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16.1999.70 ΓÇó Cassation appeal declared null for insufficient reasoning
16.1999.70Altro tribunale29 lug 1999Dismissed
The Civil Cassation Chamber of the Ticino Court of Appeal examined an appeal against a summary judgment granting definitive removal of opposition in debt enforcement for CHF 1,800 based on a settlement before the rental conciliation office. The appellant’s filing of 2 July 1999 did not set out any concrete grievances against the justice of the peace’s factual findings or legal reasoning and merely complained about the absence of legal remedies information. The court held that the appeal failed to meet the mandatory requirements of Art. 329 CPC and was null. It also noted that the German-language filing conflicted with Art. 117 CPC. No costs were imposed because of the particular circumstances.
Art. 329 cpv. 2-3 CPC; admissibility of cassation appeal; the appeal must contain specific requests and, at least briefly, the factual and legal reasons supporting the claimed cassation ground. A mere declaration of appeal or generic criticism, without identifiable objections to evidentiary findings or legal application, is null. The court must be able to discern the alleged defect ex actis; otherwise it cannot examine any basis for annulment. The absence of indication of legal remedies in a civil judgment does not constitute, as a rule, a formal defect under Art. 285 cpv. 2 CPC. Under Art. 313 bis CPC, an inadmissible appeal may be rejected by short motivation without inviting the other party to respond.
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1999.70
Data decisione, Autorità: 29.07.1999, CCC
Incarto n. 16.99.00070
Lugano 29 luglio 1999/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 2 luglio 1999 presentato da
contro
la sentenza 21 giugno 1999 del Giudice di pace del circolo di Agno nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 12 marzo 1999 da
con la quale gli istanti hanno chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 12 marzo 1999 __________ e __________ hanno chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatole per l’incasso di fr.1’800.-, corrispondenti a quanto loro riconosciuto dall’escussa nell’ambito di una transazione conclusa dinanzi all’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di __________a;
che con il querelato giudizio il primo giudice, accertata la presenza agli atti di un valido titolo esecutivo, ha accolto l'istanza;
che con scritto 2 luglio 1999 __________ insorge contro il predetto giudizio;
che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv.3);
che nel caso concreto il contenuto dello scritto 2 luglio 1999 della ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;
che infatti, invece di indicare a questa corte le sue critiche alla decisione del giudice di pace relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o riguardanti l’applicazione di norme di diritto, la ricorrente si limita a formulare una dichiarazione di ricorso lamentando la mancata indicazione dei rimedi di diritto;
che quindi questa Camera è nell’impossibilità di individuare e di decidere eventuali presupposti del richiesto annullamento del giudizio impugnato;
che contrariamente a quanto quanto vale -in linea di principio- nell’ambito del diritto pubblico, nel diritto civile l’indicazione dei rimedi di diritto non rappresenta presupposto formale della sentenza ai sensi dell’art. 285 cpv. 2 CPC (Cocchi/Trezzini, CPC, n. 5 ad art. 285);
che il ricorso, a prescindere dalla sua redazione in lingua tedesca e quindi in contrasto con quanto dispone l’art. 117 CPC, deve pertanto essere respinto in quanto nullo ai sensi dell’art. 329 cpv. 3 CPC;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente infondato;
che in considerazione della particolarità della fattispecie non si prelevano tasse né spese di giustizia.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC
pronuncia:
Il ricorso 2 luglio 1999 di __________ è nullo.
Non si prelevano tasse né spese per il presente giudizio.
Intimazione a:
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Agno
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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