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Numero d'incarto:
16.2000.00003
Data decisione, Autorità:
29.04.1999, CEF
Incarto n.
16.2000.00003
Lugano
27 marzo 2000/rf
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 3
gennaio 2000 presentato da
contro
la sentenza 22 dicembre 1999 del Segretario assessore
della Pretura del Distretto di Bellinzona nella causa a procedura sommaria in
tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 30 novembre 1999 nei
confronti di
con la quale l'istante ha chiesto il rigetto
dell'opposizione interposta dall'escusso al PE
no. __________dell'UE di Bellinzona, domanda
respinta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
-
Il
23 settembre 1997 __________ e __________ hanno concluso un contratto di
locazione avente per oggetto un appartamento in uno stabile di proprietà di
quest'ultima a __________ (doc. H). La locazione, iniziatasi il 1° ottobre
1997, si è conclusa il 30 settembre 1999 (doc. D). Il pagamento della pigione
era stato assunto dall'Ufficio dell'assistenza sociale, ora Ufficio del
sostegno sociale e dell'inserimento. Con scritto 19 settembre 1997 (doc. A)
quest'Ufficio si era infatti impegnato a pagare la pigione dovuta da __________
e, dal 1° settembre 1997 e "fintanto che la situazione
economico-finanziaria del signor __________ lo giustificherà". Rimaste
scoperte le pigioni da giugno a settembre 1999, con istanza 30 novembre 1999
__________ ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta
dallo __________ al PE sopra menzionato notificatogli per l’incasso di fr.
3'105.80 pari alle pigioni impagate. Al contraddittorio l’escusso si è opposto
alla pretesa avversaria contestando l'esistenza di un valido riconoscimento di
debito per l'importo posto in esecuzione, non potendo a tal fine valere il
contratto di locazione in quanto sottoscritto unicamente da __________. Si è
tuttavia dichiarato disposto a compensare parte dell'importo scoperto,
liberando a favore della locatrice il deposito di garanzia di fr. 2'300.-
versato a tale titolo nel dicembre 1997.
-
Con
il querelato giudizio il segretario assessore, accertato che il contratto di
locazione sottoscritto da __________ non costituisce riconoscimento di debito
opponibile all'escusso, ha respinto l'istanza.
-
Con
il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio
postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art.
327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al segretario assessore di aver
arbitrariamente valutato le prove ed erroneamente applicato il diritto
sostanziale non riconoscendo allo scritto 19 settembre 1997 dell'escusso la
qualifica di valido riconoscimento di debito legittimante il rigetto
dell'opposizione per l'importo posto in esecuzione.
Al
ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.
-
Giusta
l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può
essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto
materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti
di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una
decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio
giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il
sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non
vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere
manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può
essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe
immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta
solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione
palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di
un diritto certo (DTF 124 I 247 consid. 5).
-
Secondo l’art. 82 LEF il creditore può chiedere il rigetto
provvisorio dell’opposizione se il credito si fonda su di un riconoscimento di
debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, dal quale risulti
la volontà del debitore di pagare una determinata somma di denaro. In
quest’ultima ipotesi il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un
insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari,
ossia la dichiarazione di volontà chiara, esplicita, non equivoca e non
soggetta ad interpretazione del debitore con la quale egli si obbliga a pagare
una determinata somma di denaro a una determinata persona, essenziale è in ogni
caso che dal raffronto dei singoli documenti e dalla loro connessione risulti
in modo chiaro la professione del debito, e che la somma di denaro riconosciuta
sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza
e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà
delle parti (Rep 1972 345, 1979 394, 1989 338; DTF 106 III 99; D.
Staehelin, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs,
1998, n. 15 ad art. 82 LEF; Panchaud/Caprez, La mainlevée de
l’opposition, 1980, § 6; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et
concordat, 1993, pag. 150-152).
Nella procedura di rigetto dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio
e in ogni stadio di causa se la documentazione prodotta costituisce valido
riconoscimento di debito (Rep 1972 344, 1975 101, 1989 331; CCC
31.8.1988 in re C./T., 13.4.1989 in re M./D.SA; DTF 105 III 44; Panchaud/Caprez,
op.cit., § 20; D. Staehelin, op.cit., n. 50 ad art. 84).
Ancorché
l'istante si sia effettivamente limitato a indicare come titolo di credito
soltanto il contratto di locazione (cfr. doc. allegati all'istanza), non è
corretto che il giudice non prenda in considerazione, conosciuta la
fattispecie, l'altro documento determinante per la posizione creditoria dello
__________, ossia l'atto di garanzia o di assunzione di debito, prodotto nell'ambito
del contraddittorio dalla stessa parte escussa (doc. 1). Né l'istante ha
contestato le affermazioni dell'escusso, né v'è ragionevole motivo per non
prendere in considerazione tale documento atto a dimostrare in modo
determinante il rapporto intercorso fra le parti della vertenza. È invece
corretto concludere che nel caso concreto il riconoscimento di debito si fonda
sia sul contratto di locazione (per quanto interessa l'importo posto in
esecuzione e le altre caratteristiche del rapporto locativo), sia sull'impegno
dello __________ del 19 settembre 1997 (doc. 1), così come dianzi descritto. La
domanda di rigetto dell'opposizione avrebbe pertanto dovuto essere giudicata su
questa base comune. Se ne deve concludere che il giudizio impugnato, limitato nell'esame
delle prove offerte, finisce per essere il risultato di una valutazione
manifestamente errata delle stesse che non può essere condivisa in questa sede.
In tal senso il ricorso per cassazione dev'essere accolto.
- Con
l'impegno descritto (doc. 1) l'ente pubblico si è assunto l'onere di pagare le
pigioni formalmente dovute dal conduttore, alla sola condizione del perdurare
delle difficoltà economico-finanziarie di __________. Trattandosi quindi di un
riconoscimento di debito la cui validità ed efficacia era condizionata,
spettava all'escusso rendere verosimile l'avverarsi della condizione alla quale
soggiaceva la cessazione del proprio obbligo di pagamento (D. Staehelin,
op.cit., n. 37 ad art. 82 LEF; art. 82 cpv. 2 LEF). Ciò che in concreto l'ente
pubblico non ha però fatto, pretendendo invece, in particolare mediante lo
scritto 4 agosto 1999, di considerare interrotto anzitempo il contratto di
locazione a dipendenza del prematuro e apparentemente clandestino abbandono
dell'ente locato da parte del conduttore, nel corso del mese di giugno (doc. 2)
e, su quella base, di ridurre il suo obbligo nei confronti della locatrice al
periodo di effettiva occupazione dell'appartamento. Va invece precisato che
l'abbandono della cosa locata lascia intatti gli obblighi delle parti del
contratto di locazione e che, soprattutto, quel fatto non è previsto come
clausola risolutoria della garanzia dello __________ al pagamento delle
pigioni. Dovendo decidere l'istanza in virtù dell'art. 332 cpv. 2 CPC, questa
Camera -preso atto della piena validità dei titoli di rigetto considerati- non
può così che accoglierla integralmente.
Il
giudizio su tasse, spese e ripetibili segue la soccombenza.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese
l’art. 148 CPC e la OTLEF
pronuncia:
I. Il
ricorso per cassazione 3 gennaio 2000 __________ è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 22 dicembre 1999 del Segretario assessore della Pretura
del distretto di Bellinzona è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
L'istanza è accolta. Di conseguenza è rigettata
in
via provvisoria l'opposizione interposta al PE __________dell'UEF di
Bellinzona.
- La
tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 80.-, da
anticipare dall'istante, sono poste a carico dell'escusso. Questi verserà
all'istante la somma di fr. 100.- come indennità..
II. Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 200.-, già anticipate dalla
ricorrente, sono poste a carico dello __________ Questi verserà inoltre alla
controparte la somma di fr. 200.- a titolo di indennità di questa sede.
III. Intimazione
a:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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