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Numero d'incarto:
16.2000.00002
Data decisione, Autorità:
03.08.1999, CEF
Incarto n.
16.2000.00002
Lugano
17 marzo 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 21
dicembre 1999 presentato da
__________,
contro
la sentenza 17 dicembre 1999 del Giudice di pace del
circolo del _____ nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 8
novembre 1999 da
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di
fr. 1'565.- oltre interessi nonché il
rigetto dell'opposizione interposta dal convenuto
al PE no. __________ dell'UE di Lugano,
domande accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con
istanza 8 novembre 1999 __________ o ha convenuto in giudizio __________ al
fine di ottenere il pagamento di fr. 1'565.- a saldo della fattura 28 agosto
1997 emessa per riparazioni effettuate sul veicolo di quest'ultimo;
che
con il querelato giudizio il primo giudice, giudicando sulla base della
documentazione prodotta dalla parte istante, ha accolto la domanda avendo
quest’ultima sufficientemente comprovato il suo credito, rimasto incontestato
dal convenuto che non ha presenziato al contraddittorio;
che
con scritto 21 dicembre 1999 __________ è insorto contro il predetto giudizio;
che
giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato
valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di
diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il
motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv. 3);
che
nel caso concreto il contenuto dello scritto 21 dicembre 1999 del ricorrente
non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso
per cassazione;
che
infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del
giudice di pace relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle
prove) o riguardanti l’applicazione di norme di diritto, il ricorrente si
limita ad esporre -peraltro per la prima volta e quindi tardivamente, l'art.
321 cpv. 1 lett. b CPC vietando alle parti di addurre in questa sede nuovi
fatti, prove o eccezioni- le proprie contestazioni in merito alla pretesa
avversaria;
che
è quindi impossibile individuare e decidere i presupposti di un eventuale
annullamento del giudizio impugnato;
che
giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per
cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera
può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica
alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o
manifestamente infondato;
che
le spese del presente giudizio seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: 1. Il
ricorso 21 dicembre 1999 __________ è nullo.
-
Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, sono poste a carico
del ricorrente.
-
Intimazione
a:
–
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo del _____.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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