Cassation rejected in definitive debt collection release case

16.1999.84Altro tribunale20 ott 1999Dismissed

Sintesi

The Civil Cassation Chamber of the Ticino Court of Appeal rejected a cassation complaint against a first-instance order granting definitive release of opposition for a 1998 canalization fee debt of CHF 2,183.25. It held that new documents and facts, including proof of payment, could not be introduced at cassation, and that the available record showed no defect in identity between the debtor in the enforcement proceeding and the debtor in the enforceable title. No costs were awarded to the respondent, who filed no observations. Court costs of CHF 100 were imposed on the appellant.

Regest

Art. 321 cpv. 1 lett. b CPC; art. 327 lett. g CPC; art. 80 LEF; art. 28 LALEF; art. 20 cpv. 2 LALEF: in cassation, new facts, evidence and objections are inadmissible; the reviewing court examines only whether a cassation ground under art. 327 lett. g CPC is made out. In definitive release proceedings, the judge must verify ex officio and at every stage whether the title is enforceable and whether identity exists between creditor, debtor and claim as between the enforcement order and the title. Where the record already discloses such identity, a complaint alleging otherwise is unfounded. Payment raised only for the first time on cassation is ineffective and forfeited if not asserted and documented at the contradittorio hearing.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.1999.84

Data decisione, Autorità: 20.10.1999, CCC

Incarto n. 16.99.00084

Lugano 20 ottobre 1999/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 10 settembre 1999 presentato da


contro

la sentenza 9 settembre 1999 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 12 luglio 1999 da

__________ rappr. __________

con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dall’escussa al PE no. __________dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto: che con istanza 12 luglio 1999 il __________ ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatole per l’incasso di fr. 2’183.25 oltre interessi corrispondenti alla tassa di canalizzazione per il 1998;

che a valere quale titolo esecutivo l’istante ha prodotto la bolletta 7 settembre 1998 regolarmente passata in giudicato (doc. B);

che con il querelato giudizio il primo giudice, accertata la presenza agli atti di un valido titolo esecutivo al quale l’escussa, assente al contraddittorio, non ha opposto nessuna valida eccezione, ha accolto l’istanza;

che con il presente tempestivo ricorso __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento: la ricorrente rimprovera al primo giudice di non aver verificato la mancanza di identità tra il debitore indicato nel PE (__________e il proprietario del fondo interessato (Comunione dei comproprietari della PPP costituita sul medesimo); osserva inoltre che l’importo posto in esecuzione è stato pagato il 30 agosto 1999 (cfr. estratto bancario allegato al ricorso);

che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;

che preliminarmente deve essere estromessa dall’incarto la documentazione prodotta con il ricorso, vietando l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC alle parti la facoltà di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;

che giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;

che nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio e in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall’istante possiede tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF (D. Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 115 ad art. 80; DTF 113 III 9);

che sono parificate a sentenze esecutive legittimanti il rigetto definitivo dell’opposizione, le decisioni definitive di autorità amministrative e giudiziarie cantonali, comunali o d’altra natura riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico (art. 28 LALEF);

che in quest’ottica, la documentazione prodotta dall’istante può essere assimilata a un valido titolo esecutivo (art. 96 Legge d’applicazione della legge federale contro l’inquinamento delle acque);

che il giudice deve inoltre stabilire se il titolo su cui poggia l’esecuzione è idoneo per ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione, in particolare se vi è identità tra il creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza, col creditore, il debitore e il credito risultanti dalla documentazione prodotta (Panchaud/ Caprez, La mainlevée de l’opposition, 1980, § 106–108);

che dalla documentazione in possesso del primo giudice (doc. A-C), la sola che può essere considerata ai fini del giudizio per i motivi sopra esposti, non potevano sussistere dubbi circa l’identità tra la debitrice indicata nel titolo esecutivo e quella indicata nel PE e convenuta in causa, trattandosi della stessa persona sempre indicata come __________;

che quindi la censura ricorsuale secondo la quale il primo giudice non si sarebbe avveduto della carenza di identità tra l’effettiva debitrice dell’importo posto in esecuzione e quella convenuta in giudizio, è destituita di fondamento;

che pure ininfluente ai fini del giudizio è l’avvenuto pagamento dell’importo posto in esecuzione, siccome sostenuto e comprovato solo in questa sede;

che secondo l’art. 20 cpv. 2 LALEF è infatti all’udienza di contraddittorio che le parti devono esporre verbalmente o per iscritto le loro domande, le eccezioni d’ordine e di merito ed è in quell’occasione che esse devono produrre, sotto pena di perenzione, i documenti che suffragano le rispettive ragioni; ciò che l'escussa ha invece omesso di fare;

che alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione, deve essere respinto;

che alla controparte che non ha formulato osservazioni al ricorso non vengono assegnate ripetibili per questa sede.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese la OTLEF

pronuncia: 1. Il ricorso 10 settembre 1999 __________ è respinto.

  1. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.-

sono poste a carico della ricorrente.

  1. Intimazione a:


Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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