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Numero d'incarto:
16.2000.00001
Data decisione, Autorità:
09.03.1999, CEF
Incarto n.
16.2000.00001
Lugano
17 marzo 2000/rf
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 18 dicembre 1999
presentato da
contro
la sentenza 5 dicembre 1999 del Giudice di pace del
circolo della __________ nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni
e fallimenti promossa con istanza 11 ottobre 1999 da
con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in
via definitiva dell'opposizione interposta
dall'escussa al PE no. __________dell'UEF di
__________, domanda accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con
istanza 11 ottobre 1999 la Cassa cantonale di compensazione AVS ha chiesto il
rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta da __________ al PE sopra
menzionato notificatole per l'incasso di fr. 397.80, corrispondenti al
contributo personale dovuto per il 1997;
che a
valere quale titolo esecutivo l'istante ha prodotto la decisione di fissazione
dei contributi AVS 24 dicembre 1998 regolarmente passata in giudicato;
che con
il querelato giudizio il primo giudice, accertata la presenza agli atti di un
valido titolo esecutivo al quale l'escussa, assente al contraddittorio, non ha
opposto nessuna valida eccezione, ha accolto l'istanza;
che con
scritto 18 dicembre 1999 __________ è insorta contro il predetto giudizio
lamentando di non aver potuto partecipare all'udienza non essendole pervenuta
la relativa citazione;
che
al ricevimento dell'istanza 11 ottobre 1999 il giudice di pace, con ordinanza
18 ottobre 1999, ha citato le parti all’udienza di discussione per il successivo
19 novembre;
che
la citazione all’udienza è stata regolarmente spedita il 20 ottobre 1999
mediante invio raccomandato n. 122 al domicilio della ricorrente, di modo che
la stessa deve ritenersi siccome correttamente avvenuta avendo il primo giudice
agito in ossequio alle esigenze di forma imposte dall’art. 124 cpv. 1 CPC;
che
il mancato ritiro della citazione deve quindi essere addebitato alla ricorrente
senza che questa possa dolersi della violazione del suo diritto di essere
sentita e tantomeno ottenere che venga indetta una nuova udienza;
che
infatti in simili casi, per costante giurisprudenza del Tribunale federale,
l’invio si ritiene notificato al destinatario l’ultimo dei sette giorni utili
durante i quali rimane depositato presso l’ufficio postale (DTF 116 Ia
90 consid. 2a; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 124, N. 1);
che
giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per
cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera
può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica
alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o
manifestamente infondato;
che in
considerazione della particolarità del caso non si prelevano tasse né spese per
il presente giudizio.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC
pronuncia:
-
Il ricorso 18 dicembre 1999 __________ è respinto.
-
Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio.
-
Intimazione a:___________
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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