Cassation complaint null for lack of proper grounds

16.2000.00002Altro tribunale3 ago 1999Inadmissible

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Civil Cassation Chamber held that the debtor's filing of 21 December 1999 did not satisfy the formal content requirements for a cassation complaint. Instead of identifying errors in evidence assessment or law, the appellant merely raised new objections to the creditor's claim, which were late and inadmissible. As a result, the complaint was declared null. Court costs of CHF 50 were imposed on the appellant.

Massima Omnilex

Art. 329 cpv. 2-3 CPC; admissibility of a cassation complaint requires specific requests and a reasoned statement of the factual and legal grounds, with the invoked cassation ground sufficiently indicated. A filing that merely repeats substantive objections to the claim, or introduces new facts, evidence or exceptions, does not meet the statutory threshold and is null. Under Art. 313 bis CPC in conjunction with Art. 331 cpv. 1 CPC, the court may dispose of manifestly inadmissible complaints by brief reasoning without hearing the opposing party. Costs follow defeat under Art. 148 CPC.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.2000.00002

Data decisione, Autorità: 03.08.1999, CEF

Incarto n. 16.2000.00002

Lugano 17 marzo 2000

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 21 dicembre 1999 presentato da

__________,

contro

la sentenza 17 dicembre 1999 del Giudice di pace del circolo del _____ nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 8 novembre 1999 da


con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 1'565.- oltre interessi nonché il

rigetto dell'opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell'UE di Lugano,

domande accolte dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 8 novembre 1999 __________ o ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 1'565.- a saldo della fattura 28 agosto 1997 emessa per riparazioni effettuate sul veicolo di quest'ultimo;

che con il querelato giudizio il primo giudice, giudicando sulla base della documentazione prodotta dalla parte istante, ha accolto la domanda avendo quest’ultima sufficientemente comprovato il suo credito, rimasto incontestato dal convenuto che non ha presenziato al contraddittorio;

che con scritto 21 dicembre 1999 __________ è insorto contro il predetto giudizio;

che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv. 3);

che nel caso concreto il contenuto dello scritto 21 dicembre 1999 del ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;

che infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del giudice di pace relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o riguardanti l’applicazione di norme di diritto, il ricorrente si limita ad esporre -peraltro per la prima volta e quindi tardivamente, l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vietando alle parti di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni- le proprie contestazioni in merito alla pretesa avversaria;

che è quindi impossibile individuare e decidere i presupposti di un eventuale annullamento del giudizio impugnato;

che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

che le spese del presente giudizio seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG

pronuncia: 1. Il ricorso 21 dicembre 1999 __________ è nullo.

  1. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, sono poste a carico del ricorrente.

  2. Intimazione a:


Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo del _____.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

  |  Informazioni legali  |  Requisiti minimi  |  Contatta il webmaster

Parole chiave

cassation complaintadmissibilityformal requirementsnew factsprocedural nullitycourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the cassation complaint met the formal requirements of Art. 329 CPC.

Decisione estratta

No. The filing did not state cognizable cassation requests and factual/legal grounds, but merely repeated late objections to the claim.

Motivazione estratta

A valid cassation complaint must specify the requested relief and the factual and legal reasons, including the cassation ground invoked. New facts, evidence, or objections are inadmissible at this stage; the appellant's filing therefore could not be treated as a cassation complaint.

Questione giuridica chiave

Allocation of costs of the cassation proceedings.

Decisione estratta

Costs were placed on the appellant as the losing party.

Motivazione estratta

Costs follow defeat under Art. 148 CPC.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.