Justice of the peace lacked subject-matter jurisdiction in lease dispute

16.2000.00072Altro tribunale14 lug 2000Granted

Sintesi

The Civil Cassation Chamber of the Ticino Court of Appeal allowed a cassation appeal against a justice of the peace judgment ordering repayment of CHF 250.90 for electricity costs included in ancillary rent charges. The chamber held that the dispute concerned a lease matter and that the justice of the peace had to examine subject-matter jurisdiction ex officio. Because the lower court lacked jurisdiction, its judgment was null. The court did not examine the appellant’s remaining complaint about arbitrary assessment of evidence and ordered no costs.

Regest

Art. 97 n. 3, 142 cpv. 1 lett. a, 327 lett. a CPC; art. 5 cpv. 2 lett. b LOG: the court must examine subject-matter jurisdiction ex officio at every stage, and acts issued by a materially incompetent judge are null. Lease controversies are to be understood broadly; disputes concerning whether a charge falls within ancillary rent costs are lease disputes falling under the special procedural rules, so a justice of the peace lacking competence ratione materiae may not enter into the merits. A jurisdictional defect suffices for cassation and renders moot any further objections to the merits (consid. on competence and nullity).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.2000.00072

Data decisione, Autorità: 14.07.2000, CCC

Incarto n. 16.2000.00072

Lugano 14 luglio 2000/kc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 3 luglio 2000 presentato da


(patr. dall'avv. __________)

contro

la sentenza 21 giugno 2000 del Giudice di pace nella causa a procedura speciale in materia di locazione promossa con istanza 18 febbraio 2000 da


con la quale gli istanti hanno chiesto il pagamento di fr. 250.90 oltre interessi, domanda accolta dal primo giudice,

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto: che con istanza 18 febbraio 2000 __________ e __________ hanno convenuto in giudizio __________ -con la quale hanno concluso un contratto di locazione avente per oggetto un appartamento di proprietà di quest'ultima nel Comune di __________ - al fine di ottenere la restituzione dell'importo di fr. 250.90 per le spese relative alla fornitura di energia elettrica, siccome comprese nei costi accessori pagati unitamente alla pigione;

che la convenuta si è opposta alla pretesa avversaria;

che con sentenza 21 giugno 2000 il Giudice di pace, facendo propria la tesi di parte istante secondo la quale nelle spese accessorie è compresa anche quella oggetto della presente vertenza, ha accolto l'istanza;

che con il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere a) e g) dell'art. 327 CPC: la ricorrente rimprovera al primo giudice di essersi pronunciato sulla vertenza senza che questa sia stata preventivamente sottoposta all'Ufficio di conciliazione in materia di locazione e nonostante questa superasse la sua competenza per valore, nel merito rimprovera al giudice di aver arbitrariamente valutato le prove qualificando di spesa accessoria la posta in discussione;

che secondo l’art. 97 n. 3 CPC il giudice esamina d’ufficio e in ogni stadio di causa se esistono -rispettivamente se sono esistiti- i presupposti processuali tra i quali la sua competenza per materia;

che l’art. 5 cpv. 2 lett. b LOG esclude dalle competenze dei giudici di pace le cause riguardanti le controversie in materia di locazione di locali d’abitazione e commerciali e di affitto;

che per cause riguardanti le controversie in materia di locazione -concetto che deve essere interpretato in modo ampio (Cocchi, in: Il Ticino e il diritto, edito dalla CFPG, 1997, pag. 292)- si intendono tutte le vertenze che attengono alla "locazione" (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 404, N. 940), alle quali sono applicabili le norme di procedura di cui agli art. 404 segg. CPC;

che poiché la vertenza che oppone le parti è volta a determinare se i costi relativi al consumo di energia elettrica rientrino o meno nella nozione di spese accessorie, questione sicuramente attinente alla locazione, il giudice di pace non avrebbe dovuto entrare nel merito dell’istanza dovendo preliminarmente dichiarare la propria incompetenza per materia;

che il motivo di cassazione dell’incompetenza del giudice che ha pronunciato la sentenza (art. 327 lett. a CPC) è rilevabile d’ufficio quando si tratta di incompetenza per ragione di materia o valore, indipendentemente cioè dal fatto di sapere se il ricorrente abbia o meno sollevato la censura (Cocchi/Trezzini, op.cit., ad art. 327, m. 5), o l'abbia sollevata correttamente;

che ciò corrisponde peraltro all'art. 142 cpv. 1 lett. a CPC che prevede la nullità degli atti che emanano da un giudice cui difetta la competenza;

che, rilevata d’ufficio l’irregolarità del giudizio, la notifica del ricorso alla controparte per eventuali osservazioni perde significato e il ricorso può essere evaso senz’altro (CCC 23 giugno 1993 in re P./S.);

che a dipendenza dell'esito del ricorso non si pon conto di esaminare le ulteriori censure ricorsuali;

che vista la particolarità del caso e i motivi di annullamento del giudizio impugnato, non si prelevano spese né tasse di giustizia.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC

pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 3 luglio 2000 di __________ è accolto.

Di conseguenza è accertata la nullità della sentenza 21 giugno 2000 del Giudice di pace.

  1. Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio.

  2. Intimazione a:


Comunicazione alla Giudicatura di pace.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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