ricorso, non avendo la ricorrente formalmente chiesto l’annullamento del giudizio
impugnato, che è poi lo scopo del ricorso per cassazione (Guldener,
Schweizerisches Zivilprozessrecht, 1979, p. 487).
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC e l’art. 417 lett. e CPC
pronuncia: 1. Il
ricorso 25 ottobre 2000 __________ è nullo.
-
Non
si prelevano tasse o spese per il presente giudizio. __________ rifonderà al
dr. med. __________ l'importo di fr. 300.– a titolo di ripetibili di questa
sede.
-
Intimazione:
–
Comunicazione alla Pretura
del distretto di Bellinzona.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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