Cassation rejected: postal notice deemed duly served

16.2000.00001Altro tribunale9 mar 1999Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Civil Cassation Chamber of the Ticino Court of Appeal rejected a cassation appeal against a justice of the peace decision granting definitive dismissal of opposition in debt enforcement for AVS contributions. The appellant argued that she had not received the hearing citation. The court found that the citation had been duly sent by registered mail to her domicile and that non-collection was attributable to her, so there was no breach of the right to be heard and no basis for a new hearing. No fees or costs were charged.

Massima Omnilex

Art. 124 cpv. 1 CPC; notification by registered mail and deemed service; the addressee bears the risk of non-collection. A citation sent by registered mail to the party's domicile is validly notified when it is deposited at the post office and deemed served on the last day of the statutory pickup period; failure to collect it cannot be invoked as a violation of the right to be heard or as a ground for convening a new hearing. Under Art. 313 bis CPC, applicable by virtue of Art. 331 cpv. 1 CPC, the cassation chamber may reject a manifestly unfounded appeal by brief reasoning without inviting observations from the opposing party.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.2000.00001

Data decisione, Autorità: 09.03.1999, CEF

Incarto n. 16.2000.00001

Lugano 17 marzo 2000/rf

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso 18 dicembre 1999 presentato da


contro

la sentenza 5 dicembre 1999 del Giudice di pace del circolo della __________ nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 11 ottobre 1999 da


con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta

dall'escussa al PE no. __________dell'UEF di __________, domanda accolta dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 11 ottobre 1999 la Cassa cantonale di compensazione AVS ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatole per l'incasso di fr. 397.80, corrispondenti al contributo personale dovuto per il 1997;

che a valere quale titolo esecutivo l'istante ha prodotto la decisione di fissazione dei contributi AVS 24 dicembre 1998 regolarmente passata in giudicato;

che con il querelato giudizio il primo giudice, accertata la presenza agli atti di un valido titolo esecutivo al quale l'escussa, assente al contraddittorio, non ha opposto nessuna valida eccezione, ha accolto l'istanza;

che con scritto 18 dicembre 1999 __________ è insorta contro il predetto giudizio lamentando di non aver potuto partecipare all'udienza non essendole pervenuta la relativa citazione;

che al ricevimento dell'istanza 11 ottobre 1999 il giudice di pace, con ordinanza 18 ottobre 1999, ha citato le parti all’udienza di discussione per il successivo 19 novembre;

che la citazione all’udienza è stata regolarmente spedita il 20 ottobre 1999 mediante invio raccomandato n. 122 al domicilio della ricorrente, di modo che la stessa deve ritenersi siccome correttamente avvenuta avendo il primo giudice agito in ossequio alle esigenze di forma imposte dall’art. 124 cpv. 1 CPC;

che il mancato ritiro della citazione deve quindi essere addebitato alla ricorrente senza che questa possa dolersi della violazione del suo diritto di essere sentita e tantomeno ottenere che venga indetta una nuova udienza;

che infatti in simili casi, per costante giurisprudenza del Tribunale federale, l’invio si ritiene notificato al destinatario l’ultimo dei sette giorni utili durante i quali rimane depositato presso l’ufficio postale (DTF 116 Ia 90 consid. 2a; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 124, N. 1);

che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

che in considerazione della particolarità del caso non si prelevano tasse né spese per il presente giudizio.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC

pronuncia:

  1. Il ricorso 18 dicembre 1999 __________ è respinto.

  2. Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio.

  3. Intimazione a:___________

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

debt enforcementdefinitive dismissal of oppositionservice of processright to be heardregistered mailcassationcourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the hearing citation was validly served despite non-collection of the registered mail.

Decisione estratta

Yes. The court held that the notice was properly sent by registered mail to the appellant's domicile and was deemed served under the relevant procedural rules and federal case law.

Motivazione estratta

The first judge complied with formal requirements by sending the citation by registered mail. Failure to collect the notice is attributable to the addressee, who cannot invoke a violation of the right to be heard or demand a new hearing.

Questione giuridica chiave

Whether the cassation appeal should be allowed against the definitive dismissal of opposition.

Decisione estratta

No. The complaint was manifestly unfounded because service of notice was valid and no procedural violation occurred.

Motivazione estratta

Since the notice was deemed served, the appellant's absence did not undermine the lower court's decision. The chamber could reject the appeal with brief reasoning under the applicable procedural provision.

Questione giuridica chiave

Whether court fees and costs should be charged for the cassation proceedings.

Decisione estratta

No fees or costs were levied because of the particular circumstances of the case.

Motivazione estratta

The court expressly waived fees and costs in view of the case's special features.

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