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Numero d'incarto:
16.2000.00099
Data decisione, Autorità:
29.01.2001, CCC
Incarto n.
16.2000.00099
Lugano
29 gennaio
2001/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente
per giudicare i ricorsi per cassazione 3 ottobre 2000 presentato da
__________ (patr. dall'avv.
__________)
e 4 ottobre 2000 di
__________ (patr.
dall'avv. __________)
contro
la
sentenza 13 settembre 2000 del Pretore della giurisdizione di Locarno–Campagna
nelle cause a procedura inappellabile promosse con istanze 7 settembre 1999 (inc.
- IU.99.60), 21 ottobre 1999 (inc. n. IU.99.72), 30 novembre 1999 (inc.
- IU.99.86), 28 febbraio 2000 (inc. n. IU.00.12) e 26 maggio
2000 (inc. n. IU.00.41) da __________, __________, nei confronti di
__________, con le quali l'istante ha chiesto il disconoscimento dei debiti di
cui alle sentenze di rigetto provvisorio dell'opposizione del 17 agosto 1999, 30
settembre 1999 e 9 febbraio 2000 del medesimo Pretore, domande parzialmente
accolte dal primo giudice,
esaminati
gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
-
Con
atto notarile 3 maggio 1982 __________ aveva trasferito al nipote __________ la
proprietà dei fondi n. ____________________ e __________, ora riuniti nella
particella n. __________ di __________, sui quali conduceva un’azienda di
pollicoltura. Dal canto suo __________ si era impegnato a versare allo zio
un'indennità mensile di fr. 1'500.– indicizzabili, a far tempo dal 1° maggio
1982, vita natural durante. Dal 1985 (cfr. istanza possessoria del 27 ottobre
1986, inc. n. 179/1986) sono sorte tra le parti divergenze in merito alle possibilità
di accesso veicolare ai fondi, privi di sbocchi sulla strada comunale. Mentre
in precedenza __________ i, come pure lo zio __________, hanno sempre potuto
transitare sulla strada sterrata che attraversa la particella n. __________ di
proprietà della defunta __________, allora convivente di __________ e alla
quale é succeduto __________, dal 1985 è stato impedito a __________ il
passaggio su questa strada. Inutili sono stati al proposito i tentativi fatti
da __________ per ottenere il riconoscimento giudiziale di un diritto di passo
sulla proprietà __________. Dopo che il Pretore della Giurisdizione di Locarno
Campagna aveva riconosciuto il diritto di passo pedonale, con sentenza del 18
novembre 1998 la prima Camera civile del Tribunale d'appello ha ordinato a
__________ di non accedere alla sua proprietà attraverso il fondo __________.
Il ricorso per riforma __________ è stato respinto l'8 marzo 1999 dal Tribunale
federale (doc. E, inc.n. IU.99.60). A seguito di questa decisione, e più
precisamente a far tempo dal mese di aprile 1999, __________ ha sospeso il
pagamento delle indennità mensili di spettanza di __________ (ammontanti a fr.
2'258.– a seguito dell’indicizzazione), opponendovi in compensazione il danno subito
a dipendenza dell’impossibilità, di utilizzare il passo sulla part. 2814 per
accedere ai propri fondi. Impossibilità che, in particolare, non era stata
presa in considerazione al momento della sottoscrizione dell’atto di
costituzione del vitalizio, e della quale __________ ritiene lo zio
responsabile. Il mancato pagamento delle rendite pattuite ha indotto __________
ha promuovere nei confronti del nipote diverse procedure esecutive ottenendo,
sulla base del cennato contratto 3 maggio 1982, il relativo rigetto delle
opposizioni.
-
Con
istanze:
7 settembre 1999
(inc. IU.99.60: promossa in relazione alla sentenza 17 agosto 1999 della
Pretura di Locarno–Campagna che ha rigettato in via provvisoria l'opposizione
interposta al PE n. __________dell'UEF di Locarno notificato per l'incasso di
fr. 6'774.– pari alle rate dovute per i mesi di aprile/ maggio/giugno 1999),
21 ottobre 1999 (inc.
IU.99.72: promossa in relazione alla sentenza 30 settembre 1999 della
Pretura di Locarno–Campagna che ha rigettato in via provvisoria l'opposizione
interposta al PE n. __________ dell'UEF di Locarno notificato per l'incasso di
fr. 2'258.– pari alla rata dovuta per il mese di luglio 1999),
30 novembre 1999 (inc.
IU.99.86: promossa in relazione alla sentenza 30 settembre 1999 della
Pretura di Locarno–Campagna che ha rigettato in via provvisoria l'opposizione
interposta al PE n. __________dell'UEF di Locarno notificato per l'incasso di
fr. 2'258.– pari alla rata dovuta per il mese di
settembre 1999)
28 febbraio 2000 (inc.
IU.00.12: promossa in relazione alla sentenza 9 febbraio 2000 della Pretura
di Locarno–Campagna che ha rigettato in via provvisoria l'opposizione
interposta al PE n. __________ dell'UEF di Locarno notificato per l'incasso di
fr. 2'258.– pari alla rata dovuta per il mese di ottobre 1999)
26 maggio 2000 (inc.
IU.00.41: promossa in relazione alla sentenza 9 febbraio 2000 della Pretura
di Locarno–Campagna che ha rigettato in via provvisoria l'opposizione
interposta al PE n. __________dell'UEF di Locarno notificato per l'incasso di
fr. 4'516.– pari alle rate dovute per i mesi di novembre e dicembre 1999)
ha chiesto il disconoscimento dei relativi debiti. Secondo l'istante queste
rendite non sono dovute non avendo __________ garantito la possibilità di accesso
alla strada comunale, senza la quale egli non avrebbe mai sottoscritto il contratto
di costituzione di vitalizio. Egli ha quindi opposto in compensazione alle rendite
mensili rivendicate dallo zio, i danni dallo stesso patiti a dipendenza
dell’inadempienza di quest’ultimo che, cedendogli i fondi, gli aveva lasciato
credere che l’accesso alla strada comunale fosse garantito. I danni fatti
valere dall'istante corrispondono alle spese legali che l’istante ha dovuto
sostenere per accertare l’eventuale esistenza di un diritto di passo sulla
particella n. __________ (fr. 30'000.–) e ai maggiori costi che ha dovuto
sopportare per assicurarsi un accesso alla strada comunale costruendo una nuova
strada (fr. 27'900.– come da perizia giudiziaria dell'ing. __________, inc. n.
6388) attraverso il fondo n. __________ di proprietà di __________ alla quale
dovrà versare un'indennità di fr. 4'700.– (cfr. perizia giudiziaria). Il convenuto
si è opposto all'istanza contestando di aver violato i propri obblighi
contrattuali tra i quali rientrava unicamente la cessione della part.
__________ __________ nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava,
ovvero priva di un qualsiasi diritto di passo sulla part. n. __________ di
proprietà di una terza persona e della quale egli non poteva evidentemente
disporre.
-
Con
il querelato giudizio il pretore, congiunte le cause per l'istruttoria e il
giudizio, ha accolto l'istanza di disconoscimento del debito del 7 settembre
1999 (inc. IU.99.60) limitatamente all'importo di fr. 4'700.–, mentre ha
respinto le altre istanze. Il pretore, qualificato preliminarmente l'atto
concluso dalle parti quale contratto di rendita vitalizia ai sensi dell'art.
516 CO, accertato che i fondi ceduti all'istante erano privi di un accesso alla
strada comunale e che la possibilità sino ad allora sfruttata di passare sul
fondo __________ era stata definitivamente negata all'istante con sentenza 8
marzo 1999 del Tribunale federale, ha nondimeno ritenuto il convenuto
responsabile del pagamento dell'importo di fr. 4'700.– pari all'indennità che
l'istante dovrà versare ad __________ per poter realizzare una strada sul fondo
di quest'ultima. Il pretore ha infatti ritenuto il convenuto inadempiente per
aver ceduto al nipote dei fondi privi di accesso alla strada comunale senza
averlo reso esplicitamente edotto di tale circostanza.
-
Con
tempestivo ricorso per cassazione 3 ottobre 2000, implicitamente basato sul
titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC, __________ è insorto
contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento. Il ricorrente
rimprovera al pretore di aver arbitrariamente valutato le prove, in specie per
aver ritenuto provato il danno da lui opposto in compensazione nella misura limitata
di fr. 4'700.– sebbene le risultanze istruttorie e in particolare la perizia
giudiziaria abbiano dimostrato un danno ben superiore agli importi rivendicati
dal convenuto a titolo di rendita vitalizia per il periodo da aprile a dicembre
-
__________,
basandosi anch'egli implicitamente sul titolo di cassazione di cui all'art. 327
lett. g CPC, ha pure impugnato la sentenza pretorile con ricorso 4 ottobre
2000, postulandone l'annullamento. Rimprovera al pretore di aver erroneamente applicato
il diritto sostanziale, e più precisamente gli art. 973 CC e 517 CO, e di aver
arbitrariamente valutato le prove. Contestato è in particolare il fatto per il
primo giudice di non essersi attenuto alle risultanze del Registro fondiario
dalle quali non risultava iscritta nessuna servitù di passo a favore dei fondi
ceduti all'istante, e di aver ritenuto provata un'inadempienza contrattuale in
relazione alla mancata possibilità per il nipote di accedere alla via pubblica
attraversando la proprietà __________, possibilità che egli non ha mai
garantito e neppure lo poteva fare, non trattandosi, come noto al nipote, di un
fondo di sua proprietà. In merito al danno riconosciuto all'istante, il
ricorrente ritiene arbitrario il parziale riconoscimento del medesimo da parte
del pretore, ritenuta l'assenza di qualsiasi prova a sostegno del medesimo.
-
Con
osservazioni 31 ottobre, rispettivamente 8 novembre 2000, le parti hanno postulato
la reiezione dei ricorsi avversari.
-
In
azioni di disconoscimento del debito come quelle promosse dall'istante, spetta
al creditore/convenuto l'obbligo di dimostrare il fondamento del proprio
credito, mentre spetta al debitore/istante sostanziare le eccezioni liberatorie
delle quali si prevale per dimostrare l'inesistenza del debito (Rep.
1986 p. 89; (Giliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat,
1993, 3.
ed.,
p. 156; D. Staehelin, in Kommentar zum Bundesgesetz über
Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 55 ad art. 83 LEF; Fritsche/Walder,
Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, 1984, Vol. I, p. 270).
In concreto, mentre spettava al convenuto provare il benfondato dei suoi
crediti, incombeva all'istante dimostrare che questi importi non erano dovuti
in quanto estinti per compensazione con i danni dallo stesso patiti a
dipendenza dell'inadempienza contrattuale di controparte.
- Nella
fattispecie non è contestato che i fondi n. ____________________ e __________
–ora raggruppati nella part. __________– ceduti all'istante erano privi di un
accesso carrozzabile alla strada pubblica e che il transito sul fondo n.
__________ di proprietà __________o –ora __________– avveniva per compiacenza
della proprietaria di allora, ma non in virtù di un diritto (cfr. sentenza 8
marzo 1999 del Tribunale federale). Controversa è invece la questione di sapere
se negli obblighi contrattuali di __________ rientrasse, implicitamente o esplicitamente,
anche quello di garantire al nipote __________ l'accesso ai suoi fondi dalla
strada pubblica.
Al
proposito, il primo giudice sostiene che, al di là delle pattuizioni, non si
potrebbe pretendere da una persona non cognita in materia che si rendesse conto
dell'assenza di une servitù di passo dal momento che nella realtà dei fatti
l'accesso alla strada pubblica era praticato senza difficoltà di sorta. Afferma
inoltre che, mancando l'accesso, i fondi ceduti non sarebbero più stati idonei
per la gestione dell'azienda, deducendone, secondo criteri di ragionevolezza,
che le parti del contratto avrebbero data per scontata l'esistenza del passo,
indipendentemente dalle iscrizioni a registro. Conclude che, comunque,
__________ –in sede d'interrogatorio formale– avrebbe ammesso di non aver
esplicitamente informato il nipote sull'assenza del diritto di passo.
In
quest'ambito, le censure di __________ s'incentrano sul rimprovero al primo giudice
di aver violato l'art. 970 cpv. 3 CC in virtù del quale nessuno può valersi
dell'eccezione che ignorasse il contenuto del registro fondiario. La norma
corrisponde al principio della pubblicità formale del Registro fondiario e
costituisce una finzione della legge voluta per favorire la sicurezza nei negozi
immobiliari (Schmid, in Comm. di Basilea, 1998, art. 970 CC, N. 32). Ne
è conseguenza che, a fronte di ogni situazione giuridica risultante dal
registro, non può invocarne l'ignoranza nemmeno chi lo faccia in buona fede (Homberger,
in Comm. di Zurigo, art. 970 CC, N. 13). Sulla base di questi principi, la motivazione
del primo giudice che, in sostanza, prescinde dalle risultanze tabulari, appare
insostenibile, essendo pacifico che la cessione dei fondi, ossia la
controprestazione del vitalizio dovuto dall'istante, non comprendesse nulla
all'infuori di quei beni la cui situazione geografica rispetto alla strada
pubblica avrebbe richiesto il godimento di un diritto di passo su altri fondi,
allora inesistente. Ed è ciò che –come propone correttamente il ricorrente
__________– corrisponde allo stato di fatto e di diritto in cui i fondi
si trovavano e che ha esplicitamente costituito la base della pattuizione, atto
pubblico del 3 maggio 1982. In particolare, da quell'atto non si evince nulla a
proposito della possibilità di accedere alla pubblica via utilizzando la strada
dell’allora convivente del convenuto, né in altro modo. Ne consegue che,
contrariamente a quanto affermato dal pretore, nemmeno il fatto che l'istante
non abbia potuto continuare a utilizzare quel collegamento non può essere
ricondotto a una violazione del contratto da parte del convenuto poiché da
quella pattuizione non può essere dedotto nessun impegno in tal senso. Stando
così le cose, è solo a titolo abbondanziale che può essere osservato come, al
momento della conclusione del contratto, l’istante ben sapesse che il fondo su
cui il passo veniva abitualmente esercitato non apparteneva al convenuto ma
alla sua convivente (cfr. lettera del suo legale del 25 ottobre 1986, doc. 7
inc. n. 6388, nonché interrogatorio formale di __________, ad 8 e 12). Tutto
ciò, smentendo la tesi dell'istante su ciò che riteneva di aver acquistato in
buona fede, oltre alla proprietà sui fondi dello zio, induce a concludere
all'infondatezza delle sue azioni di disconoscimento del debito.
- Alla
luce di quanto sopra esposto, il ricorso presentato da __________, che ha evidenziato
il titolo di cassazione di cui alla lettera g) dell’art. 327 CPC, ovvero un'arbitraria
valutazione delle prove da parte del primo giudice e un'errata applicazione del
diritto sostanziale, deve essere accolto.
A
dipendenza dell'esito di questo ricorso, si rende inutile l'esame dell'analogo
rimedio introdotto da __________ che critica la decisione pretorile in merito
alla valutazione del danno, mentre nemmeno ricorrono i presupposti per un
risarcimento.
Il
merito della vertenza, sulla base delle motivazioni esposte, viene deciso in
questa sede in virtù dell'art. 332 cpv. 2 CPC. Le spese e le ripetibili seguono
la soccombenza.
Per
questi motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: I. Il
ricorso per cassazione 3 ottobre 2000 __________ è respinto.
II. Le spese e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 400.–, anticipati
dal ricorrente, restano a suo carico. Egli verserà a __________ la somma di fr.
400.– a titolo di ripetibili.
III. Il
ricorso per cassazione 4 ottobre 2000 __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 13 settembre 2000 del Pretore della
Giurisdizione di Locarno–Campagna, limitatamente al dispositivo n. I (inc.
no. IU.99.60), è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
I. Inc.
no. IU.99.60
- L'istanza
è respinta.
§ La
tassa di giustizia di fr. 700.– e le spese di fr. 90.–, da anticipare dall'istante,
restano a suo carico. Questi dovrà rifondere al convenuto fr. 600.– per ripetibili.
IV. Le
spese e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 150.–, anticipati dal
ricorrente, sono poste a carico di __________ il quale verserà a __________
l'importo di fr. 250.– a titolo di ripetibili.
V. Intimazione
a:
–
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno–Campagna.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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